Attestato di prestazione energetica: novità normative. calcolo

Attestato di Prestazione Energetica: novità normative. Calcolo, controlli e sanzioni.

In tema di normativa energetica siamo entrati in una stagione caratterizzata da grandi novità sia a livello nazionale che regionale.
Con riferimento all’Attestato di Prestazione Energetica, ad inizio ottobre è stato aggiornato il metodo di calcolo che permette di rilevare i diversi parametri di efficienza di un fabbricato che prevede norme più stringenti e richiede un maggior approfondimento d’indagine: tra le novità più importanti, menzioniamo l’introduzione del contributo al fabbisogno energetico legato all’illuminazione degli immobili a destinazione commerciale ed il calcolo analitico dei “ponti termici” (discontinuità dell’involucro esterno in corrispondenza dell’incrocio di più pareti o dell’inserimento di un balcone aggettante o di una finestra).
Tali novità, se da un lato daranno maggior precisione di calcolo della classe energetica dell’immobile, dall’altro imporranno ai tecnici un maggior impegno in sede di sopralluogo, ed una maggior professionalità in sede di valutazione degli elementi raccolti.
Le modifiche introdotte sono al momento limitate al calcolo del fabbisogno degli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda ma più tardi interesseranno anche il bilancio tra i vari di energia utilizzata nonché il contributo dei consumi legato agli ascensori, mentre non verrà modificato quello relativo agli impianti di condizionamento.
Per quanto riguarda gli aspetti legali ed amministrativi, è al momento allo studio la modifica delle norme che riguardano i controlli sulla presenza dell’APE.
Si ricordi a tal proposito che il DL 145/2013 aveva sostituito la nullità degli atti privi di APE con una sanzione amministrativa a carico delle parti, stabilendo che gli accertamenti fossero svolti dalla Guardia di Finanza o, in sede di registrazione degli atti, dall’Agenzia delle Entrate.
La difficoltà di applicazione di tale modalità di controllo (si pensi per esempio al controllo dei contratti di locazione che vengono registrati telematicamente) ha spinto il legislatore a prevedere la trasmissione dall’Agenzia delle Entrate al Ministero dello Sviluppo Economico di tutte le informazioni necessarie ad accertare le violazioni rispetto all’APE (obbligo di inserimento in tutti gli atti di compravendita e locazione immobiliare della clausola con la quale gli acquirenti ed i locatari dichiarano di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione energetica compresa l’APE e l’obbligo di allegazione all’atto di compravendite e locazione di interi immobili).
Vale la pena di evidenziare che tale verifica della presenza dell’APE riguarderà tutti i contratti registrati dal 13/12/2013 ad oggi, per evitare una sanatoria delle violazioni commesse a partire dalla pubblicazione del DL 145/2013.
E’ inoltre ribadito come il pagamento della sanzione amministrativa, non esime il trasgressore dal predisporre l’APE che andrà presentata al Ministero dello Sviluppo Economico entro 45 giorni.
Per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna, che ricordiamo ha il potere di regolamentare la materia energetica con autonomia rispetto al legislatore nazionale, con delibera di Giunta regionale n. 1577/2014, ha approvato alcune significative modifiche alla Delibera di Assemblea Legislativa n. 156/2008, testo normativo fondamentale in materia di determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici nella nostra regione.
Si tratta di un provvedimento “tampone”, in attesa della riformulazione organica della normativa regionale in materia (che verrà operata con assunzione di un apposito provvedimento), che è stato ritenuto necessario per evitare che sul territorio regionale si creino (o permangano) situazioni di eccessiva discrepanza con la normativa vigente a livello nazionale (e anche nei territori limitrofi).
Con tale delibera, viene modificata la definizione di “impianto termico”: secondo tale definizione, non sono più considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono inoltre considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate .
Altra novità molto importante introdotta dalla succitata delibera è quella relativa al problema del distacco dall’impianto centralizzato: in tutti gli edifici esistenti non pubblici (per i quali nulla cambia) a destinazione abitativa con un numero di unità immobiliari superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, nel caso di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti e gli eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere giustificate da un punto di vista tecnico ed economico.
Introducendo il termine “preferibile”, il legislatore ha inteso eliminare quindi il divieto assoluto a staccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato, a patto che tale scelta sia adeguatamente motivata.
Altra importante novità riguarda l’adozione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per singole unità immobiliari in presenza di un impianto di riscaldamento centralizzato: tali sistemi dovranno essere inseriti (a patto non ne sia dimostrata tecnicamente l’impossibilità) da subito nel caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico o di sostituzione del generatore di calore e, in tutti gli altri casi, entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

Ing. Massimo Corsini