Manovra di bilancio 2020: lavori in corso

MANOVRA DI BILANCIO 2020: LAVORI IN CORSO

Accolte le nostre richieste di mantenimento delle detrazioni fiscali (50% – 65%). Accolta anche la richiesta di mantenere la cedolare secca al 10% (sui canoni concordati nei Comuni ad alta tensione abitativa). Vigileremo , affinché non vi siano incrementi di tassazione.

Mentre scriviamo è in corso l’iter parlamentare del disegno di legge di bilancio per l’anno finanziario 2020, che contiene svariate misure fiscali: dalla neutralizzazione delle clausole di salvaguardia in materia di Iva e accise sui carburanti, alla proroga per le discipline del super e dell’iper ammortamento; dall’istituzione del fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, alla rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito; dal debutto del “bonus facciate” al 90%, che va ad affiancare le confermate detrazioni per ristrutturazioni, risparmio energetico e acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, alla messa a regime della cedolare secca al 10% sulle locazioni a canone concordato; dalle modifiche al regime forfetario per imprese e lavoratori autonomi a quelle per il trattamento delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti; dall’istituzione di “plastic tax” e “sugar tax” alla riproposizione dei crediti d’imposta per la formazione 4.0 e per gli investimenti nel Mezzogiorno, dello “sport bonus”, dell’Ace, della rivalutazione dei beni d’impresa e quella del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni. Di seguito, una sintesi dei provvedimenti più importanti.

