BONUS 110%: VERIFICHE ED ALTERNATIVE
Il 110% o superbonus è senza dubbio una delle novità più interessanti degli ultimi anni ed ha attirato l’attenzione di tutti.
La possibilità di accedere ad una detrazione superiore alla spesa sostenuta è senza dubbio un’opportunità affascinante.
Conscio dell’importanza non solo economica di tale misura fiscale, il legislatore ha inserito una serie di paletti che rende più difficile l’accesso, subordinandolo ad una serie di verifiche da effettuare:
- prima dell’inizio della progettazione dell’intervento
- durante la progettazione e la realizzazione dell’intervento
- al termine della realizzazione dell’intervento
Le verifiche da effettuarsi prima dell’inizio dell’intervento si possono ricomprendere nella locuzione “studio di fattibilità” e sono finalizzate a verificare la sussistenza di:
- requisiti soggettivi: possono richiedere il superbonus i condomini o le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
- requisiti oggettivi: l’edificio oggetto dei lavori deve essere un condominio oppure una singola unità immobiliare, non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, in edificio unifamiliare oppure in un condominio ma con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti;
- conformità edilizia ed urbanistica delle parti comuni dell’edificio o anche delle unità immobiliari oggetto di intervento (nel caso di interventi trainati);
- tipologia dei lavori: almeno uno dei lavori deve essere trainante ovvero riguardare l’isolamento di almeno il 25% delle superfici disperdenti opache, la sostituzione della caldaia centralizzata o il consolidamento strutturale, assicurando al contempo determinati requisiti tecnici minimi e di ecosostenibilità;
- miglioramento energetico pre e post intervento che deve essere almeno di due classi energetiche.
Una volta accertata l’esistenza dei requisiti oggettivi, soggettivi e la conformità urbanistica, individuato il pacchetto di interventi che consentono il doppio salto di classe per avviare l’intervento occorre individuare i professionisti che redigano il progetto da affidare all’impresa e attestino sia in corso d’opera che al termine dei lavori:
- gli aspetti energetici pre e post intervento per la verifica dell’effettivo doppio salto di classe
- la possibilità di cedere il credito o di effettuare lo sconto in fattura, per girare il credito ad altri soggetti
- i prezzi applicati dall’impresa che devono essere compatibili con i prezzari di riferimento ufficiali
Queste verifiche devono essere redatte sotto forma di asseverazioni e costituiscono la documentazione da acquisire e conservare per poter godere della detrazione fiscale.
In queste poche righe è evidente come il percorso verso l’agognato 110% sia parecchio accidentato e dall’esito tutt’altro che assicurato.
Oltre al consiglio di dotarsi di bravi consulenti, tuttavia talvolta, constatate le difficoltà che si devono superare, è necessario considerare l’opportunità di optare per altre detrazioni.
Tra le possibili misure alternative, oltre a ecobonus e ristrutturazione, citiamo il bonus facciate anch’esso prorogato per tutto il 2021 che, se da un lato prevede un minor incentivo e 10 rate annuali (contro le 5 del superbonus) presenta minor problemi applicativi e consente anch’esso la possibilità di cedere il credito.
L’agevolazione è relativa ad interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, ma non richiede obbligatoriamente il raggiungimento di specifici obiettivi energetici e può riguardare anche la semplice pulitura o tinteggiatura esterna.
Le uniche condizioni sono, oltre alla conformità urbanistica comunque necessaria, che l’intervento avvenga in zona urbanizzata e sia relativa a facciate visibili dalla strada, e, ma solo nel caso in cui influisca dal punto di vista termico o interessi oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, siano soddisfatti determinati requisiti tecnici minimi.
Ing. Massimo Corsini