UNIONI CIVILI E CONVIVENZE SONO LEGGE!
Verso un “nuovo diritto di famiglia”.
A partire dal 5 giugno 2016, data di entrata in vigore della Legge Cirinnà n. 76/2016, unioni civili e convivenze saranno disciplinate anche nel nostro Paese.L’Italia, nel riconoscere legalmente le coppie omosessuali e regolamentare le convivenze al di fuori del matrimonio, si allineerà così ad altri 26 Paesi europei. Vediamo i punti essenziali di questa storica riforma.
LE UNIONI CIVILI (Riguarderanno le coppie dello stesso sesso) Le coppie omosessuali, qualificate come “specifiche formazioni sociali”, potranno usufruire di un nuovo istituto giuridico di diritto pubblico denominato, appunto, unione civile. | |
COME AVVERRÀ LA CELEBRAZIONE | Non sarà necessaria alcuna pubblicazione precedente la celebrazione: i due componenti l’unione formuleranno una dichiarazione innanzi l’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. Non sarà prevista nessuna formalità specifica. Bisognerà solo indicare residenza comune della famiglia e regime patrimoniale prescelto. Tale dichiarazione verrà registrata nell’archivio di stato civile. |
QUALE COGNOME ACQUISIRÀ LA COPPIA
| Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti potranno stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte potrà anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile. |
QUALE SARÀ’ IL LORO REGIME PATRIMONIALE | Comunione dei beni per legge, si potrà scegliere però anche il regime di separazione, come nel matrimonio. |
QUALI SARANNO I DIRITTI E DOVERI SCATURENTI DAL VINCOLO | Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquisteranno : 1) gli stessi diritti e assumeranno i medesimi doveri; 2) dall’unione civile deriverà l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti saranno tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. 3)Le parti concorderanno tra loro l’indirizzo della vita familiare e fisseranno la residenza comune; a ciascuna delle parti spetterà il potere di attuare l’indirizzo concordato. Avranno gli stessi diritti previsti per i coniugi in materia di 4) diritto penitenziario; 5) di visita e assistenza in caso di malattia o ricovero; qualora il convivente si troverà in stato di incapacità si potrà scegliere anche il trattamento sanitario. Non vi sarà obbligo di fedelta’. |
COSA SUCCEDERÀ IN CASO DI Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione | Nella scelta dell’amministratore di sostegno il giudice tutelare preferirà, ove possibile, la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. L’interdizione o l’inabilitazione potranno essere promosse anche dalla parte dell’unione civile, la quale potrà presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa. |
NO ALL’ADOZIONE | |
NO ALLA SEPARAZIONE | |
COME SI POTRÀ SCIOGLIERE L’UNIONE CIVILE
| Si potrà richiedere subito il divorzio senza passare per la separazione. Anche uno solo dei due potrà andare a fare una comunicazione presso il comune. Dopo 3 mesi si potrà chiedere il divorzio con 3 modalità: -Giudiziale (Tribunale ordinario) -Negoziazione assistita (Avvocati) -Innanzi Ufficio Stato civile.
