MANOVRA DI BILANCIO PER L’ANNO 2022
Allo scopo di ridurre la pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche, vengono rimodulate le aliquote IRPEF e rimodulate le detrazioni d’ imposta, a seconda della tipologia di reddito posseduta. Di seguito una sintesi:
IRPEF: le nuove aliquote decorrenti dal 1/1/2022
Scaglioni IRPEF 2022 | Aliquota IRPEF 2022 |
fino a 15.000 euro | 23% |
da 15.001 fino a 28.000 euro | 25% |
da 28.000 fino a 50.000 euro | 35% |
da 50.000 in poi | 43% |
IRPEF 2022: detrazioni per i lavoratori dipendenti
(art 13 comma 1 lett a), b) e c) TUIR
REDDITO | Importo della detrazione |
Fino a 15mila | 1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380) |
Oltre 15.000 fino a 28.000 | 1.910+1.190*(28.000-reddito) /(28.000-15.000) |
Oltre 28.000 fino a 50.000 | 1.910*(50.000-reddito) /(50.000-28.000) |
Oltre 50.000 | 0 |
IRPEF 2022: detrazioni per redditi da pensione
(art 13 comma 3 lett a), b) e c) TUIR)
REDDITO | Importo della detrazione |
Fino a 8.500 | 1.955 (non inferiore a 713) |
Oltre 8.500 fino a 28.000 | 700+(1.955-700) *(28.000-reddito) /(28.000-8.500) |
Oltre 28.000 fino a 50.000 | 700 * (50.000-reddito) /50.000-28.000) |
Oltre 50.000 | 0 |
IRPEF 2022: detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi
(Art 13 comma 5 lett a), b) TUIR)
REDDITO | Importo della detrazione |
Fino a 5.500 | 1.265 |
Oltre 5.500 fino a 28.000 | 500+(1.265-500) *(28.000-reddito) /(28.000-5.500) |
Oltre 28.000 fino a 50.000 | 500 * (50.000-reddito) /(50.000-28.000) |
Oltre 50.000 | 0 |
Per attenuare l’impatto derivante dalle variazioni IRPEF, sono previste ulteriori detrazioni:
- lavoro dipendente da 25.000 a 35.000: l’importo della detrazione si incrementa di 65 euro
- pensionati da 25.000 a 29.000: l’importo della detrazione si incrementa di 50 euro
- lavoro autonomo da 11.000 a 17.000: l’importo della detrazione si incrementa di 50 euro
Per i lavoratori dipendenti con redditi inferiori ai 28.000 euro, e in particolare:
- per chi resta sotto i 15.000 euro: continua ad essere riconosciuto anche nel 2022 il trattamento integrativo di 1.200 euro
- per chi risulta nella fascia tra i 15.000 e i 28.000 euro: continua ad essere riconosciuto il trattamento integrativo fino a un massimo di 200 euro, a condizione che la somma delle seguenti detrazioni sia superiore all’imposta lorda:
- detrazioni per i carichi di famiglia;
- detrazioni per i redditi da lavoro;
- detrazioni per gli interessi passivi sui mutui relativi a terreni e abitazione principale contratti entro il 31 dicembre 2021;
- detrazioni per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2021.
Superbonus 110%
Tante le modifiche alla disciplina della detrazione del 110% (articolo 119, Dl 34/2020) per le spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici (“interventi trainanti”) e, se eseguiti congiuntamente (“interventi trainati”), per l’efficientamento energetico, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, l’installazione di impianti solari fotovoltaici:
– per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta ancora nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. La proroga vale anche per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri;
– per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (villette) da persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo
– per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo
– la proroga del superbonus riguarda anche gli “interventi trainati” eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”
– il visto di conformità, già necessario in caso di utilizzo del superbonus mediante cessione del credito o sconto in fattura, diventa necessario anche nell’ipotesi di fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal contribuente, sfruttando la precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale
– per la congruità dei prezzi, occorre fare riferimento, oltre ai prezzari individuati dal decreto Mise 6 agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto della Transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022
– per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del citato articolo 119 del “decreto Rilancio” spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.
Cessione del credito o sconto in fattura
Estesa fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il superbonus (interventi trainanti e trainati), la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito d’imposta, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione. Per le altre agevolazioni edilizie, l’opportunità è estesa fino all’anno 2024, compreso il bonus per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, e la nuova detrazione del 75% per il superamento delle barriere architettoniche (comma 42); fanno eccezione il bonus mobili e il bonus colonnine “ordinario” (cioè, non trainato dal superbonus), che restano fuori dal meccanismo dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Introdotto l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in relazione a lavori edilizi diversi da quelli ammessi al superbonus, nonché l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi; ne sono esclusi gli interventi di “edilizia libera” e quelli di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, tranne gli interventi relativi al bonus facciate. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni.
Riconosciuta all’Agenzia delle entrate la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura che presentano particolari profili di rischio (si tratta della norma già contenuta nell’articolo 2 del Dl 157/2021, ora abrogato.
Ecobonus, bonus ristrutturazioni, sisma bonus, bonus mobili
Prorogate al 31 dicembre 2024 le detrazioni:
– per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus” ordinario del 50 o 65% a seconda del tipo di lavoro ed “ecobonus parti comuni” del 70-75% ovvero dell’80-85% in caso di opere finalizzate anche alla riduzione del rischio sismico)
– per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (“bonus ristrutturazioni” del 50% su una spesa massima di 98mila euro per unità immobiliare)
– per l’adozione di misure antisismiche e l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici (“sisma bonus” in tutte le sue diverse declinazioni, 50%, 70-80%, 75-85%, incluso quello spettante a chi acquista immobili nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici)
– per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto (“bonus mobili” del 50% su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro per il 2022 e a 5mila euro per gli anni 2023 e 2024).
Bonus verde
Prorogata fino al 2024 la detrazione del 36% delle spese sostenute, nel limite annuale di 5mila euro ad appartamento, per la “sistemazione a verde” di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, di pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi nonché per realizzare coperture a verde e giardini pensili. Spetta anche per gli interventi sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, nel tetto di 5mila euro per unità abitativa.
Bonus facciate
Estesa al 2022 la detrazione, ridotta però dal 90 al 60%, per le spese relative a interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.
Prima casa under 36
Estese a tutto il 2022, quindi per ulteriori sei mesi rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno 2022, le agevolazioni fiscali previste dal “decreto Sostegni bis” per l’acquisto della “prima casa” da parte di persone che hanno meno di 36 anni nell’anno in cui è rogitato l’atto e un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro.
I benefici consistono nell’esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali ovvero, in caso di operazione soggetta a Iva, nel riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo versato in relazione all’acquisto; il bonus può essere sfruttato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure può essere utilizzato in compensazione tramite F24.
Inoltre, i finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili cui è applicabile la disciplina di favore per gli under 36 sono esenti dall’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente prevista per la “prima casa”.