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Sicurezza sul lavoro: il privato è responsabile dell'infortunio dell'operaio che lavora in casa

Sicurezza sul lavoro: il privato è responsabile dell’infortunio dell’operaio che lavora in casa

5 Agosto 2014/in Tecnico /da UPPI Bologna
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Il quesito ci è stato posto da un associato nella nostra sede di Bologna: “il decreto legislativo 81/08 e sue modifiche, si applica ai lavori eseguiti all’interno delle unità immobiliari e quindi io sono committente responsabile in caso di infortunio di un operaio che lavora in casa mia?” La risposta non può essere che affermativa.
Il decreto legislativo 81/08 e sue modifiche, meglio identificato come testo unico della sicurezza nei luoghi di lavoro, indica la figura del committente nel soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata.
I lavori che si vanno ad appaltare nelle unità immobiliari sono definiti come cantiere temporaneo o mobile, che di fatto è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del decreto legislativo 81/08 e sue modifiche.
I lavori indicati nel predetto allegato sono, come riportato nel testo della normativa:
lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile
.
Colui che affida i lavori viene denominato committente, deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili, da individuare all’interno delle persone giuridiche private nel legale rappresentante e/o nel soggetto legittimato alla firma del contratto d’appalto.
Sono considerati committenti privati: le persone fisiche proprietarie di immobili oggetto dell’intervento, le persone fisiche per conto delle quali l’opera viene realizzata, le persone fisiche che rappresentano la proprietà (legale rappresentante pro tempore – ad esempio: amministratori di condominio).
Cercheremo di non addentrarci troppo negli aspetti tecnici della normativa per non rendere complicata questa nostra riflessione, ma proveremo a dare alcune indicazioni pratiche per quando si appalteranno lavori nelle unità immobiliari.La cosa più importante è verificare che coloro che eseguiranno i lavori abbiano le caratteristiche tecniche per effettuarle.La verifica dell’idoneità professionale, sempre a carico del committente, è molto articolata e prevede la disamina dei documenti di tutti gli esecutori, imprese e lavoratori autonomi.
Il problema di fondo è individuare a quale soggetto ci troviamo di fronte (impresa o lavoratore autonomo) e che tipo di lavori dobbiamo eseguire, cioè se i lavori che affidiamo abbiano o no rischi particolari – l’elenco dei lavori con rischi particolari è indicato nell’allegato XI.
Gli interventi di cui all’allegato XI sono: lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m. 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m. 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera – Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria – Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti – Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione – Lavori che espongono ad un rischio di annegamento – Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie – Lavori subacquei con respiratori – Lavori in cassoni ad aria compressa – Lavori comportanti l’impiego di esplosivi – Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
I casi più frequenti che possano capitare in lavori nelle unità immobiliari e/o nei condomini sono quelli che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o sprofondamento o di caduta dall’alto.
In senso pratico esemplifichiamo qui di seguito i documenti da chiedere a seconda del tipo di impresa e di lavoro:

CASO 1
IMPRESA, LAVORI NO RISCHI ALLEGATO XI
DOCUMENTI DA RICHIEDERE
:
1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
2. Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII;
3. Documento unico di regolarità contributiva;
4. Autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
5. Piano operativo sicurezza relativo al lavoro da eseguire;

CASO 2
LAVORATORE AUTONOMO, NO RISCHI ALLEGATO XI
DOCUMENTI DA RICHIEDERE
:
1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
2. Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII;
3. Documenti unico di regolarità contributiva;
4. Piano operativo sicurezza relativo al lavoro da eseguire;

CASO 3
IMPRESA, LAVORI CON RISCHI ALLEGATO XI
DOCUMENTI DA RICHIEDERE
:
1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
2. Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17 – comma 1 – lettera a o autocertificazione di cui all’articolo 29 – comma 5 – del dlgs 81/08 e successive modifiche;
3. Documento unico di regolarita – contributiva di cui al d.M. 24/10/07;
4. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del dlgs 81/08 e successive modifiche;
5. Dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’inps, inail e alle casse edili;
6. Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipultato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
7. Piano operativo sicurezza relativo al lavoro da eseguire;

CASO 4
LAVORATORE AUTONOMO, LAVORI CON RISCHI ALLEGATO XI
DOCUMENTI DA RICHIEDERE:
1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
2. Specifica documentazione attestante la conformita – alle disposizioni di cui al dlgs 81/08 e successive modifiche di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
3. Elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione;
4. Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal dlgs 81/08;
5. Documento unico di regolarita – contributiva di cui al d.M. 24/10/07;
6. Piano operativo sicurezza relativo al lavoro da eseguire;

Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento dei suo obblighi delegando un’altra figura (persona fisica) con funzioni di responsabile dei lavori per il controllo dell’esecuzione dell’opera.
La delega al Responsabile dei lavori deve essere esplicitata in forma scritta, il delegato deve essere persona capace di svolgere le funzioni a lui assegnate e deve poter decidere in modo autonomo. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori con l’eccezione delle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti.
Nel caso di lavori privati il committente ha l’obbligo di nominare la figura professionale del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori quando, dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori, o di parte di essi, viene affidata a più imprese.
Far eseguire lavori nelle proprie unità immobiliari non è cosa semplice, anche in considerazione delle responsabilità, sia civili che penali, che ciò comporta. In proposito segnaliamo che la Suprema Corte di Cassazione “Quarta Sezione Penale” in data 01/12/2010 con sentenza 42465 ha condannato per omicidio colposo un proprietario (committente) che aveva affidato lavori edili in economia a lavoratore autonomo senza aver verificato la professionalità dello stesso ed in assenza di qualsiasi cautela atta a scongiurare rischi.
Si raccomanda in caso di appalto di lavori nei vostri appartamenti, di considerare quanto indicato in questo articolo e, in caso di dubbi, di rivolgersi a tecnici del settore che sapranno consigliare al meglio.Vorremmo infine farvi riflettere su questo tema: quando in un condominio viene rilevata dall’amministratore l’pportunità di eseguire interventi atti a limitare le possibilità di rischio, non soffermatevi sul solo “quanto costa”, ma pensate ai possibili vantaggi che queste attività possono dare – noi pensiamo che sulla sicurezza non si possa e non si debba procrastinare, ne farne questioni economiche.
Proprio per questo, quando parteciperete all’assemblea di condominio e vi saranno proposte opere o verifiche atte a limitare pericoli a voi e agli altri, pensate che in quel momento voi diventate, anche se con un termine improprio, datori di lavoro e quindi non potete non mettere in atto o eseguire quello che pretendete per voi quanto andate sul vostro posto di lavoro.

P.A. MARCO PAGANELLI
Consulente Condominiale UPPI

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