Lo scioglimento sarà AUTOMATICO nei seguenti casi: 1. Morte; 2. Dichiarazione di morte presunta; 3. Rettificazione di attribuzione del sesso; OPPURE potrà essere dichiarato SU ISTANZA nei seguenti casi 4. Divorzio per cause legali (casi previsti dall’articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1 dicembre 1970, n. 898); 5 scioglimento consensuale; 6 recesso unilaterale. |
QUALI SARANNO I DIRITTI SPETTANTI A SEGUITO DELLO SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO | Il convivente più debole avrà diritto agli alimenti e all’assegnazione casa. |
E IN CASO DI MORTE DI UNO DEI DUE ? | Analogamente al coniuge spetteranno il diritto al TFR, alla pensione di reversibilità, ai diritti successori. |
LE CONVIVENZE DI FATTO (Riguarderanno le coppie eterosessuali ed omosessuali) Si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Costituzione e accertamento della convivenza Elemento costitutivo della convivenza di fatto sarà la «stabile convivenza»: strumento di accertamento di questo requisito sarà la verifica anagrafica. Per l’accertamento della stabile convivenza si farà riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. | |
COME AVVERRÀ LA CELEBRAZIONE | Si sostanzierà in una semplice dichiarazione di residenza all’anagrafe fatta dal c.d. “soggetto che dirige la convivenza”, con la quale egli specificherà che si tratta di “convivenza per vincoli affettivi”. Occorrerà la carta d’identità di entrambi. |
QUALE SARÀ IL LORO REGIME PATRIMONIALE | I rapporti economici si potranno regolamentare con un contratto di convivenza redatto, sotto forma di atto pubblico o scrittura privata, da notaio o avvocato. |
QUALI SARANNO I DIRITTI E DOVERI SCATURENTI DAL RAPPORTO | Avranno gli stessi diritti previsti per i coniugi in materia di 1) diritto penitenziario; 2) di visita e assistenza in caso di malattia o ricovero; 3) qualora il convivente si troverà in stato di incapacità si potrà scegliere anche il trattamento sanitario; 4)ciascun convivente di fatto potrà designare l’altro quale suo rappresentante in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
IL DIRITTO ALLA CASA
IN ASSENZA DI FIGLI Salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite avrà diritto di continuare ad abitare nella stessa casa per i seguenti periodi: 1) 2 ANNI – se convivenza ha avuto durata inferiore a due anni; 2) 2-5 ANNI – se la convivenza ha avuto durata superiore a 2 anni, ma comunque entro il limite massimo di 5 anni IN PRESENZA DI FIGLI DEL CONVIVENTE SUPERSTITE Se nella casa coabitano figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a 3 ANNI. No al diritto alla casa nei seguenti casi: 1) Il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza
2) Il convivente superstite contrae matrimonio
3) Il convivente superstite stipula una unione civile
4) Il convivente intraprende una nuova convivenza di fatto
SUCCESSIONE NELLA LOCAZIONE Il convivente di fatto potrà succedere nel contratto di locazione della casa di comune residenza nel caso di morte del conduttore-convivente o di suo recesso dal contratto. Edilizia popolare Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza potranno godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto. DIRITTI DEL CONVIVENTE NELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA Il convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente avrà il diritto di partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato. Tale diritto non sussisterà qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato. DANNO PARENTALE In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicheranno i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite. I DOVERI ECONOMICI potranno essere disciplinati con un contratto di convivenza stipulato con l’assistenza di un professionista, notaio o avvocato, con il quale si stabilirà nel dettaglio in che misura e a quali spese i conviventi dovranno contribuire reciprocamente. |
QUANDO SI POTRÀ SCIOGLIERE LA CONVIVENZA | La convivenza si scioglierà in caso di: 1) recesso unilaterale di uno dei due conviventi; (Diritto del convivente sulla casa in caso di interruzione della convivenza – Art. 1 comma 61 >Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione 2) matrimonio o unione civile; 3) decesso. |
QUALI DIRITTI SPETTERANNO AL CONVIVENTE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO?
| Spetterà il diritto agli alimenti. Chi lo stabilirà ? IL GIUDICE Quando ed in quale misura lo potrà riconoscere al convivente? 1) qualora versi in stato di bisogno 2) e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento Durata e Misura degli alimenti Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ordine degli alimenti Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, l’obbligo alimentare del convivente è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle. Il convivente avrà diritto agli alimenti in caso di necessità e di incapacità a provvedervi: decide il giudice e comunque ne avrà diritto per un tempo proporzionale alla durata della convivenza.
Alcune differenze con il vincolo matrimoniale: NO AI DIRITTI SUCCESSORI (a meno che non venga fatto testamento) ; NO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ; NO AL TFR. |
Queste in sintesi le novità.
L’Italia con la Legge Cirinnà, dopo le varie proposte succedutesi nel tempo (PACS, DICO, CUS etc..) e le molteplici discussioni, si allinea così ai diktat dell’Unione Europea e si avvia verso un “nuovo diritto di famiglia”.
Seguiremo senz’altro gli sviluppi applicativi di questa legge e vi notizieremo al riguardo.
Avv. Rosalia Del Vecchio
Fonti:www.altalex. com; www.forexinfo.it;