Nuova tassazione rendite finanziarie: si passa dal 20 al 26%

Nuova tassazione rendite finanziarie: si passa dal 20 al 26%

Il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, pubblicato in G.U. n. 95 del 24 aprile 2014, prevede, tra le misure di finanziamento degli sgravi IRPEF e IRAP, un ulteriore incremento della tassazione per le rendite finanziarie, che passa così dal 20% al 26%.

Con l’intervento normativo si fissa un’aliquota unica per i redditi di capitale e per il capital gain, pari al 26%, si escludono dall’aumento dell’imposizione alcune attività meritevoli di un regime fiscale privilegiato, quali i titoli di Stato, e si concede ai contribuenti un affrancamento oneroso una tantum dei plusvalori maturati fino alla data di entrata in vigore delle nuove regole (1° luglio 2014).
Quindi saranno prelevate con la nuova aliquota del 26% le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi e altri proventi di cui all’art. 44 del TUIR e sui redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lettere da c-bis) a c-quinquies) del TUIR.

Per cui la nuova imposizione del 26% riguarderà: ” gli interessi e proventi assimilati divenuti esigibili dal 1° luglio 2014.
Gli interessi sui conti correnti e sui depositi bancari e postali, nonché per gli interessi dei titoli obbligazionari, maturati dal 1° luglio in avanti;
• le plusvalenze di natura finanziaria realizzate dal 1° luglio 2014;
• i dividendi e proventi assimilati percepiti dal 1° luglio 2014 e quindi, anche quelli eventualmente deliberati prima di tale data, valendo esclusivamente il criterio di cassa.

La norma mantiene un’aliquota privilegiata del12,50% per alcuni proventi finanziari tra i quali gli interessi dei titoli di Stato, anche esteri, purché white list, e dei proventi assimilati di cui all’art. 31 del DPR 601/73 (titoli emessi da Enti territoriali, o da organismi sovranazionali), i quali mantengono l’attuale regime impositivo al 12,50%.
Allo stesso regime privilegiato soggiaceranno i proventi dei titoli di risparmio per l’economia meridionale, i dividendi erogati a società comunitarie e il risultato netto delle forme di previdenza complementare, i quali mantengono, al pari dei titoli di Stato, l’attuale regime impositivo (ad esempio, ritenuta a titolo d’imposta dell’1,375% per i dividendi intracomunitari non “madre-figlia”).
Affrancamento delle Plusvalenze e delle Minusvalenze Il D.L. 66/2014 prevede che i contribuenti che intendano affrancare i plusvalori latenti nelle attività finanziarie detenute alla data del 30 giugno 2014 potranno versare su tali importi un’imposta sostitutiva del 20% entro il 16 novembre 2014.
L’operazione di affrancamento dovrà poi essere riepilogata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2014.

Il decreto allo stesso modo consente ai contribuenti di esercitare, oltre all’opzione per l’affrancamento delle plusvalenze, anche delle minusvalenze, maturate, ma non realizzate, al 30 giugno 2014.
Il trattamento delle minusvalenze risulta essere complesso, ma in sintesi si può dire che:
1. quelle realizzate fino al 30 giugno possano essere utilizzate per compensare le plusvalenze al netto delle minusvalenze che emergessero in sede di affrancamento. Se sono state realizzate fino al 31 dicembre 2011, saranno utilizzabili nella misura del 62,5 per cento. L’eccedenza sarà utilizzabile per compensare plusvalenze “non qualificate”, realizzate dal 1° luglio per una quota pari al 76,92% (20%-26%) ovvero per una quota pari al 48,08% (12,5%-26%) qualora si tratti di minusvalenze realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011.
2. quelle che emergessero in sede di affrancamento sono prima di tutto compensate con le plusvalenze da affrancamento e per l’eccedenza sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi “non qualificati” realizzate successivamente al 30 giugno 2014 per una quota pari al 76,92% (20%-26%).

Si sottolinea come per i dividendi derivanti da partecipazione non qualificata, saranno soggetti dal 1° luglio 2014, ad un prelievo (ritenuta a titolo d’imposta del 26%) superiore a quello previsto per i soci qualificati, i quali continueranno ad essere tassati in base alle aliquote IRPEF nel limite del 49,72% dell’importo percepito.

Claudio Contini
Segretario Generale Coordinatore
Commissione Fiscale Nazionale Uppi