Diagnosi e certificazioni energetiche

DIAGNOSI E CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

Capita talvolta che si confondano due strumenti di analisi e rappresentazione delle caratteristiche energetiche di un edificio: la certificazione energetica e la diagnosi energetica.

La prima, il cui risultato è l’Attestato di Prestazione Energetica, fornisce le caratteristiche energetiche principali di un edificio, la prestazione e la classe, in condizioni standard ovvero prescindendo dall’uso reale che gli utilizzatori fanno di quell’oggetto edilizio.

In altre parole una volta identificate le caratteristiche edilizie dell’involucro (pareti, solai, finestre, ponti termici) e quelle degli impianti energivori (riscaldamento, acqua calda, condizionamento ed, in certi casi, illuminazione, ascensori) la prestazione energetica è univocamente definita applicando un determinato algoritmo di calcolo, ritenendo che le condizioni di funzionamento del sistema edificio-impianti siano standard.

E’ evidentemente una semplificazione che ben si adatta alla finalità dell’APE che è quella di descrivere le caratteristiche intrinseche dell’immobile, per comunicarle all’acquirente e/o all’affittuario.

Anche se nell’attestato viene indicato uno o più interventi di miglioramento della prestazione energetica, comparando il beneficio con il costo in modo da determinare un tempo di ritorno dell’investimento (ovvero il numero di anni necessario per ammortizzare l’investimento), l’APE non può avere l’ambizione di indirizzare le politiche di gestione energetica dell’immobile.

Questo limite dell’APE dipende proprio dall’assunto con il quale viene costruito: nell’ipotesi di utilizzo standard dell’immobile è chiaro che sfugge lo studio approfondito di quel determinato oggetto che può fornire risultati anche molto diversi anche in presenza di edifici simili che per caratteristiche costruttive che dotazione impiantistica.

La Diagnosi Energetica è invece “una procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un’attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, al fine di individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati” (D. Lgs. 115/2008).

La diagnosi energetica riporta quindi il consumo reale dell’edificio in condizioni di esercizio al fine di consentire un uso razionale e una gestione corretta dell’energia, consumo reale determinato dall’analisi dei costi consuntivi desumibili dalle bollette per le utenze energetiche.

Solo con questo taglio reale, sarà possibile individuare le performance reali dell’edificio, i suoi pregi e difetti ed a partire da essi pianificare un possibile strategia di gestione energetica.

A diverse caratteristiche corrispondono utilizzi e finalità ben distinte per attestati energetici e diagnosi energetiche. Se la prima è obbligatoria tutte le volte che la proprietà o l’utilizzo dell’immobile passa di mano, come indispensabile carta d’identità energetica, la diagnosi in base all’attuale legislazione, la diagnosi è obbligatoria nei seguenti casi:

  • Edifici pubblici: l’art. 13 del D. Lgs. 115/2008 prevede l’obbligo per gli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell’involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato
  • Imprese: l’art. 8 del D. Lgs. 102/2014 obbliga alla diagnosi energetica le grandi imprese (imprese con più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro) e le imprese a forte consumo di energia (imprese che consumano almeno 2.4 GWh di energia elettrica o di diversa fonte e il cui rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e valore del fatturato non risulti inferiore al 3%)
  • Edifici residenziali: l’art. 5.3 del D.M. 26/06/2015 (Requisiti Minimi) prevede che nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore di 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio che metta a confronto diverse soluzioni progettuali, tra cui:
    • Impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa
    • Impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa
    • Le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici
    • Impianto centralizzato di cogenerazione
    • Stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014
    • Per gli edifici non residenziali, l’installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN 15232.
  • Incentivi: per usufruire di alcuni incentivi (es. Conto Termico – D.M. 16 febbraio 2016) è obbligatoria la realizzazione di una diagnosi energetica precedente all’intervento di efficientamento
  • Condomini con impianti centralizzati: il D. Lgs. 102/2014 introduce l’obbligo della contabilizzazione di calore, rendendo cogente la norma UNI 10200 per la ripartizione delle spese e il calcolo dei millesimi di riscaldamento secondo il fabbisogno energetico di ciascuna unità immobiliare. Anche se nell’attuale versione della norma (UNI 10200:2015) non si ha un preciso richiamo alla diagnosi energetica, quest’ultima rappresenta l’unico strumento per garantire un’analisi accurata dei fabbisogni e una precisa ripartizione della spesa energetica.

Per quanto detto, al di là degli obblighi normativi, anche in assenza di obblighi specifici, la diagnosi energetica rappresenta un’opportunità per evidenziare difetti e cattive gestioni di un edificio, mostrando quali azioni occorre intraprendere per migliorare la prestazione energetica e ridurre così sensibilmente i consumi e la spesa energetica mentre l’APE ha l’utilità di sintetizzare in un utile documento informativo le caratteristiche principali dell’immobile, parametrandole in una scala di immediata comprensione.

Ing. Massimo Corsini