COPPIA IN CRISI: AFFIDO DEGLI ANIMALI DOMESTICI
Quando la coppia “scoppia”, indifferentemente che ci si trovi in una situazione di separazione o divorzio tra coniugi, di unione civile o di convivenza more uxorio (cioè di fatto), tra le questioni da affrontare e regolare sempre più spesso ci si trova a dover decidere a chi devono essere affidati gli animali domestici della famiglia e chi è tenuto a sostenere le spese per il suo mantenimento e cura.
In caso di accordo tra le parti, il problema, ovviamente, non si pone.
Ma se la coppia litiga e non trova accordo sul punto, come viene risolta, giuridicamente parlando, la questione? Ebbene, la normativa italiana è carente sotto tale aspetto, non prevedendo alcuna regolamentazione in ambito civile.
In assenza di espressa regolamentazione in ambito civilistico, i nostri “piccoli amici” vengono dal legislatore sostanzialmente trattati come “cose”, con la conseguenza che la regolamentazione a loro applicabile è quella rifacentesi alla tutela della proprietà ed all’esercizio dei diritti su bene altrui o in comproprietà.
Eppure, non solo il comune sentire di larga parte della popolazione italiana tende a dare sempre più importanza ed attenzione alla cura e alla tutela dei nostri amici domestici, ma una forte sensibilità in tal senso si è da tempo sviluppata e concretizzata in altri Paesi ove, difatti, esistono normative ad hoc a tutela dei rapporti e legami che si sono creati tra essi ed i componenti della famiglia.
Ad onor del vero, c’è da dire però, che anche in Italia, qualcosa si sta muovendo.
In ambito penale, ad esempio, la L. 20 luglio 2004 n. 189, è stato introdotto nel Codice Penale il titolo “Dei delitti contro il sentimento degli animali”.
Il nostro Legislatore ha poi, con la Legge n. 130/2008, ratificato l’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che riconosce gli animali come “esseri senzienti”.
Inoltre, la legge di riforma del Condominio (la n. 220 del 2012) ha modificato l’art. 1138 del codice civile prevedendo che “le norme del regolamento” condominiale “non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
È pur vero, inoltre, che esiste un (ben fatto, ad avviso di chi scrive) disegno di legge sul punto: il n. 76, presentato nel 2018 dai parlamentari De Petris, Gianmanco e Cirinnà, teso specificamente a regolare tali questioni in caso di crisi della coppia, ma è anche vero che esso giace ancora in Parlamento in attesa di disamina ed approvazione. Un vero peccato, in quanto se venisse approvato, si riconoscerebbe al tribunale il potere/dovere, sentiti i coniugi, i conviventi, i figli ed eventualmente, all’occorrenza, esperti di comportamento animale, di poter attribuire l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte che appare in grado di assicurargli il maggior benessere e statuire sulle spese di mantenimento e cura.
Dato questo stato di cose, come spesso accade, è toccato, e tocca, al prudente apprezzamento dei giudici cercare di porre rimedio a questo “buco” normativo, sebbene parte della giurisprudenza ritenga, alla luce della vigente legislazione, che il Giudice non sia tenuto ad occuparsi della assegnazione o affidamento degli animali all’uno o all’altro componente della coppia né della loro relazione con gli stessi (ad esempio: Trib. di Milano, ordinanza del 2 marzo 2011).
Ad esempio il tribunale di Como (provvedimento del 3 febbraio 2016), ha riconosciuto, in occasione di una separazione consensuale, la legittimità di clausole contenute nell’accordo di separazione che assicuravano alle parti la frequentazione con l’animale e regolamentavano le spese di mantenimento e di cura.
Od anche, sempre ad esempio, il tribunale di Roma, con sentenza n. 5322 del 15 marzo 2016, al fine di trovare una regolamentazione per la cessazione di una convivenza more uxorio ha emesso un provvedimento di affido congiunto di un cane, dimostrandosi sensibile ad una tutela dell’interesse dell’animale.
Ed ancora, sempre in materia di affido, il tribunale di Sciacca, 19 febbraio 2019, in un procedimento di separazione giudiziale contenziosa, ha assegnato un cane in via esclusiva al coniuge considerato maggiormente in grado di assicurare e garantire il benessere dell’animale, statuendo che solo in caso di assenza di ragioni particolari può essere disposta l’assegnazione condivisa, con collocazione alternata presso ciascuno dei coniugi.
In materia poi di ripartizione delle spese di mantenimento dell’animale, quali ad esempio le cure veterinarie, il cibo e quant’altro occorrente al suo benessere, in caso di affido congiunto, la giurisprudenza ha più volte statuito il principio che, salvo diversi accordi tra le parti, ciascuno dei detentori vi deve provvedere in misura proporzionale al proprio reddito (ad esempio: Trib. Roma 15 marzo 2016; Trib. di Modena 8 gennaio 2018), mentre in caso di affido esclusivo, vi deve provvedere il solo detentore affidatario (vedasi ad esempio: Trib. Roma 15 marzo 2016; Trib. di Cremona 11 giugno 2008).
Per una più completa ed ampia disamina della fattispecie, si veda l’articolo di Valerio de Gioia, in Arch. Loc. Cond. e Imm. N. 5/2020, dal quale il sottoscritto ha tratto numerosi spunti per la redazione del presente articolo.
Avv. Giuseppe Petix
Delegazione di Pianoro/Rastignano e Bologna.