Decreto crescita 2019

DECRETO CRESCITA 2019

Il testo della legge di conversione del Decreto Crescita, Legge n. 58/2019, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019. Di seguito riportiamo in dettaglio le più rilevanti novità.
LOCAZIONI BREVI: Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, purché siano stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite portali telematici.
A questa tipologia contrattuale, l’articolo 4, comma 5-bis, del decreto legge n. 50/2017, ha esteso il regime della cedolare secca con aliquota al 21% a decorrere dal 1° giugno 2017.
In particolare, per i contratti stipulati senza attività di intermediazione o senza l’utilizzo di portali telematici, l’opzione può essere esercitata in sede di registrazione del contratto o con la dichiarazione dei redditi. Diversamente, per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e per quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017 ha chiarito le modalità di adempimento degli obblighi informativi e di effettuazione della ritenuta.
In base al citato provvedimento, questi soggetti devono trasmettere i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Tali operatori, inoltre, qualora intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi dovuti, operano la ritenuta nella misura del 21 per cento. Tale ritenuta si considera effettuata a titolo d’imposta se il beneficiario opta per l’applicazione della cedolare secca nella dichiarazione dei redditi o all’atto della registrazione del contratto; si considera a titolo di acconto nel caso in cui il beneficiario non eserciti l’opzione preferendo l’applicazione del regime ordinario. In entrambe le ipotesi, chi opera la ritenuta assolve anche l’obbligo di comunicazione dei dati mediante apposita certificazione.
I non residenti, invece, effettuano gli stessi adempimenti tramite una stabile organizzazione o, in assenza di stabile organizzazione in Italia, tramite un rappresentante fiscale nominato in Italia. L’opzione può essere esercitata anche dal sublocatore per i redditi derivanti da contratti di sublocazione o dal comodatario per i contratti di concessione in godimento oneroso dell’immobile.
Con le misure introdotte con la legge n. 58/2019 di conversione del “decreto crescita”, il legislatore, al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica, di assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, ha previsto l’istituzione, presso il ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.
Nello specifico le singole strutture ricettive o gli immobili destinati alle locazioni brevi, dovranno essere identificati mediante un codice alfanumerico, denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.
I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, pertanto, saranno tenuti a pubblicare il codice identificativo in tutte le comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione di tali servizi.
L’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di 500 euro a un massimo di 5mila euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione sarà maggiorata del doppio.
Con decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo, saranno definite:

  • le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati
  • le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati
  • le modalità con cui le informazioni saranno messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli
  • i criteri per determinare la composizione del codice identificativo, tenendo conto della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva e della ubicazione della stessa sul territorio comunale.


Inoltre, la legge di conversione prevede che i dati relativi alle persone alloggiate presso le strutture ricettive saranno forniti, in forma anonima e aggregata, per singola struttura ricettiva, dal ministero dell’Interno all’Agenzia delle entrate e potranno essere tramessi ai singoli comuni per consentire il monitoraggio dell’imposta o del contributo di soggiorno. I criteri, i termini e le modalità di invio dei dati saranno stabiliti con decreto del Mef, di concerto con il ministro dell’Interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Al fine di limitare ulteriormente il rischio di evasione, la legge prevede che gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono portali telematici, residenti in Italia, sono solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi percepiti, insieme con i soggetti non residenti appartenenti al medesimo gruppo di intermediari.

Imu: il nuovo termine per la dichiarazione
Slitta dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati da comunicare, la scadenza per presentare la dichiarazione Imu. Inoltre, viene eliminato l’obbligo di presentare la dichiarazione Imu per chi vuole beneficiare della riduzione del 50% Imu e Tasi sulle case concesse in comodato, cioè in prestito gratuito, ai figli o ai genitori.

