CONDOMINIO E SICUREZZA
Un tema molto sentito oggi giorno è quello della sicurezza, di come garantire gli abitanti di grandi condomini, o di complessi super condominiali. Purtroppo, sempre più spesso nella cronaca si registrano episodi di violenza, furti, aggressioni e atti vandalici in androni o altri spazi condominiali.
Contro gli atti vandalici sarebbe opportuna la stipula, da parte dell’amministratore, su mandato dei comproprietari, di una polizza assicurativa. Esistono formule differenti al riguardo: da quelle che coprono solo i danni ai beni comuni, a quelle che coprono anche i danni alle proprietà esclusive dei condomini.
Una valida soluzione per garantire la sicurezza potrebbe essere l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni. Per anni la giurisprudenza ha dibattuto sulla delicata questione delle privacy per cercare di contemperare le diverse esigenze.
La riforma del condominio con la Legge n. 220/2012, per la prima volta si è occupata degli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni, attraverso il nuovo art. 1122-ter.
Il legislatore ha così disciplinato la liceità dell’installazione degli impianti da parte dell’assemblea del condominio, prevedendo anche che il quorum per la validità delle deliberazioni adottate dall’assise sia “la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136“, ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Qualora vi siano situazioni di grave urgenza anche il singolo condomino può, senza attendere una decisione dell’assemblea, installare un impianto di videosorveglianza. Le riprese e la loro acquisizione dovranno rispettare, ovviamente, le indicazioni dettate dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza.
Quando il condominio decide di installare un impianto di videosorveglianza deve rispettare precisi obblighi: segnalazione della presenza dell’impianto con appositi cartelli; conservazione delle registrazioni per un periodo limitato di tempo, ripresa esclusiva delle aree comuni evitando luoghi limitrofi non rilevanti come strade, altri edifici, etc), protezione dei dati con idonee misure di sicurezza.
Se l’impianto di videosorveglianza è installato dal singolo proprietario per la tutela esclusiva della sua proprietà, la questione non rientra tra le norme dettate dal Codice della privacy purché le immagini non vengano né comunicate a terzi né diffuse. Tuttavia, il singolo dovrà rispettare una serie di regole, così ad esempio il singolo proprietario non sarà obbligato a segnalare la presenza del sistema di videosorveglianza con apposito cartello, ma sarà tenuto a installare le telecamere in modo tale da riprendere esclusivamente il proprio spazio privato, le riprese dovranno pertanto escludere spazi comuni come pianerottoli, garage, etc.
In caso di mancato rispetto di queste norme, in violazione del Codice della Privacy, sia il singolo che il condominio nel suo complesso rischieranno di incorrere nell’applicazione delle sanzioni sia civili che penali collegate alla lesione della sfera privata degli interessati oltre all’eventuale risarcimento danni ai singoli soggetti danneggiati.
Avv. Maria Beatrice Berti
Delegazione UPPI IMOLA