Sisma bonus:  defiscalizzazione interventi preventivi di messa in sicurezza

SISMA BONUS: Defiscalizzazione interventi preventivi di messa in sicurezza

Che cos’è il Sisma bonus?

Il sismabonus  è una detrazione d’ imposta che consente di fruire di un notevole beneficio fiscale su interventi di adeguamento sismico degli immobili.

1) Bonus terremoto: per le spese sostenute in relazione all’adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, è prevista una detrazione pari al 50% delle spese per un soglia massima di spesa di 96 mila euro da suddividere in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui si sono sostenute le spese.

2) Sismabonus:  fino al 31 dicembre 2021, le persone fisiche e le imprese che effettuano interventi di riduzione di rischio sismico di immobili ricadenti nelle zone 1, 2 e 3, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, potranno ottenere i seguenti benefici:

  • sismabonus con detrazione spese al 70%: se c’è il passaggio ad una classe inferiore di rischio terremoto;
  • sismabonus con detrazione all’80% se i lavori determinano la riduzione di 2 classi di rischio.

3) Sisma bonus condominii: fino 31 dicembre 2021, per gli interventi di riduzione rischio sismico effettuati sulle parti comuni dei condomini e intero edificio, spetta:

  • sismabonus con detrazione del 75% se gli interventi portano al passaggio di una classe inferiore;
  • sisma bonus con detrazione fino all’85% se il passaggio è di due classi.

Come funziona il sisma bonus: Requisiti:

Innanzitutto va detto che per fruire della nuova detrazione fiscale che fa salire lo sconto Irpef dal 50% al 70 e 80% per le case e al 75% e all’80% per i condomini, occorre che:

  • I lavori di adeguamento sismico siano effettuati entro il 31 dicembre 2021;
  • I lavori eseguiti determinino una riduzione di rischio sismico di 1 classe o 2 classi;
  • Gli interventi antisismici siano eseguiti su: immobili residenziali, anche non abitazione principale, immobili adibiti ad attività produttiva e condominii.

Gli immobili oggetto di intervento e detrazione, devono essere ubicati nelle zone 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003. La spesa massima agevolabile non deve superare i 96.000 euro, ivi comprese le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. Lo sconto sisma bonus, deve essere recuperato non in 10 anni ma in 5 quote annuali di pari importo. Il credito d’imposta può essere ceduto a soggetti terzi o all’impresa, in modo tale da permettere ai condomini incapienti, di poter fruire dell’agevolazione, le modalità di concessione e cessione del credito saranno chiarite dall’Agenzia delle Entrate.

La detrazione sisma bonus prima e seconda casa, spetta a tutti i cittadini che eseguono interventi di adeguamento sismico sull’abitazione, sia essa adibita ad abitazione principale che a seconda casa.

  • Per fruire dell’agevolazione sisma bonus, occorre che l’immobile sia ubicato all’interno della zona 1, 2 o 3 e che i lavori di adeguamento, siano tali da determinare una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi. Per cui, maggiore è la riduzione del pericolo terremoto, e maggiore è la detrazione fruibile, visto che se il rischio di riduce di 1 classe, spetta un a detrazione pari al 70%, mentre se lo si riduce di 2 classi, la detrazione è pari all’80%.
  • Il tetto di spesa per la nuova detrazione è fissato a 96.000 euro, nelle quali vi rientrano come spese detraibili, anche quelle per la classificazione e verifica sismica.
  • Va ricordato, inoltre, che il sisma bonus è fruibile a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 2021, che è valido sia per i condominii che per le abitazioni singole e le attività produttive e si può detrarre, e quindi recuperare, in 5 anni anziché in 10.

Sisma bonus: quali sono le zone 1, 2 e 3? Elenco comuni a rischio sismico:

L’Italia è un paese altamente sismico. Storicamente, le aree più a rischio sismico sono quelle che si trovano lungo gli Appennini, dall’Appennino Umbro-marchigiano alla Sicilia orientale, per questo motivo che il Governo italiano ha affidato all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) la creazione di una mappa, in continuo aggiornamento, con la classificazione sismica dell’Italia, distinta in determinate zone accomunate dallo stesso rischio sismico.

Con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, si è poi provveduto a raggruppare in 4 categorie diverse, il rischio sismico dei comuni italiani, sulla base non solo della frequenza e della violenza dei terremoti ma anche del cd. PGA, ovvero, il picco di accelerazione al suolo [g], usato per valutare l’ampiezza del moto sismico.

In base a tale provvedimento, pertanto, ecco quali sono le zone 1, 2 e 3 a rischio sismico:

  • Zona 1 – Sismicità alta: è quella a più alta pericolosità sismica, dove cioè si possono verificare forti terremoti e comprende 708 comuni, tra cui quelli dove si sono registrati gli ultimi terremoti più forti (Abruzzo, Friuli, Campania, Calabria, Marche, Lazio) [PGA oltre 0,25g.]
  • Zona 2 – Sismicità media [PGA fra 0,15 e 0,25g], vi rientrano 2.345 Comuni in cui potrebbero verificarsi terremoti abbastanza forti;
  • Zona 3 – Sismicità bassa [PGA fra 0,05 e 0,15g], vi rientrano i Comuni che potrebbero essere soggetti a terremoti modesti.
  • Zona 4 – Sismicità molto bassa [PGA inferiore a 0,05g], è la meno esposta al verificarsi di eventi sismici.

Claudio Contini