La contabilizzazione del calore

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

Gli impianti di riscaldamento centralizzati sono sostanzialmente di due tipi:
1) a distribuzione orizzontale, cioè con degli anelli che dalla colonna montante vanno a servire tutti i termosifoni della stessa abitazione.
2) a distribuzione a colonne montanti verticali, la tipologia più diffusa, dove le tubazioni dell’acqua calda collegano tra loro in cascata i radiatori sovrapposti nei vari piani, appartenenti ai diversi appartamenti.
Il decreto legislativo 102/2014, emanato a seguito di una sollecitazione comunitaria, ha introdotto l’obbligo per tutti gli impianti a distribuzione orizzontale di essere dotati entro il 31/12/2016, oppure anche prima in caso di ristrutturazione dell’impianto, di un misuratore (contabilizzazione diretta) che calcoli quanto calore è stato utilizzato dall’appartamento.
Nel caso invece di impianti centralizzati con distribuzione a colonne montanti, non essendo possibile “misurare” il contributo di calore dell’appartamento ma solo del singolo radiatore, su ciascuno di essi, negli stessi termini temporali, dovrà essere installato una valvola termostatica che consentirà di regolarne la temperatura e quindi di associarne un consumo, che verrà quantificato da un apposito ripartitore.
Per realizzare le modifiche all’impianto è necessaria la predisposizione di un apposito progetto che ha due obiettivi:
a) ottimizzare i consumi di energia
b) garantire che l’impianto di riscaldamento conservi ancora, dopo le modifiche, le condizioni di sicurezza.
Tale progetto deve in pratica contenere la “curva di regolazione di mandata ai radiatori, che deve essere superiore di 10/15 °C rispetto a quella impostata prima delle modifiche, in modo da consentire alle valvole termostatiche di correggere gli eventuali squilibri termici ed, allo stesso tempo, fare i modo che in corrispondenza del ripartitore si verifichi una temperatura media del radiatore, condizione necessaria affinché la contabilizzazione dei consumi sia il più possibile corretta.
Sarà anche necessario sostituire le pompe di circolazione con altre a giri variabili e portata ridotta in modo che non si origino rumori molesti.
Nel caso in cui il condominio non ottemperi all’obbligo nei termini previsti, l’impianto non sarà più conforme alla normativa, decadrà il contratto con il terzo responsabile con l’effetto che la responsabilità si trasferirà in capo ai condomini, e scatterà una sanzione ammnistrativa da 500 a 2.500 €, oltre alla diffida ad eseguire l’intervento entro 45 giorni.
L’inottemperanza può essere evidenziata da ciascun condomino presso il tribunale che provvederà ad ordinare all’amministratore di agire, individuando professionisti ed impresa.
A seguito dell’intervento effettuato sull’impianto, dovrà necessariamente cambiare il metodo di ripartizione delle spese di riscaldamento basandosi sulla norma UNI 10200, che impone di dividere le spese di riscaldamento in due componenti:
• una quota di consumo corrispondente alla quantità di calore prelevata da ciascun appartamento (che, nel caso di distribuzione a colonne montanti, sarà la somma dei prelievi dei radiatori). C’è da precisare che, anche se la norma citata non ne fa menzione, affinché la ripartizione della quota a consumo sia equa occorre che il tecnico, in sede di progetto, determini i coefficienti correttivi da apportare ai consumi misurati, che compensino i maggiori prelievi effettuati dalle unità immobiliari con una percentuale di superfici disperdenti più elevate (si persi alle mansarde o ai piani terra) e/o con un orientamento più sfavorevole (per esempio verso nord, che limita gli apporti gratuti di energia provenienti dal sole);
• una quota fissa che deve coprire i costi generali di manutenzione, l’energia elettrica, il compenso del terzo responsabile e le dispersioni di calore che avvengono nella porzione condominiale della rete di distribuzione, ovvero dal generatore sino all’ingresso all’interno delle unità immobiliari. La quota fissa è pari ad una percentuale del 20-30% delle spese. Criteri di ripartizione difformi dalle indicazioni della normativa, saranno sanzionate (500-1.000 €).
Fa eccezione la prima stagione dopo le modifiche, che consente di ripartire le spese di riscaldamento esclusivamente in base ai millesimi.
La norma impone o 2 livelli di temperatura diversa nell’arco delle 24 ore mediante un idoneo abbassamento notturno o, in alternativa, due livelli costanti nelle 24 ore ma differenziati nei vani dell’unità immobiliare in funzione della loro destinazione.

Ing. Massimo Corsini