Sicurezza sul lavoro (dlgs 81/08 e sue modifiche)

SICUREZZA SUL LAVORO (DLGS 81/08 E SUE MODIFICHE)

Il decreto legislativo 81/08 e sue modifiche, meglio identificato come testo unico della sicurezza nei luoghi di lavoro, indica la figura del committente nel soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata.
I lavori che si vanno ad appaltare nelle unità immobiliari sono definiti come cantiere temporaneo o mobile, che di fatto è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del decreto legislativo 81/08 e sue modifiche.
I lavori indicati nel predetto allegato sono, come riportato nel testo della normativa:
lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Colui che affida i lavori viene denominato committente, deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili, individuandolo all’interno delle persone giuridiche private nel legale rappresentante e/o nel soggetto legittimato alla firma del contratto d’appalto.
Sono considerati committenti privati: le persone fisiche proprietarie di immobili oggetto dell’intervento, le persone fisiche per conto delle quali l’opera viene realizzata, le persone fisiche che rappresentano la proprietà (legale rappresentante pro tempore – ad esempio: amministratori di condominio).
La cosa più importante è verificare che coloro che eseguiranno i lavori abbiano le caratteristiche tecniche per effettuarle.
La verifica dell’idoneità professionale, sempre a carico del committente, è molto articolata e prevede la disamina dei documenti di tutti gli esecutori, imprese e lavoratori autonomi.
Il problema di fondo è individuare a quale soggetto ci troviamo di fronte (impresa o lavoratore autonomo) e che tipo di lavori dobbiamo eseguire, cioè se i lavori che affidiamo abbiano o no rischi particolari – l’elenco dei lavori con rischi particolari sono indicati nell’allegato XI (lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m. 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m. 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera – Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria – Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti – Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione – Lavori che espongono ad un rischio di annegamento – Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie – Lavori subacquei con respiratori – Lavori in cassoni ad aria compressa – Lavori comportanti l’impiego di esplosivi – Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti).
In senso pratico esemplifichiamo qui di seguito i documenti da chiedere a seconda del tipo di impresa e di lavoro:

CASO 1 – IMPRESA – LAVORI NO RISCHI ALLEGATO XI
DOCUMENTI DA RICHIEDERE:
1) ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED ARTIGIANATO CON OGGETTO SOCIALE INERENTE ALLA TIPOLOGIA DELL’APPALTO
2) AUTOCERTIFICAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ALLEGATO XVII
3) DOCUMENTI UNICO REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
4) AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO
5) PIANO OPERATIVO SICUREZZA RELATIVO AL LAVORO DA ESEGUIRE

CASO 2 – LAVORATORE AUTONOMO – NO RISCHI ALLEGATO XI
DOCUMENTI DA RICHIEDERE:
1) ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED ARTIGIANATO CON OGGETTO SOCIALE INERENTE ALLA TIPOLOGIA DELL’APPALTO
2) AUTOCERTIFICAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ALLEGATO XVII
3) DOCUMENTI UNICO REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
4) PIANO OPERATIVO SICUREZZA RELATIVO AL LAVORO DA ESEGUIRE

CASO 3 – IMPRESA – LAVORI CON RISCHI ALLEGATO XI
DOCUMENTI DA RICHIEDERE:
1) ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED ARTIGIANATO CON OGGETTO SOCIALE INERENTE ALLA TIPOLOGIA DELL’APPALTO
2) DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CUI ALL’ARTICOLO 17 – COMMA 1 – LETTERA A O AUTOCERTIFICAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 29 – COMMA 5 – DEL DLGS 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE
3) DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA DI CUI AL D.M. 24/10/07
4) DICHIARAZIONE DI NON ESSERE OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE O INTERDITTIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 DEL DLGS 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE
5) DICHIARAZIONE ORGANICO MEDIO ANNUO, DISTINTO PER QUALIFICA, CORREDATA DAGLI ESTREMI DELLE DENUNCE DEI LAVORATORI EFFETTUATE ALL’INPS, INAIL E ALLE CASSE EDILI
6) DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO STIPULTATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVE, APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI
7) PIANO OPERATIVO SICUREZZA RELATIVO AL LAVORO DA ESEGUIRE

CASO 4 – LAVORATORE AUTONOMO – LAVORI CON RISCHI ALLEGATO XI
DOCUMENTI DA RICHIEDERE:
1) ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED ARTIGIANATO CON OGGETTO SOCIALE INERENTE ALLA TIPOLOGIA DELL’APPALTO
2) SPECIFICA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CONFORMITA’ ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DLGS 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE DI MACCHINE, ATTREZZATURE E OPERE PROVVISIONALI
3) ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN DOTAZIONE
4) ATTESTATI INERENTI LA PROPRIA FORMAZIONE E LA RELATIVA IDONEITA’ SANITARIA OVE ESPRESSAMENTE PREVISTI DAL DLGS 81/08 (*)
5) DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA DI CUI AL D.M. 24/10/07
6) PIANO OPERATIVO SICUREZZA RELATIVO AL LAVORO DA ESEGUIRE

Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento dei suo obblighi delegando un’altra figura (persona fisica) con funzioni di responsabile dei lavori per il controllo dell’esecuzione dell’opera; la delega deve essere esplicitata in forma scritta e il delegato deve essere persona capace di svolgere le funzioni a lui assegnate e deve poter decidere in modo autonomo.
Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori con l’eccezione delle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti.
Come potete vedere, fare eseguire lavori nelle proprie unità immobiliari non è poi così semplice anche in considerazione delle responsabilità, sia civili che penali, che ciò comporta.
In proposito segnaliamo che la Suprema Corte di Cassazione – Quarta Sezione Penale – in data 01/12/2010 con sentenza 42465 ha condannato per omicidio colposo un proprietario (committente) che aveva affidato lavori edili in economia a lavoratore autonomo senza aver verificato la professionalità dello stesso ed in assenza di qualsiasi cautela atta a scongiurare rischi.
Vi raccomandiamo, quando appalterete lavori nei vostri appartamenti, di considerare quanto abbiamo indicato in questo articolo e, in caso di dubbi, di rivolgervi a tecnici del settore che vi sapranno consigliare per fare eseguire i lavori nel rispetto delle normative di sicurezza.

CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI (DLGS 102/14)
In virtù del Decreto Legislativo 4 Luglio 2014, n. 102, e della Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna del 13 Ottobre 2014, n. 1577, per favorire il contenimento dei consumi energetici, in tutti gli edifici esistenti, dotati di impianti centralizzati per il riscaldamento degli ambienti, gli stessi dovranno essere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuale.
Cercando di sintetizzare le operazioni da svolgere, evidenziamo che da quanto sopra ne consegue che negli edifici, con impianto di riscaldamento centralizzato, in virtù della vigente guida in materia UNI 10200 edizione 2013 (espressamente richiamata alla lettera d, comma 5, articolo 9 del suddetto D.Lgs. 102/14) e dotati per lo più di reti di distribuzione a “colonne montanti”, dovranno essere svolte le seguenti operazioni:
– verifica delle caratteristiche dei singoli corpi scaldanti in dotazione ai vari locali costituenti le unità immobiliari e certificazione da parte di Tecnico abilitato delle loro potenze termiche;
– installazione su tutti i terminali di erogazione dell’energia termica presenti nell’edificio (radiatori, termoconvettori, etc.) di nuovi dispositivi di intercettazione e regolazione automatica della portata dell’acqua di alimentazione in funzione della temperatura ambiente (valvola con comando termostatico);
– installazione su tutti i terminali di erogazione dell’energia termica presenti nell’edificio (radiatori, termoconvettori, etc), ad eccezione di quelli eventualmente presenti nelle parti comuni, di dispositivi elettronici per la ripartizione indiretta dei consumi “volontari” di energia termica (ripartitori);
– redazione di relazione tecnica a firma di Tecnico abilitato indicante i fabbisogni di energia utile necessari alla climatizzazione invernale delle singole unità immobiliari, che di fatto costituiranno i nuovi millesimi di riscaldamento per l’attribuzione dei consumi “involontari” (quota fissa), attraverso i quali verranno suddivise le spese di manutenzione/gestione ed una quota dei consumi (variabile da un minimo del 20% ad un massimo del 30% in funzione di quanto indicato al prospetto 10 della guida UNI 10200 edizione 2013).
La mancata adozione dei suddetti sistemi, ai sensi dell’art. 16, comma 7 del D.Lgs. 102/14, potrà essere oggetto di sanzione amministrativa variabile da € 500,00 a € 2.500,00 posti a carico di ciascun Condomino, oltre un’ulteriore analoga sanzione posta a carico dell’intero Condominio; inoltre, ai sensi del successivo comma 8 del D.Lgs. in questione, anche la mancata adozione dei nuovi millesimi di riscaldamento valutati con i criteri energetici della guida UNI 10200 edizione 2013 sopradescritti, potrà essere oggetto di sanzione amministrativa variabile da € 500,00 a € 2.500,00, questa volta posti a carico una sola volta al Condominio.

Ci teniamo a sottolineare che, in relazione a questo argomento, è stata sottoscritta una convenzione tra le associazioni CNA di Modena, Collegio dei Periti di Modena, Ordine degli Ingegneri di Modena, ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali Immobiliari) di Modena, Confconsumatori di Modena, con il supporto tecnico ed il patrocinio di ANTA (Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici), dove sono state concordate linee guida per l’attuazione della termoregolazione e contabilizzazione e un documento informativo sullo stato della contabilizzazione.

Geom. Marco Paganelli
Consulente Condominiale UPPI Bologna