CANONE CONCORDATO

Viene introdotta una norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato: possono essere “confermati” tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio, in mancanza della comunicazione prevista. Lo prevede l’articolo 19-bis del decreto crescita, in risposta alle richieste di chiarimento degli operatori del settore.
I contratti cui la disposizione fa riferimento sono quelli previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che disciplina le locazioni e le modalità di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
L’articolo 2 della legge n. 431/1998 prevede che, in alternativa al classico contratto 4+4 a canone libero, le parti possono stipulare contratti di locazione a canone concordato, definendo il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. La durata di tali contratti non può, di regola, essere inferiore ai tre anni. Alla prima scadenza del contratto, se le parti non trovano un accordo sul rinnovo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore per alcune regioni previste espressamente dalla legge. Per tale motivo i contratti a canone concordato sono individuati, nel gergo comune, con l’espressione “3+2”.
Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte sei mesi prima della scadenza. In mancanza di tale comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni.
La norma in esame interviene sull’ultima disposizione e stabilisce che la stessa si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, con la quale le parti manifestano l’intenzione di rinnovare o rinunciare al rinnovo del contratto, il contratto stesso è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza e per un ulteriore biennio.
Il legislatore è intervenuto per fare chiarezza con una norma di interpretazione autentica su un argomento oggetto di giurisprudenza non costante. Secondo una parte della giurisprudenza di merito, infatti, il rinnovo tacito del contratto è valido per il successivo triennio (Tribunale di Torino, sentenza n. 4655/2008) mentre per un’altra parte giurisprudenziale (Tribunale di Bologna, sentenza n. 3151/2009) il rinnovo è da intendersi per il successivo quinquennio.
In mancanza di un indirizzo univoco da parte delle corti di merito, l’incertezza sulla corretta applicazione della disposizione in parola comportava soluzioni difformi sul territorio nazionale sotto il profilo civilistico e fiscale. Sulla questione l’Agenzia delle entrate si era già espressa, in data 27 giugno 2017, con la consulenza giuridica n. 954-92/2016, dove aveva precisato che la stessa può fornire indicazioni solo in relazione all’interpretazione di una norma tributaria, ma non è competente ad effettuare una “valutazione di natura civilistica sulle modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione”.
La disposizione risponde alle richieste di chiarimento pervenute dagli operatori del settore. Pertanto, in sede di rinnovo tacito del contratto di locazione a canone concordato, in assenza di diversa indicazione delle parti, questo si intende prorogato per il successivo biennio con conseguente applicazione delle imposte dovute per il nuovo periodo di riferimento.

BONUS E INCENTIVI


SISMABONUS: Con il decreto crescita sono state apportate modifiche alla disciplina che regola le detrazioni fiscali delle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico sugli immobili. In particolare, l’articolo 8 del decreto ha modificato il comma 1-septies dell’articolo 16 del Dl n. 63/2013 e ha introdotto il successivo comma 1-octies.
Con il primo dei nuovi commi citati vengono estese le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all’acquirente di unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 (in precedenza erano interessate dall’agevolazione soltanto le zone classificate a rischio sismico 1). I benefici consistono nelle detrazioni per le spese di rafforzamento antisismico nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dal termine dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile. La detrazione è pari al 75% o all’85% (a seconda della riduzione del rischio sismico rispettivamente pari a uno o due classi) del prezzo di acquisto dell’immobile per un importo di spesa massimo di 96.000 euro e spetta all’acquirente delle singole unità immobiliari. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. I soggetti beneficiari della detrazione possono optare, in luogo della stessa, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
L’agevolazione è concessa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

L’articolo 10, comma 2 del decreto crescita, introducendo il comma 1-octies all’articolo 16 del Dl n. 63/2013, prevede, per gli interventi di adozione di misure antisismiche, la possibilità per il soggetto che ha diritto alla detrazione di optare, al posto della detrazione stessa, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, la facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Resta comunque esclusa, anche in questo caso, la cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari.


ECOBONUS: in materia di detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica, analogamente a quanto introdotto in tema di sismabonus, l’articolo 10, comma 1 del decreto crescita ha inserito nell’articolo 14 del Dl n. 63/2013 un nuovo comma che prevede la possibilità per il soggetto che sostiene le spese, di fruire, in alternativa all’utilizzo della detrazione fiscale, di un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
Tale contributo è recuperato dal fornitore che ha effettuato gli interventi sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità. Anche in questo caso, come per il sismabonus, il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Resta esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziaRI.


MOBILITA’ VERDE: Con l’articolo 10-bis il decreto crescita interviene sulla disciplina degli incentivi per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, in cambio della rottamazione di analoghi veicoli più inquinanti. Il comma 1 riscrive l’art. 1, comma 1057 della legge di bilancio 2019 e detta nuove regole, estendendo l’incentivo all’acquisto, anche in locazione finanziaria, di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, per tutte le categorie L (da L1e a L7e, anziché alle sole categorie L1e ed L3e) a prescindere dalla potenza (viene rimosso il limite di potenza di 11 kW che escludeva molti modelli). La misura del contributo, che quindi riguarda i veicoli a due ruote, a tre ruote, quadricicli leggeri e non, rimane invariata al 30% del prezzo di acquisto e può arrivare ad un limite massimo di 3.000 euro, rimane. Viene, inoltre, previsto che per usufruire dell’incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, anche i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011.
Il bonus vale solo se si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi dei veicoli (motorini, moto, tricicli e microcar) da rottamare, o se sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente.

Claudio Contini