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Garanzia per vizi nella compravendita fra privati

Cosa fare quando il vicino provoca danni?

16 Ottobre 2021/in Legale /da UPPI Bologna
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Molto spesso si verifica nei condomini, che, durante l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione all’interno di appartamenti adiacenti, sovrastanti o sottostanti, si verifichino dei danni, che vanno dalle crepe nei muri, al distacco di intonaco o parziale crollo.

È importante comprendere come comportarsi in questi casi, non poco frequenti, anche al fine di ottenere il risarcimento e il ripristino delle parti danneggiate.

Quando il proprietario si accorge di un simile danno, dovrà informare immediatamente il proprietario dove si svolgono i lavori e l’amministratore di condominio, preferibilmente via mail, così da avere una traccia dell’avvenuto avviso.

Nel caso in cui vi siano cadute di calcinacci, infiltrazioni o altri fenomeni visibili, è opportuno fotografare il danno e lo stato di fatto dell’ambiente, al fine di mostrare il danno allorquando si è verificato.

Se il proprietario non si è fatto sentire, e non si sono ricevute notizie neanche dall’Amministratore di Condominio, è necessario procedere per vie legali; a seguito di formale messa in mora per la richiesta di risarcimento danni, occorrerebbe fare obbligatoriamente un tentativo di negoziazione assistita per cercare di risolvere la controversia, tranne il caso in cui il danno sia quantificato in una somma superiore ai cinquantamila euro.

In caso di mancato accordo, conseguente alla richiesta di negoziazione assistita per il tramite di un legale di fiducia, sarà necessario intraprendere un contenzioso presso le sedi giudiziarie.

L’orientamento prevalente della Corte di Cassazione, ha stabilito che, per i danni arrecati dall’impresa durante la messa in opera degli interventi, deve rispondere il committente (vale a dire, il proprietario dell’unità immobiliare che ha causato i danni al vostro immobile).

Sarà quest’ultimo, a sua volta, a rivalersi sull’impresa. Il committente dei lavori non può invocare la buona fede nei confronti della messa a punto dell’opera da parte dell’impresa edile. In base alla normativa vigente e al sopra citato orientamento della Corte di Cassazione, è obbligato a vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e sul rispetto delle norme tecniche, al fine di non provocare danni ai vicini.

In caso di contestazione, sarà il committente a dover dimostrare l’integrale responsabilità dell’impresa edile. In questo caso, infatti, i danni provocati dovranno essere risarciti dalla ditta edile e non dal proprietario dell’immobile soggetto a ristrutturazione.

È quindi opportuno reperire il nominativo dell’impresa che si occupa dei lavori nella bacheca del Condominio, al fine di informare direttamente e formalmente anche l’impresa che segue i lavori della problematica che stanno causando.

L’impresa edile, a propria volta, coinvolgerà la propria assicurazione.

È importante ricordare che non è possibile agire direttamente nei confronti della Assicurazione dell’impresa di ristrutturazione poiché, al contrario della materia riguardante l’infortunistica stradale nel caso in esame, è necessario far valere i propri diritti nell’ordine sopra elencato (proprietario dell’unità immobiliare da cui provengono i danni, impresa edile che, a propria volta, incaricherà la Compagnia di Assicurazioni.

Qualora non vi sia contestazione sulla responsabilità né da parte del proprietario, né da parte della ditta responsabile, sicuramente la Assicurazione riconoscerà un rimborso, che verrà valutato dai periti incaricati.

Laddove, invece, diventi impossibile raggiungere un accordo sugli importi derivanti dal danno, l’unica soluzione che si potrà prospettare consisterà nell’apertura di una azione giudiziaria nei confronti del committente condomino che ha eseguito i lavori.

Sarà quest’ultimo, quindi, a coinvolgere l’impresa edile che, a sua volta, potrà chiamare la propria Compagnia di Assicurazioni a garanzia del rimborso.

Si precisa che i danni, che possono conseguire ai lavori di ristrutturazione di casa del vicino o del condomino del piano sottostante, possono consistere in crepe sui muri, o sul soffitto, ma anche nel caso in cui vengano toccati i fili della antenna tv o nel caso, ancora più frequente, di infiltrazioni di acqua causate dagli stessi lavori e ciò in quanto, stando a quanto stabilito dal  Codice Civile, essendo ognuno responsabile del danno delle cose che ha in custodia, accertata l’origine del danno e considerando che, ad esempio, nella quasi totalità dei casi le infiltrazioni derivano dalle condutture d’acqua interne ai muri, nei casi di lavori di ristrutturazioni che le danneggiano, toccherà sempre al proprietario di casa che ha effettuato i lavori pagare, sia per il danno causato al vicino, sia per il risarcimento dello stesso.

 

Avvocato Francesca Ursoleo

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