Articolo 2 – Sterilizzazione clausole salvaguardia Iva e accise
Neutralizzati, per il 2020, i già programmati aumenti delle aliquote dell’Iva e dell’accisa su benzina e gasolio impiegati come carburanti.
Articolo 3 – Deducibilità Imu
Confermata per il 2019, nella misura del 50%, la deducibilità, dal
reddito d’impresa e da quello derivante dall’esercizio di arti e
professioni, dell’Imu relativa agli immobili strumentali. Invece, con
l’articolo 95 sulla “unificazione Imu-Tasi” (commi 35 e 36), viene
anticipata al 2022 l’integrale deducibilità del tributo, in luogo del 70%
previsto in via transitoria; ribadita, per i periodi d’imposta 2020 e 2021,
la deducibilità al 60%.
Articolo 4 – Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per
contratti a canone concordato
Stabilizzata al 10% l’aliquota della cedolare secca applicabile ai
contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a “canone
concordato” nei comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari,
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma,
Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri
comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione
abitativa individuati dal Cipe.
Articolo 5 – Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti
Istituito, nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle
Finanze, un “fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori
dipendenti”, con dotazione di 3 miliardi di euro per il 2020 e di 5 miliardi annui a decorrere dal 2021. L’attuazione è demandata a successivi
provvedimenti.
Articolo 19 – Proroga detrazione per le spese di riqualificazione
energetica e di ristrutturazione edilizia
Prorogate per un altro anno (il 2020) le detrazioni: per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio (“bonus ristrutturazioni” nella misura del 50% su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare), per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti
(“ecobonus”) e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici a
basso consumo energetico destinati all’arredo di un immobile
ristrutturato (“bonus mobili”).
Articolo 20 – Disposizioni in materia di sport
Confermato per il 2020 il credito d’imposta del 65%, introdotto dalla
legge di bilancio 2019, per le erogazioni liberali effettuate da privati e
destinate a finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti
sportivi pubblici e la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (“sport bonus”).
Articolo 21 – Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari dei
coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali
Estesa al 2020 l’esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari di
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola, che la legge di bilancio 2017 aveva disposto per gli
anni dal 2017 al 2019. Nel 2021, concorreranno alla base imponibile nella misura del 50%.
Articolo 22 – Incentivi fiscali all’acquisizione di beni strumentali e per l’economia circolare
Prorogate le discipline del super e dell’iper ammortamento. La prima riconosce una maggiorazione del 30% del costo dei beni materiali
strumentali nuovi, per gli investimenti, fino a 2,5 milioni di euro,
effettuati nel 2020, con consegna fino al 30 giugno 2021. La seconda,
invece, premia gli investimenti, entro il tetto di 20 milioni di euro, in beni materiali strumentali nuovi e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0, effettuati entro il 31
dicembre 2020 ovvero fino al 31 dicembre 2021, a condizione che entro il 31/12/2020 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati
acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. La misura della
maggiorazione è in funzione della dimensione dell’investimento: 170%
per quelli fino a 2,5 milioni di euro; 100% se tra 2,5 e 10 milioni; 50%
oltre 10 milioni e fino a 20. Agevolati, con maggiorazione del 40%, anche gli investimenti in beni immateriali (software) funzionali alla
trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0, per chi già usufruisce dell’iper ammortamento.
Introdotto, infine, per gli anni dal 2020 al 2022, un credito d’imposta
green” del 10%, come premialità aggiuntiva, per gli investimenti in
macchinari e software effettuati a partire dal 1° gennaio 2017, facenti
parte di un progetto di trasformazione tecnologica con un determinato
obiettivo ambientale.
Articolo 24 – Proroga del credito d’imposta per investimenti nelle
regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici
Confermato fino al 31 dicembre 2020 il credito d’imposta introdotto dal Dl n. 8/2017 a favore di chi effettua investimenti nelle regioni dell’Italia
centrale colpite dagli eventi sismici del 2016.
Articolo 25 – Bonus facciate
Nasce il “bonus facciate”: le spese sostenute nel 2020 per interventi
edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o al restauro della facciata degli edifici, daranno diritto a una detrazione del 90% sul loro intero ammontare.
Articolo 31 – Misure premiali per favorire l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici
Previsti rimborsi in denaro per i residenti che, fuori dall’esercizio di
attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti
con strumenti di pagamento elettronici da soggetti svolgenti attività di
vendita di beni e di prestazione di servizi. Le modalità attuative saranno definite da un decreto del Mef.
Articolo 42 – Esenzione canone Rai per gli anziani a basso reddito
Innalzata, a regime, a 8mila euro annui la soglia reddituale per il
riconoscimento dell’esenzione dal pagamento del canone Tv in favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni; l’esenzione spetta anche nel
caso in cui il beneficiario conviva con colf, badanti o collaboratori
domestici.
Articolo 75 – Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito
Introdotto, per i contribuenti con redditi superiori a 120mila euro, un
meccanismo di riconoscimento parziale (in misura decrescente al
crescere del reddito complessivo, fino ad azzerarsi una volta raggiunta
quota 240mila euro) delle detrazioni spettanti per gli oneri indicati
nell’articolo 15 del Tuir. In particolare, per i redditi oltre i 120mila euro,
la percentuale di detraibilità è data dal rapporto tra l’importo di 240mila, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 120mila. Sono escluse
da tale meccanismo, rimanendo integralmente detraibili, le spese per
patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica e gli
interessi passivi su prestiti e mutui agrari nonché quelli su mutui
ipotecari per l’acquisto la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale.
Articolo 78 – Fringe benefit auto aziendali
Ai fini della determinazione del fringe benefit delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, è circoscritta ai soli veicoli elettrici e ibridi e a
tutti i veicoli dati ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e
rappresentanti di commercio la percentuale del 30% dell’importo
corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15mila chilometri
calcolato sulla base delle tabelle Aci. Per gli altri veicoli, la percentuale è
elevata al 60% o al 100% a seconda del livello di emissioni di biossido di
