Il Conto Termico
Con il decreto dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente (datato 28.12.2012 e pubblicato sulla G.U. del 2 gennaio 2013) ha preso il via il cosiddetto “Conto termico”.
Il Conto termico si prefigge l’obiettivo di premiare il perseguimento dell’efficienza energetica conseguito dalla pubblica amministrazione attraverso la riqualificazione dei propri fabbricati, nonché la produzione e l’autoconsumo di energia termica “verde” sia per il pubblico che per il privato.
A differenza del precedente “conto energia”, l’obiettivo è qui di premiare le soluzioni realmente produttive ed efficaci, pagando le produzioni od i risparmi di alcune tipologie di interventi: tale contabilizzazione dovrebbe avvenire (il condizionale è d’obbligo perché siamo in attesa delle linee guida da parte del GSE, Gestore Servizi Energetici, e del CTI, Comitato Termotecnico Italiano) in base a dei contatori termici in grado di comunicare in automatico le performance reali.
Tralasciando in questa sede gli interventi agevolati riservati alle pubbliche amministrazioni, soffermiamoci ad esaminare gli incentivi per i privati che riguardano i seguenti interventi:
• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche, con potenza termica massima pari a 1.000 kW
• Sostituzione scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore
• Installazione di collettori solari termici con superficie solare lorda massima pari a 1.000 mq
• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati a biomassa con potenza termica al focolare compresa tra 35 e 1000 kW.
E’ bene precisare che tale incentivo è parzialmente in sovrapposizione con la detrazione fiscale al 55% (che è valida fino al 31/06/2013)
La scelta tra le due soluzioni, nei casi siano ammissibili entrambe, dipende da una serie di considerazioni ed in particolare:
• Calcolo dell’incentivo: nel caso del conto termico viene erogato un contributo variabile ma mediamente del 40%, contro il 55%;
• Modalità di erogazione del contributo: per il 55% si parla di detrazione fiscale in 10 anni e quindi tale importo non può superare il totale dell’imposta lorda, per il conto termico il contributo viene erogato in 2 o 5 anni, a seconda dell’intervento, direttamente sul conto corrente;
• Indici prestazionali: mentre per il 55% se il contributo è ammesso viene erogato indipendentemente dalle prestazioni dell’intervento, nel caso del conto termico il contributo è legato all’effettivo rendimento dell’impianto;
• Soggetti ammessi: privati e pubbliche amministrazioni per il conto termico, soggettti Irpef e Ires per il 55% Altra differenza sostanziale tra le due forme di incentivazione è il tetto di spesa, perché mentre per il 55% non esiste un plafond complessivo, nel caso del conto termico sono messi a disposizione 200 milioni di euro per la pubblica amministrazione e 700 per i privati.
Tali domande potranno essere presentate non appena la GSE pubblicherà la “scheda domanda” sul proprio sito, il che dovrebbe avvenire nei primi giorni di marzo, anche se tale scadenza è indicativa e non è da escludere che il termine possa essere anche anticipato.
La tempestività della domanda è fondamentale in quanto i contributi verranno erogati in base alla data di presentazione della domanda. Esiste quindi l’esigenza per i soggetti interessati di presentare domanda quanto prima, per evitare di perdere l’incentivo. Altra novità rispetto alle precedenti forme di incentivazione energetica, è che la domanda, nei casi degli interventi più significativi, deve essere corredata anche della diagnosi energetica sull’immobile prima dell’intervento, e della certificazione post-intervento in modo che venga dimostrata e quantificata inequivocabilmente la reale efficacia dello stesso: anche le spese per la redazione delle due relazioni energetiche sono coperte dall’incentivo.
Occorrerà inoltre allegare alla domanda le schede tecniche dei componenti e/o delle apparecchiature installate, l’asseverazione di un tecnico abilitato, le fatture attestanti le spese sostenute, e l’autocertificazione del mancato godimento per l’intervento di cui si richiede il contributo di altre forme di incentivazione. In conclusione è bene sottolineare nuovamente quella che a nostro parere rappresenta la novità più sostanziale del conto termico che è quella di non limitarsi ad incentivare gli interventi di “efficientemente” energetico, ma di promuovere anche la qualità degli impianti installati.
Tale obiettivo è conseguito in due modi:
• subordinando l’accesso agli incentivi alla dimostrazione che l’impianto installato non solo rientri in una determinata tipologia ma che rispetti anche determinate specifiche tecniche minime ed inderogabili;
• legando il contributo concesso non alla spesa sostenuta ma all’effetto conseguito. Riguardo al secondo punto si consideri ad esempio due condomini dotati di impianti di riscaldamento con potenza pari o superiore a 100kW che vogliano sostituire tale impianto con un altro dotato di pompa di calore (elettrica, a gas o geotermica): a parità di spesa per l’impianto e per le spese tecniche sostenute (diagnosi e certificazione energetica) l’incentivo spettante sarà pari per entrambi al 100% delle spese tecniche (fino a 5.000 euro) cui va aggiunto il contributo specifico per l’impianto (ammesso che abbia le caratteristiche tecniche richieste) che è legato alla tecnologia installata, alla potenza dell’impianto ed al suo rendimento.
E’ evidente la volontà del legislatore di promuovere ulteriormente la diffusione di tecnologie verdi, nello spirito dell’obiettivo 20/20/20 (obiettivo che l’UE si è fissato per il 2020 che consiste nel ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra, portare al 20% il risparmio energetico e aumentare al 20% il consumo di fonti rinnovabili) senza però ricorrere ad incentivi a pioggia ma stimolando i cittadini e la pubblica amministrazione ad una valutazione critica delle soluzioni adottate, che al di là dei vantaggi economici conseguibili, porti a privilegiare quelle realmente più efficaci mediante una collaborazione tra il fruitore del contributo (che deve assumere una maggiore consapevolezza dei propri investimenti), il tecnico che valuta l’effettivo impatto dell’intervento (il cui ruolo di esperto viene valorizzato fino a diventare una sorta di garante del processo), ed il produttore (che deve investire la propria ricerca verso lo sviluppo di tecnologie sempre più moderne).
Ing. Massimo CORSINI