Installazione delle tende da sole.
Problemi connessi all’alterazione del decoro architettonico ed alla proprietà dei balconi
L’utilità della tenda da sole è nota a tutti. La stessa ci è ricordata in uno dei significati che il vocabolario della lingua italiana attribuisce al termine tenda quando specifica che esso può stare ad indicare quel “telo pesante collocato o montato in vario modo all’esterno di finestre, logge, balconi, sopra vetrine di negozi e simili per riparare dalla luce del sole o dalla pioggia” (De Mauro Dizionario della lingua italiana, Paravia Bruno Mondadori, 2000).
L’installazione delle tende da sole sul prospetto (soprattutto su quello aggettante sulla pubblica via) può prima d’ogni cosa comportare la necessità di chiedere dei preventivi permessi amministrativi.
La rilevanza storico – artistica del palazzo, ad esempio, può assoggettare una simile operazione ad un’autorizzazione alla sovraintendenza competente per territorio (si veda art. 21 d.lgs n. 42/04).
In alcuni comuni, inoltre, vigono le così dette ordinanze sul colore sicché prima di qualsiasi intervento è utile prendere le necessarie informazioni presso gli uffici comunali competenti. Nel caso di unità immobiliare ubicata in condominio alle questioni pubbliche si aggiungono quelle strettamente inerenti la compagine condominiale:
a. l’alterazione del decoro architettonico;
b. la necessità di chiedere l’autorizzazione per l’apposizione dei ganci cui fissare i teli.
Quanto alle questioni concernenti il decoro dell’edificio – tenendo presente che si tratta
d’un bene comune che s’identifica con “l’estetica del fabbricato data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità” (Cass. 851 del 2007)
– per evitare d’incappare in lamentale circa la sua avvenuta alterazione è consigliabile, prima di procedere all’installazione, ottenere il preventivo consenso di tutti i condomini. Agire diversamente non è illegittimo ma, si ripete, espone al rischio di vedersi contestata, magari anche per le vie giudiziali, l’alterazione del decoro.
Ottenere il placet da ogni condomino, quindi, può voler significare agire in piena sicurezza. Il regolamento condominiale, proprio in ragione del fatto che tra le sue funzioni v’è quella di disciplinare il decoro dello stabile, può contenere particolari norme relativamente all’installazione delle tende (es. dimensioni, colore, ecc.)
L’altra questione che può interessare in relazione alla materia trattata è quella dell’autorizzazione a fissare i ganci al così detto sottobalcone dell’unità immobiliare sovrastante.
Al riguardo è opportuno rammentare la distinzione tra balconi aggettanti ed incassati.
I primi “costituendo un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole” (Cass. 30 luglio 2004 n. 14576).
Per quelli c.d. incassati, invece, la proprietà è divisa a metà essendo considerati gli stessi un tutt’uno con il solaio interpiano. Fermo restando quanto detto in relazione a autorizzazioni amministrative e decoro architettonico, per ciò che concerne l’aggancio delle tende è possibile affermare quanto segue:
a. nel caso di balcone aggettante privo di elementi in grado di connotare l’estetica del palazzo, il condomino interessato all’installazione dovrà chiedere il permesso d’apporre i ganci al proprietario dell’unità immobiliare cui il balcone funge da pertinenza;
b. nel caso di presenza di elementi che caratterizzano il decoro del condominio, l’autorizzazione andrà chiesta alla compagine nel suo insieme;
c. nel caso di balcone incassato e limitatamente all’apposizione dei ganci non dovrà essere chiesto nessun permesso.
Avv. ALESSANDRO GALLUCCI