Vizi costruttivi nelle parti comuni

Tutela urgente in caso di danno ad un proprio bene

Nel caso in cui un proprietario tema che da un bene altrui (un edificio, un albero o altra cosa) possa derivargli un danno grave, può attivarsi avanti l’Autorità Giudiziaria con un procedimento urgente, al fine di ottenere una rapida tutela e, quindi, la rimozione del pericolo lamentato.

Il procedimento, rubricato nel Codice civile all’art. 1172 c.c., è l’azione di “Denunzia di Danno Temuto”.

Tale tutela, in realtà può essere attivata non solo dal proprietario, bensì anche dal titolare di un diritto reale (es. usufruttuario) o dal possessore del bene, che risulta minacciato dal pericolo di danno.

Come anticipato, il procedimento è connaturato dall’esigenza di intervenire con urgenza e, pertanto, gode di un iter giudiziario più spedito sia in fase introduttiva (ricorso anziché citazione) sia in fase istruttoria (più deformalizzata e tesa alla celere assunzione degli elementi probatori a suffragio della domanda).

Il Giudice investito del procedimento dovrà accertare l’esistenza del pericolo lamentato (c.d. periculum in mora) e la verosimiglianza del diritto sotteso alla domanda (c.d. fumus boni juris); l’assenza anche di uno solo dei due requisiti appena indicati porterebbe al rigetto della domanda.

Il carattere peculiare del provvedimento in questione può, dunque, essere rinvenuto essenzialmente nella finalità tipicamente cautelare del rimedio, che è quella di prevenire un danno che stia per derivare da una “cosa” e che differisce dall’azione di “denuncia di nuova opera” essenzialmente poiché non presuppone un’attività in corso, ma una situazione concreta che deriva dallo stato attuale di una cosa.

Il primo presupposto che rende esperibile l’azione in commento è la presenza del pericolo di un danno che una cosa possa arrecare ad un’altra cosa, divenendo così irrilevante (ai fini cautelari) il pericolo di danno a un diritto di natura personale (quale per esempio quello all’incolumità fisica).

Risulta necessario che il danno non si sia già verificato, ma vi sia il ragionevole pericolo che si verifichi nel prossimo futuro.

Non è quindi indispensabile che il danno sia certo, essendo sufficiente un timore “attuale” e “probabile”, secondo la valutazione ponderata che darebbe una “persona media”.

È invece essenziale che il danno sia grave, con una valutazione che deve essere effettuata al momento della proposizione di denuncia, e che sia prossimo temporalmente (ovvero, potrebbe verificarsi da un momento all’altro).

Altro indefettibile presupposto per la fondatezza della Denuncia di Danno Temuto è l’altruità della cosa dalla quale promana il pericolo di danno.

In altre parole, la cosa che minaccia il bene oggetto del diritto del ricorrente deve appartenere ad un soggetto estraneo.

La situazione di pericolo che tale azione è tesa ad eliminare risulta conseguente ad uno stato oggettivo e non necessariamente dipendente dalla volontà umana, che può non essere presente direttamente (come nei casi di fatti naturali svincolati dal diretto controllo umano), ma non per questo non ricollegabile alla responsabilità del soggetto denunciato.

La responsabilità del denunciato, infatti, è configurabile anche in presenza di una situazione che, pur potendo derivare da un fattore naturale, può essere scongiurata con l’ordinaria diligenza.

Di conseguenza può sicuramente ritenersi che anche nell’istituto in esame la lesione del diritto o dell’interesse debba pur sempre essere riferita ad una condotta umana.

Contrariamente alla denuncia di una nuova opera, la denuncia di danno temuto non è soggetta a termini di decadenza, proprio in ragione della sua funzione di eliminare un pericolo che è attuale e permane al momento della proposizione della domanda giudiziale.

Ne consegue che può essere legittimamente presentata fino a quando il pericolo è in atto e in maniera indipendente dalla sua decorrenza iniziale.

È bene precisare, infine, che l’azione di danno temuto può essere svolta non solo nei confronti del proprietario, ma può essere esperita anche nei confronti del titolare di un diritto reale o del possessore o comunque di colui che, in ogni caso, abbia la disponibilità del bene da cui si assume che derivi la situazione di pericolo di danno grave, in quanto l’obbligo di custodia e manutenzione sussiste in ragione dell’effettivo potere fisico sulla cosa.

Avv. Marco Perrina