L’Ape (Attestato di prestazione energetica)
DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche’ altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107) (GU n.130 del 5-6-2013)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/2013
Principali novità introdotte dal nuovo decreto:
• proroga le detrazioni fiscali fino al 31/12/2013 (al 30/06 per gli interventi nelle parti condominiali)
• portare la detrazione fiscale per interventi di efficentamento energetico dal 55% al 65%
• introduce il nuovo attestato ceriticato energetico che si chiamerà APE, Attestato di prestazione energetica
• prevede le sanzioni per gli inadempienti
• fissa come obiettivo per i nuovi edifici di essere a “energia quasi zero”, cioè ad altissima prestazione energetica: l’obbligo scatterà dal 31 dicembre 2018 per tutte le strutture della Pubblica amministrazione (compresi gli edifici scolastici) e dal 2021 anche per i privati.
Il nuovo decreto legge introduce l’Ape (Attestato di prestazione energetica) che andrà a sostituire l’Ace dopo che il ministro dello Sviluppo Economico ne avrà delineato lo schema, come previsto dall’art.6 del DL.
Il Decreto rimanda a successivi provvedimenti attuativi per la determinazione dei requisiti, il calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici. Il provvedimento sostituirà il DPR 59/2009.
Per quanto riguarda le nuove caratteristiche del certificato:
• nella nuova certificazione i requisiti minimi degli edifici dovranno rispettare le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull’analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici determinati con l’utilizzo dell’ “edificio di riferimento”, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce.
• il certificato di prestazione energetica dovrà contenere anche dei suggerimenti per il miglioramento delle condizioni energetiche dell’immobile. È proprio questa la leva che consentirà ai cittadini di innescare un processo virtuoso “spera il legislatore” verso la riqualificazione energetica, processo incentivato anche dal prolungamento delle detrazioni fiscali del 55% ora 65% fino a fine 2013 per i privati e fino al 30 giugno 2014 per i condomini.
Questa piccola diagnosi energetica dovrebbe anche sgomberare le pratiche poco ortodosse che permettono la redazione dei certificati online senza visionare l’immobile. Si tratta quindi di un grande incentivo per mettere in contatto professionisti e proprietari per valutare al meglio la situazione energetica dell’immobile e pianificare i futuri miglioramenti, in merito ai quali molti proprietari ignorano ancora gli incentivi offerti dalla legge. L’introduzione dell’Ape non farà comunque sparire del tutto l’Ace, il quale continuerà ad essere predisposto per semplificare il rilascio successivo della prestazione energetica: inoltre, se un edificio è già dotato di un attestato valido rilasciato secondo la Direttiva 2002/91/CE, non è obbligatorio dotarlo di Ape.
La nuova certificazione è obbligatoria anche per gli edifici delle PA aperti al pubblico: il proprietario dell’edificio sarà tenuto a esporre pubblicamente il certificato per renderlo visibile al pubblico.
Per quanto riguarda i casi in cui la APE va rilasciato non cambia nulla:
• in caso di accesso agli incentivi fiscali
• in caso di ristrutturazioni o di ampliamenti
• In caso di affitto o compravendita di un immobile, ed il proprietario ha l’obbligo di rendere disponibile l’Ape al nuovo potenziale acquirente già dall’inizio della trattativa, mentre al termine della stessa è tenuto a consegnare l’attestato al nuovo proprietario: nel caso la trattativa venga avviata per un edificio ancora in costruzione, il venditore è tenuto a dichiarare la futura classe energetica dello stabile, consegnando l’Ape al termine dei lavori.
Per quanto riguarda gli annunci immobiliari, è obbligatorio indicare in qualsiasi comunicazione la prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o unità immobiliare, nonché la classe energetica corrispondente.
Nei nuovi contratti di vendita o d’affitto verrà inoltre inserita una clausola che certificherà l effettivo recepimento da parte dell’acquirente di tutta la documentazione relativa alla certificazione energetica dell’edificio, compreso appunto l’Ape.
Il Decreto introduce nuove definizioni:
• Da ACE ad APE: l’attestato di certificazione energetica cambia nome e diventa “attestato di prestazione energetica dell’edificio”.
• Viene introdotto il concetto di “confine del sistema”, come confine che include tutte le aree di pertinenza dell’edificio, sia all’interno che all’esterno dello stesso, dove l’energia è consumata o prodotta: la definizione è importante perché da essa deriva il concetto di “energia consegnata” e di “energia esportata”.
• Viene introdotto il concetto e la definizione di “edificio a energia quasi zero” e di “edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica”. Quest’ultima è particolarmente importante perché su di essa si basa il nuovo sistema di verifica di conformità degli interventi edilizi: non più valori fissi riscontrabili su una scala predefinita, ma valori di volta in volta definiti sulla base delle caratteristiche tipo-morfologiche e tecnologiche dell’edificio che si sta progettando.
Grossa novità è l’esplicitazione delle sanzioni per gli inadempienti:
• da 300 a 1800 euro per il proprietario di un edificio dato in locazione ad un nuovo acquirente sprovvisto di Ape;
• da 500 a 3mila euro per il responsabile di un annuncio immobiliare esposto senza aver riportato i parametri energetici dell’edificio;
• da 3mila a 18mila euro per il costruttore/proprietario di edifici nuovi o ristrutturati o messi in vendita senza essere dotati di Ape.
Ing. Massimo CORSINI