ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015 AI CONIUGI: QUANDO IL COMUNE ESAGERA.

Numerosi contribuenti, nei giorni di febbraio 2021, hanno ricevuto avvisi di accertamento IMU, relativa all’anno 2015, da parte del Comune di Bologna. Sono quei cittadini coniugati che hanno residenze anagrafiche in Comuni diversi; per esempio, il marito è proprietario e residente in una abitazione nel Comune di Bologna, mentre la moglie è proprietaria e residente in altra abitazione posta in un Comune diverso da quello di Bologna. In particolare, il Comune, ha accertato la sola imposta IMU pari al 10,6 per mille del valore della rendita catastale rivalutata e riferita agli immobili ad uso abitativo situati nel Comune di Bologna, in cui il coniuge proprietario ha la residenza anagrafica. Per ora si è accertata la sola annualità 2015, forse, per non aggravare di imposte il residente. Avrebbe, lo stesso Comune, infatti, potuto emettere gli avvisi di accertamento anche per le eventuali annualità successive. Il Comune quindi non ha riconosciuto l’esenzione dell’IMU come casa di proprietà e di residenza anagrafica.

La Legge (art.13 comma 2 Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) aggiornato alla legge di Stabilità 2014 recita: ” Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”

Non è previsto il caso dei coniugi che hanno residenze anagrafiche ubicate in diversi Comuni, ma è solamente regolamentato il caso in cui i coniugi hanno residenze anagrafiche diverse, ma nello stesso Comune. In questi casi, le legge prescrive che spetta l’esenzione dal pagamento dell’IMU solo ed esclusivamente per una abitazione (a scelta tra i coniugi), mentre l’altra paga l’intera IMU, salvo aliquote deliberate dal Comune diverse da quella ordinaria.

Il contribuente, di fatto, nel calcolare l’IMU, si è comportato come previsto dalla Circolare n.3/DF del 18/5/2012 che recita “… Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative…”. Quindi essendo l’abitazione principale corrispondente a quella della residenza anagrafica, ha considerato l’immobile esentato dal pagamento dell’IMU.

Dal sito del Comune di Bologna al seguente link: http://www.comune.bologna.it/tasse/servizi/15:10533/10536/

si legge:

Quando invece i componenti del nucleo familiare hanno fissato la residenza anagrafica in immobili situati in comuni differenti, nessuno dei due immobili può essere considerato abitazione principale; in questo caso l’esenzione IMU non spetta su nessuna delle due abitazioni, a meno che i due coniugi non risultino separati o divorziati. (Corte di Cassazione Ordinanza n. 20130 del 24/09/2020 e Ordinanze nn. 4166 e 4170 del 19/02/2020).”

Questo periodo è stato aggiunto, evidentemente, solo dopo l’emissione delle due Sentenze citate, e, pertanto, il contribuente per gli esercizi 2015 e successivi fino al 2020, non ha potuto adeguare i versamenti IMU. Bisognerebbe avere riscontro della stessa pagina pre-sentenze della Cassazione. Questa sarebbe una prova utile a comprendere se il Comune, emettendo gli accertamenti, ha operato correttamente, mancando le istruzioni su come i contribuenti coniugi, in residenze ubicate in Comuni diversi, si dovevano comportare.

Se, al contrario, si prevedeva ciò che la Legge non prevedeva, e cioè, che la residenza dei coniugi in due diversi Comuni non poteva essere considerata come abitazione principale e quindi assoggettata al tributo, ciò porterebbe il Comune in una situazione di estrema correttezza.

Il contribuente accertato, avendo accolto l’interpretazione data dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, a cui il Comune è vincolato (essendo prassi ammnistrativa), ha ritenuto di non versare l’IMU per le abitazioni i cui coniugi risultano residenti in diversi Comuni.

Vi sono due Sentenze molto chiare della Cassazione che hanno interpretato la normativa in senso molto restrittivo: l’esenzione dall’IMU non spetta a nessuno degli immobili situati in Comuni diversi, ed utilizzati come abitazione principale-residenza dei coniugi. Prendiamo atto che il Comune le ha recepite disapplicando la Circolare 3/DF citata. Non può, pertanto, anche nel rispetto dei cittadini, applicare queste Sentenze con effetto retroattivo, ma dovrebbe partire dal 2021, anno successivo alla pubblicazione delle Sentenze della Cassazione.

Infine, se la tesi del Comune fosse logica, essendo gli anni 2014 e precedenti prescritti e non più opponibili ai contribuenti, perché il Comune non ha applicato la stessa misura per gli anni precedenti? Semplice! Non poteva applicarla in quanto le Sentenze della Cassazione sono state pubblicate nel 2020. Per dipiù il Comune ha subito un danno; gli amministratori dell’Ente non hanno accertato l’IMU per le annualità precedenti al 2015, pertanto è stato causato un danno erariale! Chi ne risponde? Equità e buon senso dovrebbero far fare un passo indietro all’amministrazione: accertiamo ed applichiamo le interpretazioni della Cassazione dal 2021 e non se ne parli più!!

Andrea Casarini

Presidente Provinciale UPPI Bologna