TERREMOTI: AGEVOLAZIONI FISCALI SULLA PREVENZIONE
Il “sisma-bonus” è un ottimo incentivo per mettere in sicurezza i beni immobili
Fra le molte agevolazioni fiscali introdotte nel nostro ordinamento tributario negli ultimi anni, la Legge di Bilancio 2017 ha riproposto alcuni importanti bonus, fra cui il “Sisma Bonus”, divenuto attualissimo anche a seguito degli eventi sismici accaduti recentemente. Al di là delle emergenze, è bene ricordare che il nostro patrimonio edilizio è sostanzialmente “vecchio”, con moltissimi edifici in muratura che possono rappresentare delle criticità anche in situazioni meno drammatiche di quelle viste nei paesi lungo la dorsale appenninica.
Perché dunque non approfittare di questi consistenti incentivi che oggi sono ancora più vantaggiosi?
La Legge di Bilancio 2017 ha, infatti, rimodellato e potenziato questo strumento. Il Sisma Bonus 2017 consente di detrarre dall’Irpef una percentuale delle spese sostenute sia per l’esecuzione di interventi di adeguamento sismico, che per la redazione della documentazione comprovante la classe di rischio, anche nel caso in cui non seguano interventi.
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione Irpef delle spese per il recupero edilizio (e la riqualificazione energetica) degli edifici (articolo 16-bis, Tuir) sono inclusi anche quelli finalizzati all’adozione di misure antisismiche (comma 1, lettera i).
La legge di bilancio per il 2017 ha rimodellato il “sisma bonus”, prevedendone non solo la proroga, ma anche un potenziamento e una definizione maggiormente articolata.
La nuova disciplina del sisma bonus: la detrazione “base” del 50%
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (incluse quelle per la classificazione e la verifica sismica) su edifici adibiti ad abitazioni private e attività produttive, ubicati nelle zone 1 e 2 (zone sismiche ad alta pericolosità), nonché nella zona 3 (in cui possono verificarsi forti, ma rari, terremoti), fino a un importo massimo di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno, spetta una detrazione nella misura del 50%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo (se gli interventi consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, si deve tener conto delle spese sostenute in quegli anni per le quali si è già fruito della detrazione).
Il sisma bonus “rafforzato”
È previsto un aumento della percentuale di detrazione qualora, in virtù delle misure antisismiche adottate, si ottenga una riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio a una classe di rischio inferiore.
Per le abitazioni e gli edifici produttivi, la detrazione maggiorata è pari:
- al 70%, in caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
– all’80%, in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.
Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali, la detrazione maggiorata è pari:
– al 75%, in caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
– all’85%, in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.
Si ricorda che i beneficiari, anziché fruire della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito a chi ha effettuato l’intervento o ad altri soggetti privati.
Le disposizioni attuative: linee guida e decreto del Mit
Per la concreta operatività del sisma bonus “rafforzato”, la legge di bilancio 2017 aveva demandato a un decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici) il compito di stabilire:
- le Linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni
- le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.
Il decreto è stato emanato ed è entrato in vigore lo scorso 1° marzo.
Le Linee guida rappresentano lo strumento operativo necessario per la concerta regolamentazione degli incentivi fiscali maggiorati, fornendo gli strumenti tecnici indispensabili per la classificazione del rischio sismico degli edifici.
Per rischio sismico si intende la misura matematica/ingegneristica utilizzata per valutare il danno (perdita) atteso a seguito di un possibile evento sismico. Detta misura dipende da un’interazione di diversi fattori: pericolosità, vulnerabilità ed esposizione.
Le Linee guida definiscono otto classi di rischio, con intensità crescente dalla lettera A+ alla G:
- classe A+ (meno rischio)
- classe A
- classe B
- classe C
- classe D
- classe E
- classe F
- classe G (più rischio)
A ogni edificio è, quindi, possibile attribuire una specifica classe di rischio sismico.
La determinazione della classe di appartenenza può essere condotta secondo due metodi, tra loro alternativi:
- metodo convenzionale, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, basato sull’applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali Norme tecniche e consente la valutazione della classe di rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all’eventuale intervento, consentendo il miglioramento di una o più classi di rischio.
- metodo semplificato, basato sulla classificazione macrosismica dell’edificio, è indicato per una valutazione economica e speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della classe di rischio e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa sia per l’accesso al beneficio fiscale in relazione all’adozione di interventi di tipo locale, consentendo al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio.
Come già ricordato, oltre all’adozione delle Linee guida, il decreto in esame definisce le modalità di attestazione dell’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Tale efficacia rileva ai fini della individuazione della percentuale di detrazione d’imposta a cui si ha diritto.
L’attestazione è effettuata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo statico, in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura e che risultino iscritti ai relativi albi professionali. In particolare, il progettista dell’intervento strutturale assevera, secondo le indicazioni contenute nella Linee guida e mediante uno specifico modello, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dei lavori. Eseguito l’intervento, il direttore dei lavori e il collaudatore statico (ove nominato per legge) attestano la conformità dei lavori eseguiti a quanto in precedenza asseverato dal progettista.
L’asseverazione e le attestazioni di cui sopra, certificando il passaggio a una o più classi di rischio sismico inferiore, sono indispensabili per poter beneficiare della detrazione nelle percentuali potenziate del 70% o 80% (ovvero 75% o 85% per le parti comuni dei condomini).
Claudio Contini