SUPERBONUS 110 %: SEMPLIFICAZIONI

Il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, definito anche anche Decreto Semplificazioni, ha visto la luce e contiene, tra l’altro, un articolo completamente dedicato al Bonus 110 %. Trattandosi di un decreto-legga, potrebbe essere, in fase di conversione, essere modificato, ma proviamo ad evidenziare le novità apportate alla normativa in vigore.

Non sarà più necessaria l’attestazione di stato legittimo e gli interventi previsti per l’efficientamento energetico potranno essere realizzati con una CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata).

La nuova norma prevede che gli interventi incentivati con il credito di imposta del 110% «costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila)». Da questo nuovo regime ‘facile’, sono esclusi solo gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Nello specifico:

  • per gli immobili la cui costruzione sia stata completata dopo il 1° settembre 1967, «dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione». Restano quindi esclusi dal beneficio gli abusi totali, sprovvisti del titolo abilitativo originario o di quello che ha sanato l’assenza di un titolo abilitativo originario;
  • per gli immobili precedenti, «è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967»;
  • la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380“.

Secondo i tecnici ministeriali:

  • in questo modo si accelerano gli interventi di efficientamento energetico e antisismico e si eliminano le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni (3 mesi in media per ogni immobile oggetto di verifica);
  • l’eliminazione dell’attestazione di stato legittimo comporta inoltre un risparmio di spesa per adempimenti burocratici stimabile in 110 milioni di euro (da reinvestire in spesa produttiva, ossia in progettazione e realizzazione degli interventi).

 

Superbonus 110%: la decadenza del beneficio

L’art.33, sul finale del comma 1, prevede anche i casi ‘tassativi’ nei quali il beneficio viene perso.

Si dispone che la decadenza dal beneficio fiscale, previsto dall’art.49 del dpr 380/2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  • a) mancata presentazione della CILA;
  • b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Il provvedimento estende l’accesso al Superbonus per gli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche, alle case di cura, agli ospedali, poliambulatori, caserme, collegi e convitti, cioè agli immobili nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

 

Claudio Contini