Regione Emilia-Romagna: novità tecniche
Eliminazione della scheda descrittiva e il fascicolo del fabbricato
Le modifiche che verranno apportate alla L.R. 15/2013 (sulla semplificazione della disciplina edilizia) cambieranno l’attuale scenario normativo; in Emilia-Romagna infatti sarà cancellato l’obbligo di dotare un edificio della scheda tecnica descrittiva e del fascicolo del fabbricato per attestarne l’agibilità e la conformità edilizia.
Nello specifico saranno inseriti due emendamenti per sanare l’illegittimità della norma che oggi, ai fini dell’agibilità e della conformità edilizia di una costruzione, riconosce nel progettista che redige la scheda tecnica descrittiva e il fascicolo del fabbricato il solo e unico soggetto competente e responsabile, escludendo il parere delle altre competenze (soprattutto quella della pubblica amministrazione)
Con la scheda tecnica descrittiva dell’opera e il fascicolo del fabbricato il progettista evidenzia i caratteri edilizi dell’opera e ne attesta la conformità dei requisiti al progetto originario e alle prescrizioni urbanistiche, edilizie e di sicurezza delle norme vigenti.
Si ricorda che la L.R. 15/2013 (in vigore dallo scorso 30 settembre) l’Emilia-Romagna ha introdotto procedure più snelle relative alla gestione degli sportelli unici, prevedendo l’impiego di due soli titoli edilizi (Permesso di costruire e Scia), a cui ricorrere per interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.
Il progetto di semplificazione amministrativa prevede anche la costituzione di un sistema informatico per la trasmissione e la gestione telematica delle pratiche edilizie e la promozione della riqualificazione degli edifici, anche attraverso il permesso in deroga.
Ampliata la casistica dell’attività edilizia libera (ovvero che non necessita di pratica edilizia) che includerà gli interventi di manutenzione ordinaria; opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici; il passaggio senza opere dall’uso abitativo agricolo all’uso abitativo urbano; interventi di pavimentazione e di sistemazione delle aree pertinenziali che non creano volumetria; l’istallazione di pannelli solari e fotovoltaici per gli edifici e le strutture temporanee.
Una importante novità sarà quella sulla revisione del sistema dei controlli accorpando in due sole fasi (iniziale sul progetto e finale sul’opera ultimata) i compiti di vigilanza dell’attività edilizia che attualmente il Comune è chiamato a svolgere nell’arco dell’intero processo edilizio.
Contratti senza APE, restano valide le multe fino a 18 mila euro
La mancanza dell’APE, Attestato di prestazione energetica, nei contratti di compravendita e affitto è punita con una multa da 3 mila a 18 mila euro, mentre non è valida la “nullità differita” introdotta con la Legge di Stabilità. Il chiarimento è arrivato dal Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri.
Ai contratti di compravendita immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o ai nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione deve essere allegato l’APE, come previsto dal DL Destinazione Italia 145/2013.
In mancanza dell’APE, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una multa che può variare dai 3 mila ai 18 mila euro.
Nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la multa oscilla tra i mille e i 4 mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà.
Il veloce susseguirsi di norme registrato nelle ultime settimane ha creato qualche incertezza, tanto da rendere necessario un chiarimento ufficiale. Secondo gli addetti ai lavori, analizzando la Legge di Stabilità 2014 si poteva dedurre che i contratti sprovvisti dell’APE dovevano essere considerati nulli. La nullità non sarebbe però stata immediata, ma “differita”, perché avrebbe operato solo dall’entrata in vigore del decreto di adeguamento delle linee guida sulla certificazione energetica degli edifici.
Sull’argomento è stata quindi interpellata, in una interrogazione alla Camera, il Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri, che ha ripercorso tutta la normativa sulla prestazione energetica degli edifici, ricordando che l’APE, cioè l’attestato che indica la prestazione energetica dell’immobile, è previsto dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 192/2005.
Il DL 63/2013, convertito nella Legge 90/2013, con cui è stata recepita la nuova Direttiva 2010/31/Ue sul rendimento energetico in edilizia, ha introdotto nell’articolo 6 il comma 3-bis con cui è stata stabilita la nullità dei contratti conclusi in mancanza dell’APE.
Successivamente, il DL Destinazione Italia ha sostituito i commi 3 e 3 bis con un nuovo comma 3 in base al quale l’assenza dell’APE viene punita con una multa da 3 mila a 18 mila euro, ma non implica più la nullità del contratto.
Le incertezze sono iniziate dopo l’approvazione della Legge di Stabilità per il 2014, in cui si legge che la norma contenuta nell’articolo 3 bis, cioè la nullità dei contratti in mancanza dell’APE, si applica a partire dall’entrata in vigore del decreto con cui il Ministero dello Sviluppo adeguerà il DM 26 giugno 2009 contenente le linee guida per la certificazione energetica degli edifici.
Oltre a queste spiegazioni di ordine tecnico, il Ministro ha affermato che, dopo un confronto col Ministro dello Sviluppo Economico, la nullità dei contratti stipulati senza l’APE è stata ritenuta eccessiva e va quindi preferita una sanzione.
Geom. Michele Rella
Consulente Tecnico UPPI