I controlli degli impianti termici
Le emissioni di gas di combustione provenienti dalle nostre caldaie autonome o da quelle condominiali, costituiscono la seconda causa, dopo il traffico, di inquinamento ed il 40% dell’intero consumo energetico nazionale.
È pertanto importante adottare una corretta gestione degli impianti di riscaldamento oltre che per garantire la sicurezza, anche per ridurre i consumi e ridurre l’inquinamento.
A tal fine è stata emessa la Direttiva europea 2010/31 e successivamente, in applicazione di questa, il Decreto del Presidente della Repubblica (16 aprile 2013, n. 74) che, tra le altre cose, prevede che:
- gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria debbano essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione” che è il documento di identificazione di ogni impianto. Il responsabile di impianto, ha l’obbligo di fornire al tuo tecnico di fiducia i dati necessari alla registrazione del Libretto, come, ad esempio, i dati catastali dell’immobile e alcuni codici indicati sulle bollette (POD e PDR);
- le Regioni e le Province autonome istituiscano un catasto territoriale degli impianti termici, stabilendo contestualmente gli obblighi per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;
- le Regioni e le Province autonome, possano disporre idonee campagne di accertamenti ed ispezioni sugli impianti.
A seguito di quanto previsto dal Decreto 74/2013 la Regione Emilia-Romagna ha approvato il Regolamento n° 1 del 3 aprile 2017, conforme alle prescrizioni europee e nazionali.
Tale regolamento prevede una serie di articoli che impattano in modo sostanziale sulle regole di gestione dell’impianto termico e che sono riassumibili nei seguenti punti:
Regolazione: è obbligatorio osservare le indicazioni regionali relative al periodo di attivazione e non superare le temperature massime prescritte.
Criter (Catasto Regionale Impianti Termici Regionali): gli impianti di riscaldamento (caldaie, incluse quella a pellet, legna, ecc.) di potenza termica maggiore di 5 kW, gli impianti di raffreddamento (aria condizionata) di potenza termica maggiore di 12 kW e gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria di qualunque potenza, devono essere registrati presso il Catasto Regionale entro il 31/12/2019, operazione gratuita da effettuarsi una sola volta.
Controlli: le caldaie di potenza termica maggiore di 10 kW e agli impianti di raffreddamento con potenza termica superiore a 12 kW devono essere manutenuti e controllati secondo le scadenze previste. I controlli sono di due tipi:
- Controllo funzionale e manutenzione: serve a garantire la sicurezza, la funzionalità e il contenimento dei consumi energetici degli impianti.
- Controllo di efficienza energetica: serve a verificare il rendimento energetico. L’efficienza energetica dell’impianto è certificata dall’apposizione sul libretto del “Bollino Calore pulito”
Adeguamenti: è obbligo far eseguire gli eventuali interventi di adeguamento a norma proposti a seguito dei controlli.
Ma chi è il responsabile che deve garantire la corretta conduzione dell’impianto ed il rispetto dei periodi di attivazione e delle temperature-limite, fare eseguire la manutenzione e i controlli di legge, conservare i documenti che certificano i controlli e effettuati e fornire al manutentore i dati utili alla registrazione del Libretto di impianto del Catasto Regionale degli Impianti Termici?
Nel caso di impianto autonomo, il responsabile è il proprietario o, nel caso di locazione, l’inquilino.
Se invece parliamo di un impianto centralizzato (centrale termica condominiale) il responsabile è l’amministratore.
Nel caso di violazione degli obblighi regionali si rischia una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 ed a tal fine la Regione ha previsto una campagna di ispezioni e accertamenti.
Nell’architettura della norma, è ancora una volta evidente l’importanza che riveste prima di tutto la conoscenza dettagliata in senso qualitativo e quantitativo della situazione su cui impostare le politiche energetiche.
In analogia a quanto avviene da tempo per gli Attestati di Certificazioni Energetica che devono essere redatti da un tecnico abilitato e registrati presso il Sistema Informativo Regionale (che fornisce un panorama sempre aggiornato della “qualità energetica” del patrimonio edilizio regionale, sia in senso effettivo che potenziale), con la costituzione del CRITER (ad impianto termico viene associato un codice identificativo, detto “targa impianto”) ci si è posti ora l’obiettivo di “schedare” gli impianti per calibrare ancora meglio gli interventi per limitare l’inquinamento e rendere energeticamente più efficienti e virtuose le nostre città, verificando allo stesso tempo eventuali situazioni di pericolosità.
Ing. Massimo Corsini