carbonio: fino a 160 grammi per chilometro od oltre.
Articolo 79 – Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con
singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in
plastica biodegradabile e compostabile
Istituita l’imposta sul consumo dei manufatti monouso realizzati, anche parzialmente, in polimeri organici sintetici (“plastic tax”), destinati al
contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di
prodotti alimentari (bottiglie, buste e vaschette per alimenti in
polietilene; contenitori in tetrapak per latte, bibite, vini; contenitori per
detersivi; imballaggi in polistirolo espanso, rotoli in plastica per la
protezione o la consegna di elettrodomestici, apparecchiature
informatiche, eccetera); l’imposta, che non si applica alle siringhe, è di 1 euro per chilogrammo di materia plastica.
Istituito anche un credito d’imposta del 10% per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili. Inoltre, per le spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all’adeguamento tecnologico, spetta il credito d’imposta previsto per le
spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0.
Articolo 80 – Accise tabacchi
Modificata al rialzo la fiscalità gravante su tutte le categorie di tabacchi lavorati.
Articolo 81 – Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo
Introdotta un’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo (cartine/tubetti, filtri), in misura pari a € 0,0036 il pezzo, che,
essendo funzionali soltanto al consumo di tabacco trinciato, si
esauriscono in un unico utilizzo.
Articolo 82– Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti
Istituita un’imposta sul consumo delle bevande analcoliche che
contengono dolcificanti aggiunti, di qualunque origine (“sugar tax”); ne sono escluse le bevande che contengono zuccheri “propri” e quelle con
modesta aggiunta di dolcificanti, finalizzata solo a “perfezionare” il gusto delle bevande.
Articolo 83 – Buoni pasto mense aziendali
Modificato l’importo giornaliero dei buoni pasto che non concorre al
reddito di lavoro dipendente: è ridotto da 5,29 a 4 euro per i buoni
cartacei, è innalzato da 7 a 8 euro per i buoni elettronici.
Articolo 84 – Imposta sui servizi digitali di cui all’articolo l, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Apportate diverse modifiche alla “web tax”, l’imposta del 3% sui ricavi derivanti da servizi digitali realizzati da esercenti attività d’impresa,
introdotta dalla scorsa legge di bilancio. È stabilito, tra l’altro, che, per
l’applicazione della normativa, non è più necessaria l’emanazione di un apposito Dm.
Articolo 85 – Tracciabilità delle detrazioni
Imposto, per fruire della detrazione del 19% prevista per gli oneri
ex articolo 15 Tuir, il pagamento con strumenti tracciabili (versamenti in banca o posta, carte di debito, credito e prepagate, assegni bancari e
circolari). Invece, potranno ancora essere pagati in contanti: medicinali,
dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o
private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Articolo 88 – Regime forfetario
Abrogata la disposizione che, dal 2020, istituiva un’imposta sostitutiva del 20% per esercenti attività d’impresa, arti o professioni con
ricavi/compensi nell’anno precedente tra 65.001 e 100mila euro.
Apportate modifiche al vigente regime forfetario per chi ha
ricavi/compensi fino a 65mila euro: è reintrodotto il requisito relativo al
sostenimento delle spese per il personale e lavoro accessorio per un
ammontare complessivo non superiore a 20mila euro lordi è reintrodotta la causa di esclusione relativa al conseguimento, nel corso dell’anno
precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a
30mila euro è ridotto di un anno il termine di decadenza per
l’accertamento, per i contribuenti che hanno un fatturato annuo
costituito esclusivamente da fatture elettroniche è stabilita la rilevanza
del reddito soggetto a imposta sostitutiva per determinare la condizione
di familiare a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni ex articolo 13 Tuir e quelle per canoni di locazioni
(articolo 16 Tuir) e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di
benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali, come
l’Isee.
Articolo 89 – Rendimento beni
Riproposta la rivalutazione del valore delle partecipazioni non
negoziate e dei terreni, con riferimento, questa volta, ai beni posseduti
al 1°gennaio 2020. A tal fine, entro il 30 giugno 2020 va pagata un’imposta sostitutiva dell’11% (per intero o la prima di tre rate annuali uguali).
Innalzata al 26% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze
realizzate in caso di vendita di beni immobili acquistati o costruiti da
non più di cinque anni (l’applicazione del regime, in luogo della
tassazione Irpef ordinaria, può essere chiesta al notaio in sede di rogito) Riproposta, per le imprese che non utilizzano i principi contabili
internazionali, la possibilità di rivalutare i beni d’impresa, esclusi quelli alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività.
La rivalutazione deve riguardare i beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Per la rivalutazione occorre versare un’imposta sostitutiva del 12% (beni ammortizzabili) o del 10% (altri beni); per affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla
iscrizione dei maggiori valori, va versata un’imposta sostitutiva del 10%.
Articolo 95 – Unificazione Imu-Tasi
Abolita, dal 2020, l’imposta unica comunale (Iuc), eccezion fatta per la
tassa sui rifiuti (Tari), che continua a essere regolata dalle disposizioni in vigore, e l’imposta municipale propria (Imu), per la quale viene riscritta l’intera disciplina: di fatto, scompare la Tasi. Per la generalità degli immobili, l’aliquota Imu di base è fissata allo 0,86%, che i Comuni potranno diminuire fino ad azzerare o aumentare fino all’1,06% ovvero all’1,14%,
comprensivo dell’attuale 0,8% di maggiorazione Tasi.
Articolo 96 – Riforma della riscossione Enti locali
Profondamente rivisitate le norme in materia di riscossione spontanea e coattiva delle entrate degli enti locali, alle quali vengono estese alcune
novità che hanno interessato i tributi erariali, come l’emanazione di un
unico atto che rappresenti anche titolo esecutivo per la riscossione
forzata.
Articolo 97 – Canone unico
Programmata per il 2021 l’entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito e
disciplinato da Comuni, Province e Città metropolitane.
Unifica in un’unica entrata la tassa per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche (Tosap), il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), l’imposta comunale sulla pubblicità (Icp) e il diritto sulle
pubbliche affissioni (Dpa), il canone per l’installazione dei mezzi
pubblicitari (Cimp) e il canone previsto dal codice della strada per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze.  
Come citato in premessa, il Disegno di Legge è ancora in corso di
approvazione; pertanto, come di consueto, prossimamente daremo ampi approfondimenti in relazione alle disposizioni definitive.  

Claudio Contini
Consulente Fiscale UPPI