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Fornitura di energia elettrica: contratti fantasma e risarcimento del danno

Fornitura di energia elettrica: contratti fantasma e risarcimento del danno

31 Gennaio 2014/in Legale /da UPPI Bologna
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Il mercato dell’energia è diventato un labirinto nel quale è difficile districarsi

La liberalizzazione del mercato delle forniture di energia elettrica si è realizzata, in Italia, attraverso il decreto legislativo n. 79 del 1999 (il cosiddetto “decreto Bersani”), entrato in vigore per conformare la nostra legislazione alle direttive comunitarie che imponevano all’Italia di abolire i monopoli, per rendere più dinamico il mercato e tutelare i consumatori.
Contrariamente agli intenti dichiarati, il mercato dell’energia per gli utenti italiani è diventato ben presto un labirinto nel quale è difficile districarsi.
Invece di assistere a un calo dei prezzi e a una maggiore attenzione per le esigenze del cliente, le aziende operanti nel mercato libero hanno intrapreso una corsa selvaggia alla conquista di nuovi contratti di fornitura.
Così, gli utenti sono spesso bersaglio di venditori di nuovi contratti con pochi scrupoli, che provano a intercettare nuovi clienti attraverso il porta a porta, oppure mediante l’affissione di avvisi nei condomini che annunciano visite di un “incaricato Enel” per firmare contratti con cui “bloccare il prezzo dell’energia”, o ancora mandando “incaricati alla lettura del contatore” che fanno poi firmare un modulo di cui non viene rilasciata copia all’utente, o infine con una telefonata nella quale si richiedono i codici identificativi dell’allacciamento che si trovano in calce alle bollette o infine con l’apposizione di firme palesemente false.
In pratica, l’agenzia incaricata dal gestore di acquisire nuovi clienti, in tutti questi casi entra in possesso dei codici necessari a concludere l’iter di attivazione di un contratto, e procede all’insaputa del cliente.

Si tratta di una vera e propria truffa.
In questi casi, il consumatore si troverà invischiato in una spirale di reclami, lettere raccomandate, doppie fatturazioni e spese da sostenere. Ed oltre al fastidio materiale, non va sottovalutata l’ingiustizia di essere vittime di un reato: in questo caso, appunto, la truffa.
Responsabili nei confronti del consumatore sono, a parere di chi scrive, sia l’agente che ha falsificato la firma (questi anche penalmente) sia l’agenzia per la quale egli svolge la propria attività.
E responsabile è, in base ai principi del diritto dei consumatori, anche la società erogatrice del servizio.

La gestione ed il controllo dell’operato degli agenti, infatti, è svolta nell’interesse immediato e diretto della società erogatrice. Pertanto nel caso in cui una società di fornitura dia mandato ad un’agenzia per procacciare contratti, sarà poi tenuta a un assiduo e puntuale controllo sulla condotta che tale soggetto abbia posto in essere.
Anche l’Autorità garante per l’energia ha avuto modo di sanzionare le società erogatrici del servizio, ritenendo che queste ultime siano obbligate ad implementare un adeguato sistema di verifica e controllo dell’operato degli agenti, nonché un sistema di gestione dei reclami idoneo ad evitare che i consumatori siano destinatari di fatture per consumi di energia elettrica o gas naturale mai richiesti.

Cosa fare quando si ha la sfortuna di trovarsi in una delle situazioni descritte?
Gli utenti che ricevono lettere o bollette da un fornitore diverso da quello abituale devono contestare la bolletta, richiedendo il ripristino della fornitura preesistente. Ma devono anche richiedere copia del presunto contratto da loro firmato, perché in caso di apposizione di firma falsa hanno il diritto di sporgere denuncia, nonché di chiedere al Giudice di Pace un risarcimento del danno morale sia da parte della società “madre” che della società che si è occupata di procacciare il contratto.
La pratica di stipula fraudolenta di un contratto di somministrazione di energia elettrica ad un ignaro consumatore, infatti, costituisce un comportamento sanzionabile anche in base ai principi civilistici, determinando l’insorgere dell’obbligo al risarcimento del danno.
Ed infatti la giurisprudenza di merito ha costantemente ribadito l’idoneità di un simile comportamento a generare un diritto al risarcimento in favore del consumatore truffato, per il danno morale e materiale subito.
Tale risarcimento deve tenere conto sia dell’ammontare delle bollette di consumo indebitamente percepite, sia dell’ulteriore danno a titolo di ristoro per l’essere stati vittime del reato di truffa ex art. 640 c.p., a norma del quale si ravvisa la commissione del reato quando “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.

Avv. CRISTINA POLIMENO

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