COVID 19: Disdetta viaggi e prenotazioni. Voucher o rimborso?
A causa dell’emergenza Coronavirus, pacchetti turistici, alberghi prenotati, viaggi, biglietti di aerei, treni, bus a lunga percorrenza e navi sono stati annullati. Cosa è successo alle somme già anticipate da chi aveva in programma un viaggio?
Nel periodo comprendente il cosiddetto “lockdown”, e con riferimento a viaggi prenotati nel periodo precedente, intercorrente o immediatamente successivo allo stesso, vi è stato e vi è ancora una protesta dei turisti e viaggiatori, che pretendono la restituzione integrale dei soldi anticipati per il viaggio e gli operatori turistici, che invece propongono voucher sostitutivi.
A tal proposito, cerchiamo di fare ordine a livello normativo: il Dlgs n.79/2011 (Codice del Turismo), che ha recepito la direttiva 2008/122/CE e viene richiamato dallo stesso Dl 9/2020, richiama nell’articolo 41 proprio i casi di impossibilità ad effettuare il viaggio causati da emergenze sanitarie. Con ciò, stabilendo che il consumatore ha diritto al rimborso senza penalità.
Inoltre, la direttiva comunitaria n. 314/90/CEE, al ventiduesimo articolo, aveva già precisato che gli Stati membri devono avere la facoltà di adottare disposizioni più severe in materia di viaggi “ tutto compreso”, ma al fine di tutelare il consumatore. Più di recente l’articolo 12 della Direttiva Ce 2015/2302, ribadisce che l’organizzatore deve garantrire al consumatore il rimborso integrale di quanto già pagato.
Dal punto di vista tecnico, inoltre, l’articolo 28 del Dl 9/2020 prevede l’ipotesi in cui sia il viaggiatore a chiedere l’annullamento del viaggio, dandogli la possibilità di ottenere il rimborso.
Diverso è il caso in cui il viaggio sia annullato dalla stessa agenzia viaggi a causa dell’emergenza sanitaria. In questo ultimo caso, chi ha già anticipato le somme è tenuto a restituirle al cliente, non potendo trattenerle indebitamente. Si tratta, infatti, giuridicamente parlando, di risoluzione per causa di forza maggiore e la scelta, in questi casi, non dovrebbe essere rimessa all’organizzatore del viaggio.
In realtà, la legislazione di emergenza ha cercato di salvare dalla grave crisi economica i tour operator, così che nel decreto di marzo se il rimborso veniva richiesto dal viaggiatore, l’unica possibilità per lo stesso era quella di ottenere un voucher, corrispondente al valore del viaggio, e utilizzabile entro dodici mesi dall’ emissione.
A seguito di una segnalazione del Codacons, è stata attivata presso l’Antitrust una procedura per pratica commerciale scorretta, della quale ancora non si sa nulla.
Se, invece, l’annullamento partiva dal tour operator, il viaggiatore poteva avere il rimborso in denaro.
Nel frattempo, la Commissione Europea ha sempre mantenuto una posizione a favore del viaggiatore, ribadendo che la normativa europea sarebbe rimasta in vigore.
In sede di conversione del decreto Legge in Legge e, più precisamente, nella Legge n. 27/2020 (articoli 88 e 88 bis) ha eliminato la possibilità di scelta in caso di annullamento del viaggio da parte del tour operator, sancendo come unica possibilità, sia nel caso in cui il viaggio venga annullato dal viaggiatore, che nel caso venga annullato dal tour operator, quella di emissione di un voucher del valore di quanto anticipato.
Nella Legge di conversione, peraltro, il termine di emissione del voucher è stato aumentato a sessanta giorni (trenta giorni per avere il rimborso dai fornitori e trenta per consentire l’emissione del voucher). Ci si chiede, quindi, se dovessero trascorrere i sessanta giorni e non si riuscisse ad ottenere il voucher, cosa si configurerebbe? Al momento ci si trova, da questo punto di vista in una fase interpetativa, al fine di capire cosa accadrebbe, da un punto di vista giuridico, se il termine di sessanta giorni non venisse rispettato.
Se, invece, è stato acquistato un biglietto aereo o del treno, o per una nave o un soggiorno e non si può partire a causa dell’emergenza sanitaria, cosa accade? L’articolo 1463 del Codice Civile, prevede il rimborso del biglietto, trattandosi di una impossibilità sopravvenuta che non dipende da colpa del viaggiatore. Va aggiunto che la maggior parte delle compagnie aeree o ferroviarie è rimasta allineata alle norme europee, prevedendo per il viaggiatore anche l’opzione rimborso.
La Commissione europea, con la comunicazione dello scorso 18 marzo (quindi in piena emergenza per il Coronavirus), ha precisato che i Regolamenti UE oggi in vigore lasciano al passeggero la scelta tra la richieta del rimborso del prezzo o il voucher sostitutivo.
Ci si è chiesto, quindi, se una legislazione di emergenza possa derogare ad una direttiva comunitaria, che aveva già previsto eventualità simili, prevedendo soluzioni più sfavorevoli per il consumatore, Pur essendo, peraltro, una normativa introdotta proprio con lo scopo primario di proteggere proprio chi ha dovuto rinunciare ad un viaggio o ad una vacanza a causa della pandemia.
È recentissima la notizia per cui, nonostante la conversione in Legge, le scelte legislative del nostro Governo che consente alle compagnie aeree e ai tour operator di non rimborsare i viaggi annullati causa COVID 19 sono contrarie alle norme europee, tanto che, se l’Italia non cambierà le regole introdotte per la prima volta con il decreto del 2 marzo 2020, la Corte Europea aprirà una procedura di infrazione a carico del nostro Paese. Il Governo ad oggi ha tempi sino alla data del 28 maggio per fugare ogni dubbio di legalità prendendo le misure adeguate, ovvero cambiando la Legge e lasciando ai consumatori la possibilità di optare tra il rimborso del viaggio cancellato e il recupero dello stesso con ul voucher. La Commissione europea, in una lettera formale inviata al Governo, ha sottolineato che le numerose cancellazioni di viaggi causate dal COVID “hanno portato ad una insostenibile mancanza di liquidità ed entrate per il settore dei traposti e, pur comprendendo il bisogno di sostenere l’industria del turimo, ha concluso sostenendo che la Unione Europea debba preservare i diritti dei viaggiatori e dei passeggeri.Molti cittadini, infatti, a causa della mancanza del lavoro e della crisi economica inevitabilmente verificatisi, hsnno perso significative parte delle entrate ed è giusto che, questi ultimi possano essere liberi di scegliere tra l’emissione di un voucher per il viaggio non effettuato, o il rimborso in denaro.
Onde evitare lo sviluppo di eventuali contenziosi, si auspica, dunque, un correttivo che consenta all’industria del turismo di ottenere gli aiuti necessari, ma che consenta altresì al cittadino di ottenere la liquidità di cui ha bisogno, vista l’oggettiva impossibilità di effettuare il viaggio o la vacanza prenotata.
Avv. Francesca Ursoleo
Consulente legale UPPI Bologna