Installazione obbligatoria della linea vita sul coperto (o altro sistema di prevenzione)

Installazione obbligatoria della linea vita sul coperto (o altro sistema di prevenzione)

La Regione Emilia-Romagna, con deliberazione assembleare progr. N. 149 del 17.12.2013 oggetto n. 4654, ha prodotto l’atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dell’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n.2; dell’articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n.20.

Vediamo nello specifico la normativa:

Finalità
In attuazione a quanto disciplinato all’art. 6 della legge regionale 2/2009 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”, il presente atto di indirizzo e coordinamento introduce l’obbligo d’installazione dei dispositivi permanenti di ancoraggio, sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio, degli edifici, con lo scopo di ridurre i rischi d’infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione di lavori futuri.
L’installazione dei dispositivi di ancoraggio di cui al punto precedente non esonera il committente dei lavori ed il datore di lavoro dell’impresa esecutrice dalla valutazione dei rischi tenendo conto della priorità dell’utilizzo delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 81/08.
I dispositivi di ancoraggio installati sono un elemento del sistema di protezione contro le cadute dall’alto che prevede sempre l’utilizzo da parte del lavoratore di un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto. Tali DPI, ai sensi del D.Lgs 475/1992, appartengono alla terza categoria ed in ottemperanza all’art. 77 comma 4, lettera h) e comma 5 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 è obbligatorio informare, formare ed addestrare coloro che ne fanno uso.

Ambito di applicazione
Il presente atto di indirizzo e coordinamento si applica agli edifici pubblici e privati quando si intendono realizzare:
– interventi di nuova costruzione;
– interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici esistenti assoggettati a regime abilitativo, di cui all’art. 9 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). Nel caso di opere pubbliche, di cui alla lettera b) dell’art. 10 della predetta legge, i predetti interventi, saranno approvati previo accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi ai sensi del D.P.R. n. 383/94 e successive modifiche.
– interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 (materia di sicurezza)
A titolo esemplificativo la Notifica preliminare è dovuta quando ricorra uno delle seguenti tipologie:

TIPO NOTIFICA PRELIMINARE
PIU’ IMPRESE ESECUTRICI SI
LAVORI > 200 UOMINI/GIORNO UNA SOLA IMPRESA ESECUTRICE
SI
UNA IMPRESA ESECUTRICE E SUCCESSIVE PIU’ IMPRESE
SI

Per i casi di sanatoria di interventi che riguardano l’involucro esterno di un edificio esistente (pareti esterne perimetrali e/o coperture) realizzati sine titulo, ovvero in difformità del titolo abilitativo, ex art. 36 “Accertamento di conformità”, del T.U. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), l’istanza deve includere, nella documentazione prevista, anche l’Elaborato tecnico.
Qualora nell’istanza di sanatoria siano richiesti nuovi interventi, nell’ambito degli interventi riguardanti l’involucro esterno di un edificio (pareti esterne e/o coperture), alla documentazione già prevista deve essere allegata una dichiarazione di impegno alla progettazione e installazione prima del termine dei lavori, dei dispositivi di ancoraggio fissi e in tal caso l’Elaborato tecnico, deve essere depositato presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) entro la fine dei lavori.

Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente atto di indirizzo e coordinamento: – le coperture completamente portanti poste ad un’altezza inferiore ai 2,00 m, calcolati a partire dal filo di gronda rispetto ad un piano stabile;
– le coperture completamente portanti dotate di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 m;
– le ampie e/o continue pareti a specchio esterne degli edifici per la cui manutenzione siano installati dispositivi permanenti per l’utilizzo di attrezzature/strutture di protezione collettiva (ponti sospesi, piattaforme di lavoro auto sollevanti o altro).

