IL CONTROLLO DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Gli Attestati di Prestazione Energetica (cd. APE), in precedenza definiti Attestati di Certificazione Energetica (cd. ACE), sono stati introdotti ormai da qualche anno dalla legislazione nazionale e regionale.
Molti proprietari hanno avuto la necessità di farli predisporre, se non già esistenti, per una vendita, una locazione, una richiesta di abitabilità, l’accesso agli incentivi fiscali, oppure di revisionare quelli già precedentemente redatti nel caso in cui un intervento di ristrutturazione che abbia modificato le caratteristiche energetiche del proprio appartamento (cambio della caldaia, intervento di coibentazione,…).
In altre parole questo documento è diventato ormai di uso corrente ed i proprietari hanno iniziato a comprenderne i principali contenuti: la classe associata alla prestazione energetica a sua volta correlata al consumo degli impianti (riscaldamento, acqua calda sanitaria, condizionamento) dell’unità immobiliare, le caratteristiche dei componenti dell’involucro edilizio (pareti, solai ed infissi), l’indicazione delle superfici, la presenza di raccomandazioni su come incrementare la qualità energetica dell’unità immobiliare (e quindi ridurne i consumi energetici ed i costi di manutenzione) con l’indicazione degli anni necessari a recuperare l’investimento richiesto.
L’elaborazione della certificazione energetica ha seguito negli anni l’evoluzione normativa nazionale ma soprattutto quella regionale (stante la riserva di legge in materia energetica), che ne ha via via affinato i contenuti richiedendo una quantità sempre maggiore di dati di ingresso ed una metodologia di calcolo più sofisticata.
L’obiettivo è stato quello di conferire agli attestati una valenza sempre più significativa, una sorta di mini diagnosi energetica (anche se in condizioni di utilizzo standard) che potesse fornire utili informazioni al proprietario ed al potenziale acquirente relativamente alle caratteristiche dell’appartamento e alle potenzialità di trasformazione, nonché alla Regione per predisporre un Catasto Energetico del patrimonio edilizio su cui impostare le proprie politiche di valorizzazione e di contenimento dei consumi energetici.
Tale obiettivo è però ovviamente subordinato alla qualità dell’attestato ovvero alla qualità della prestazione del certificatore energetico che dovrà rilevare nel corso del sopralluogo con più attenzione possibile le caratteristiche dell’unità immobiliare (sia riferite all’involucro edilizio che ai servizi energetici in esso contenuti) e poi applicare la metodologia di calcolo più corretta per definire la prestazione energetica (e quindi la classe).
Se il principio non può che essere condivisibile, la sua applicazione non sempre è risultato effettiva e la mancata consapevolezza da parte di alcuni proprietari dell’importanza dell’APE e, di conseguenza, della necessità di richiedere al proprio tecnico una prestazione professionale di qualità, ha portato talvolta ad avvertire questo adempimento unicamente come un costo con la conseguenza di spingere il mercato verso un depauperamento tecnico ed economico.
Questo fenomeno ha portato in molti casi allo scadimento della qualità del servizio offerto: si va dal caso eclatante della redazione dei certificati senza neanche l’effettuazione del sopralluogo (obbligatorio per legge), allo svolgimento dei calcoli in modo superficiale talvolta con strumenti informatici inadeguati.
Senza addentrarci nelle possibili conseguenze legali che possono essere connesse all’allegazione ad un contratto di APE sbagliato ovvero con dati di ingresso dichiarati diversi dalla realtà e la conseguente attribuzione di una diversa classe energetica, la necessità da parte dell’ente pubblico di riferimento in materia energetica (la Regione) di avere un sistema di certificazione più efficiente e la consapevolezza che la capacità di autoregolazione del mercato non è sufficiente a garantirlo, ha portato al varo di un sistema di controllo sistematico sugli APE.
Tutti i certificati vengono sottoposti ad un controllo automatico all’atto della richiesta di registrazione ed, in caso di dati non congruenti, vengono attivati ulteriori controlli via via più approfonditi che prevedono l’eventuale invio di un ispettore presso l’unità immobiliare per verificare insieme al certificatore i dati inseriti nell’APE.
Al termine dell’ispezione, nel caso vengano accertate gravi non conformità (non sia stata effettuato da parte del certificatore il sopralluogo e/o nell’APE manchino le raccomandazioni e/o i dati inseriti siano diversi dalla realtà e/o la metodologia di calcolo non sia corretta), l’APE viene annullato ed ai danni del certificatore può essere irrogata una sanzione amministrativa.
La finalità è quella di innescare un circolo virtuoso che innalzi il livello qualitativo dell’attestato adeguandolo agli obiettivi del legislatore e rendendolo realmente rappresentativo delle caratteristiche dell’unità immobiliare.
Questa attendibilità dovrebbe aumentare l‘importanza del certificato anche nel corso delle trattative (non a caso la legge prevede che l’attestato debba essere mostrato ai potenziali acquirenti) condizionando il valore dell’unità immobiliare in funzione della spesa energetica e della potenzialità di trasformazione.
Ing. Massimo Corsini