ESENZIONE IMU PER IMMOBILI ABITATIVI SOTTO SFRATTO
Parzialmente accolte le richieste dell’UPPI di esonerare dal versamento dell’IMU i proprietari con convalida di sfratto per morosità la cui esecuzione è stata bloccata (conversione in legge del 23/07/2021)
Lo scorso mese di giugno l’UPPI – Unione dei Piccoli Proprietari Immobiliari – aveva richiesto a tutti i Parlamentari, di prevedere, in sede di conversione in Legge del D.L. n.73/2021, l’esenzione dal pagamento dell’IMU per tutto l’anno 2021 a favore dei proprietari che avevano ottenuto la convalida di sfratto per morosità le cui esecuzioni sono state sospese e che avessero oltre 8 mesi di morosità.
Le nostre richieste sono state in parte accolte, esentando dal versamento dell’IMU per l’anno 2021 tutti i proprietari (persone fisiche), possessori di immobili concessi in locazione ad uso abitativo che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità, la cui esecuzione risulti sospesa sia fino al 30/6/2021, sia fino al 30/09/2021 o fino al 31/12/2021.
Rimangono esclusi dall’esenzione del versamento dell’IMU i soggetti diversi dalle persone fisiche per immobili concessi in locazione ed assoggettati al blocco degli sfratti e tutti i proprietari che hanno concesso in locazione immobili ad uso diverso da quello abitativo anche se assoggettati al blocco degli sfratti.
Francamente, sfugge la ratio di tale discrimine!
Testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 123 del 25 maggio 2021), coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.».
…omissis…
Art. 4 – ter
Esenzione dal versamento dell’imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori
1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’immobile predetto.
L’esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità relative al riparto del fondo di cui al presente comma.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 115 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
…omissis…
Il Presidente Nazionale
Avv. Gabriele Bruyère
Segretario Nazionale
Andrea Casarini