Rimborso titoli di viaggio in tempi di Covid

Sarà capitato a tanti di noi di avere prenotato un volo o un viaggio per la agognata vacanza; alcuni avranno prenotato un volo verso la fine del 2019, quando la pandemia era qualcosa di sconosciuto e di inimmaginabile e la vacanza estiva era considerata come l’usuale periodo di svago da trascorrere magari dall’altra parte dell’oceano, altri avranno prenotato la vacanza studio all’estero per i figli.

Cosa sia poi successo nel 2020 lo conosciamo bene; l’espandersi a macchia d’olio della pandemia ha imposto ai vari governi il blocco degli spostamenti aerei e forti limitazioni negli spostamenti terrestri e i progetti di viaggi e vacanze si sono sbriciolati l’uno dopo l’altro.

Il governo italiano è quindi intervenuto per stabilire dei criteri di rimborso con due successivi decreti: il decreto “cura Italia” di marzo (n.18/2020) e il decreto “rilancio” di maggio (n. 34/2020).

Il primo, promulgato in piena emergenza sanitaria, aveva previsto che fossero le compagnie di viaggio a poter scegliere tra le due modalità alternative di rimborso (restituzione del denaro o emissione di un voucher) senza che il cliente potesse esprimere il suo eventuale dissenso.

Per evidenti motivi di opportunità economica le compagnie hanno optato per i voucher e clienti hanno dovuto accettare la scelta.

In seguito alle numerose contestazioni e soprattutto ad una procedura di infrazione della Commissione Europea nei confronti dell’Italia, con il Decreto “rilancio” è stata modificata la normativa concedendo al cliente la possibilità di scegliere liberamente se accettare il voucher o se invece ottenere il rimborso in denaro.

Nei confronti invece dei voucher precedentemente emessi quelli, per intenderci, che non potevano essere rifiutati, la nuova normativa è chiara: hanno una durata di diciotto mesi dalla loro emissione durante i quali sono liberamente usufruibili dal titolare; se però quest’ultimo decidesse per qualunque motivo di non utilizzarli allora alla scadenza gli dovrà essere corrisposto, entro quattordici giorni, il rimborso dell’intero importo versato.

In questo modo tutti coloro che si sono visti cancellare il loro viaggio prima di maggio 2020 non possono richiedere immediatamente il rimborso diretto ma dovranno attendere il decorso di tutti i diciotto mesi dall’emissione del voucher.

Per chi si trovasse nell’impossibilità di poter fruire dei voucher entro i 18 mesi dalla loro emissione è consigliabile quindi comunicare tramite raccomandata o PEC all’agenzia viaggi o a tour operator la richiesta di rimborso.

(Norme di riferimento: art. 88-bis, commi 11, 12, 12-bis D.L. 17/03/2020 n.18 così come modificato dall’ art. 182, comma 3-bis lett. c), d), D.L. 19/05/2020 n. 34. I decreti sono stati convertiti in legge rispettivamente dalla L. 24/04/2020 e dalla L. 17/07/2020).

 

Avv. Milena Scagliarini

Consulente Legale UPPI