Adempimenti
1 Per i casi di cui al punto precedente il proprietario dell’edificio o il committente dei lavori, provvede:

a) per gli interventi soggetti a regime abilitativo o a conformità nella prevista documentazione da allegare, ai sensi di quanto disciplinato dalla Legge Regionale n. 15/2013 e dall’art. 19 della L. 241/1990, ad includere una dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla installazione prima del termine dei lavori dei dispositivi di ancoraggio permanenti nonché al deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) dell’Elaborato Tecnico dei dispositivi di ancoraggio, di cui al successivo punto 7, d’ora in avanti citato come Elaborato Tecnico,
b) per gli interventi soggetti alla sola presentazione della Notifica Preliminare, contestualmente agli adempimenti previsti per la stessa, trasmette allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), una dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla installazione dei dispositivi di ancoraggio permanenti, nonché al deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello unico per l’edilizia, dell’Elaborato Tecnico di cui al successivo punto 4.7.

2 Ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera b) della Legge Regionale n. 11 del 26 novembre 2010, “Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”, la Notifica Preliminare potrà essere redatta e trasmessa per via telematica.

3 Nel caso l’edificio sia sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 21, comma 4 e 5 e dell’art. 22 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge Regionale 6 luglio 2002, n. 137), o a tutele derivanti da normativa comunale il proprietario dell’edificio o il committente dei lavori deve acquisire preventivamente, alla realizzazione delle opere, le necessarie autorizzazioni degli enti preposti alla tutela da inserire nell’Elaborato tecnico.

4 La mancata presentazione allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) della dichiarazione di impegno costituisce causa ostativa al rilascio del Permesso di Costruire, impedisce altresì l’utile decorso del termine di efficacia della Denuncia di Inizio Attività e per quanto riguarda la SCIA costituisce motivo valido per lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 19 della L 241/1990.

5 In caso di interventi realizzati in difformità ai suddetti titoli abilitativi edilizi si applica quanto previsto dall’art. 45 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Modifiche all’art. 17 (Accertamento di conformità) delle legge regionale n. 23 del 2004).

6 la mancata presentazione della dichiarazione di impegno da trasmettere allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) costituisce, per la stessa, motivo valido per adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dei lavori.

7 L’Elaborato tecnico costituisce parte integrante del fascicolo del fabbricato di cui all’art. 24 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15, nei casi in cui quest’ultimo sia previsto.

8 L’Elaborato tecnico deve essere consegnato al proprietario dell’immobile o ad altro soggetto avente titolo.

9 Il proprietario dell’immobile o altro soggetto avente titolo in occasione di interventi successivi sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio dell’edificio deve mettere a disposizione l’Elaborato tecnico ai soggetti interessati.

10 L’Elaborato tecnico deve essere aggiornato in caso di interventi strutturali che riguardano le coperture e le ampie e/o continue pareti a specchio dell’edificio.

La Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto la necessità di realizzare un solido sistema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro attraverso lo sviluppo di azioni e interventi, definiti nel rispetto del quadro normativo complessivo, ma orientati dal sistema complesso costituito dai rispettivi patrimoni conoscitivi approntati attraverso un’impostazione sistematica dei flussi informativi, delle relazioni che sono alla base di un’efficace programmazione e pianificazione delle azioni stesse; il perdurare di un’elevata incidenza degli infortuni nell’ambito dei cantieri edili, ha imposto un’attenta riflessione sulle azioni che la Regione ha necessità di programmare e poi sviluppare; ha valutato necessario disciplinare ulteriormente il campo della sicurezza sul lavoro, promuovendo la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, allo scopo di prevenire gli infortuni, con particolare riferimento a quelli causati dalle cadute dall’alto.

Così facendo le manutenzioni ordinarie che prevedono un pericolo di caduta dall’alto come la manutenzione del coperto (coppi, tegole, gronde, etc.) o l’accesso del tecnico per la riparazione dell’antenna o della parabola, piuttosto che la manutenzione delle canne fumarie e comignoli, saranno tutte eseguite in sicurezza; sarebbe insensato non prevedere un sistema di linea vita sul coperto condominiale quando la spesa può essere ripartita su più proprietà, sollevando così anche la responsabilità civile e penale in caso di infortunio o decesso.

Geom. Michele Rella
Consulente Tecnico UPPI Bologna