Rate condominiali
La società italiana sta vivendo un momento difficile che si riscontra nella vita quotidiana delle famiglie.
Questa situazione non fa altro che trasferire i problemi di molte famiglie nella vita condominiale. La prima ripercussione è la difficoltà di provvedere con regolarità al versamento delle quote condominiali nelle casse del condominio.
Da un piccola indagine si può evincere che, negli ultimi tempi, il mancato pagamento delle rate è aumentato del 30/40%, facendo sì che la situazione di cassa, in alcuni casi, porta ad un insoluto anche pari alla metà di quanto preventivato per la gestione ordinaria del condominio.
Per gestione ordinaria si intendono le spese necessarie all’erogazione dei servizi primari (luce, gas, acqua, ecc.) ed alla manutenzione periodica programmata (pulizie, giardinaggio, manutenzioni elettriche, manutenzione ascensore, ecc.) del fabbricato. Questa situazione mette in enorme difficoltà l’amministratore per il regolare pagamento nei confronti dei vari fornitori pubblici (Hera, Enel, ecc.) e dei vari fornitori privati (elettricisti, pulitori, muratori, ecc.) con, in alcuni casi, azioni legali di rivalsa da parte degli stessi fornitori per riuscire a incassare i propri crediti dal condominio.
In questa situazione l’amministratore ha il compito, sancito dal codice civile, di riscuotere i contributi per poter erogare le spese occorrenti alla manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni.
Qualora i condomini non provvedano al pagamento delle rate condominiali, l’amministratore ha la possibilità di utilizzare lo strumento del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
Chiaramente questo tipo di azione mette l’amministratore in cattiva luce, in particolare nei confronti dei condomini morosi e degli “amici” degli stessi morosi, con il rischio di vedere la propria conferma non attuata alla prima assemblea. La maggior parte dei condomini, magari imbeccati a proposito, non comprendono che questo tipo di azioni vengono fatte nell’interesse della comunità condominiale e nel rispetto di tutti quelli che provvedono puntualmente ai pagamenti, magari con grandi sacrifici per la propria famiglia, rispettando le scadenze fissate dall’assemblea.
Stessa situazione si può ripresentare quando un condomino subentra ad un altro nel corso della gestione e magari, senza essersi informato preventivamente, si ritrova quote, anche importanti, da versare lasciate scoperte dal precedente proprietario.
In questi casi l’amministratore non può fare altro che richiedere le quote al nuovo proprietario che, come indicato dall’articolo 63 delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, è obbligato solidalmente con il precedente proprietario al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Nei casi di mora oltre il semestre nel pagamento delle rate, qualora il regolamento di condominio lo preveda e qualora gli impianti condominiali lo permettano, l’amministratore può sospendere al condomino moroso l’utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.
I condomini, quando devono valutare l’operato dell’amministratore, anche quando questi esegue azioni impopolari come i decreti ingiuntivi, abbiano l’intelligenza di valutare se queste azioni siano state fatte nell’interesse della comunità: in questo caso, anziché criticare (a prescindere e senza una ragione), devono plaudire all’operato dell’amministratore che, con le sue decisioni, non ha provocato difficoltà al condominio nella sua interezza.
P.A. MARCO PAGANELLI
Consulente Condominiale UPPI Bologna