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Condominio

Condominio, contratto di appalto e danni a terzi

24 Novembre 2014/in Legale /da UPPI Bologna
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Le responsabilità dell’appaltatore, del committente (condominio e amministratore) e del direttore dei lavori.
Cassazione, sentenza 30.09.2014 n. 20557
Un prestigioso palazzo della capitale, infiltrazioni dal tetto e preziosi manoscritti gravemente danneggiati dalla pioggia. Questo lo sfondo della vicenda che ha visto impegnata la Corte di Cassazione alla fine del mese scorso. Il proprietario dell’immobile, nel quale era contenuto l’inestimabile archivio, citava per i danni subiti la ditta appaltatrice alla quale erano stati affidati i lavori di impermeabilizzazione del tetto, l’amministratore del condominio per culpa in vigilando nella sua duplice veste di rappresentante del condominio, e di direttore dei lavori, ed il condominio per culpa in eligendo. Orbene, la Suprema Corte con la sentenza in esame, ha affermato che costituisce pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione la circostanza secondo cui in tema di appalto, è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera o il servizio cui era obbligato. Il controllo e la sorveglianza del committente, invece, si limitano all’accertamento ed alla verifica della corrispondenza dell’opera o del servizio affidato all’appaltatore con quanto costituisce l’oggetto del contratto. In tale contesto una responsabilità del committente (e, quindi, del condominio) risulta configurabile soltanto allorchè si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, tanto che l’appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell’autonomia che normalmente gli compete. E’ stata poi riconosciuta una responsabilità del committente anche quando sia configurabile in capo al medesimo una culpa in eligendo, per avere affidato il lavoro ad una impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche, ovvero in base al generale principio del neminem ledere di cui all’art. 2043 c.c..Quanto poi al ruolo del direttore dei lavori ed alle sue responsabilità, la Suprema Corte ha affermato che questi presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto. Rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonchè l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi (v. sentenze 20 luglio 2005, n. 15255, e 24 aprile 2008, n. 10728). Il direttore dei lavori, in sostanza, assume la specifica funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, vigilando che l’esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità a quanto stabilito nel capitolato di appalto. Da questo, tuttavia, non deriva a suo carico nè una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori imputabile alla libera iniziativa dell’appaltatore, nè un obbligo continuo di vigilanza anche in relazione a profili – tutto sommato marginali – come quello della copertura con teloni di plastica durante i lavori di scopertura e successiva ricostruzione del tetto. E, nel caso sottoposto al vaglio della Corte, questa è stata ritenuta l’esclusiva causa del danno lamentato dall’originario attore che ha portato, per i motivi sopra esposti, a ritenere l’appaltatore esclusivo responsabile dell’esecuzione dei lavori, nonchè dei relativi danni conseguenti a negligenza nell’esecuzione.
Avv. Rosalia Del Vecchio
Delegazione UPPI Castel Maggiore

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