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Il rimborso delle spese urgenti anticipate dal condòmino.

Il rimborso delle spese urgenti anticipate dal condòmino.

13 Novembre 2019/in Legale /da UPPI Bologna
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Un tema spesso dibattuto nelle assemblee condominiali è costituito dal diritto del condòmino a veder rimborsate le spese che avesse dovuto anticipare – almeno a suo dire – nell’interesse del condominio.

Se da un lato esse possono comportare un beneficio patrimoniale a favore della collettività condominiale, dall’altro il legislatore ha ravvisata la necessità, sin dalla prima redazione codicistica, di dettare un principio negativo, che escludesse, sino a prova contraria, il diritto al loro rimborso, salve le condizioni di necessità ed urgenza che dovessero essere comprovate da chi ha sostenuto la spesa.

La questione è disciplinata dall’art. 1134 c.c.

Prima della “Riforma del Condominio”, entrata in vigore il 18 giugno 2013, la (vecchia) norma codicistica, rubricata “Spese fatte dal condomino” disponeva che: “Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.”

Con la nuova normativa, invece, la dicitura “spese fatte dal condomino” scompare sia dalla rubrica che dal testo della norma. Nella rubrica del nuovo art. 1134 c.c., infatti, si parla di “Gestione di iniziativa individuale” del singolo condomino, indicando così non solo un’attività di spesa ma un insieme di attività gestorie, svolte dal singolo condomino in sostituzione dell’amministratore, quasi a voler maggiormente tutelare l’amministratore stesso da interferenze nella gestione dello stabile condominiale.

Il testo dalla nuova norma, parimenti, elimina la vecchia dicitura e dispone che: “Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.”

A differenza di ciò che accade nella comunione, laddove ai sensi dell’art. 1110 c.c. il singolo comunista ha diritto al rimborso delle spese “necessarie” sostenute nell’interesse comune, come dispone letteralmente la norma, nella “trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore”, nel condominio tale diritto al rimborso è negato, allorquando non si tratti di spese urgenti. Ciò, naturalmente, non impedisce al singolo condomino di effettuare spese che ritiene necessarie all’interesse comune, ma nella consapevolezza che tali spese, ove non autorizzate o ratificate dagli organi di gestione del condominio, non saranno rimborsate, se non se ne dimostrerà l’urgenza.

A nulla varrebbe, peraltro, al condomino che avesse anticipato una spesa non urgente nell’interesse comune, lamentare che, in esito a tale esborso, il Condominio avesse beneficiato di un indebito arricchimento. Invero, la Corte di Cassazione nega l’ammissibilità dell’azione generale di arricchimento senza causa, in tale ipotesi, proprio in virtù della tutela alternativa fornita dall’art. 1134 c.c., in caso di spesa urgente o, in caso di spesa non urgente, dal ricorso che ciascun proprietario può presentare all’Autorità giudiziaria, al fine di far ordinare al Condominio inerte di dare corso ad  una spesa necessaria, ma non urgente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1133, 1137 e 1105 c.c. (cfr. Cass. Civ. 9629/1994).

La ratio legis di tale disposizione va individuata, secondo la Suprema Corte, nel motivo per il quale, mentre nell’istituto della comunione i beni comuni costituiscono l’utilità finale del diritto dei partecipanti – i quali dunque, legittimamente, nell’inerzia degli altri comunisti o dell’amministratore, possono chiedere il ristoro delle spese necessarie sostenute a vantaggio del bene comunionale – nella disciplina del Condominio, invece, i beni comuni devono intendersi quali beni strumentali al godimento dei singoli beni individuali, e dunque è disincentivata dalla norma la possibilità per il singolo di interferire nella loro amministrazione (Cass. Civ. n. 20099/2013).

Come anticipato, il contenuto dell’art. 1134 c.c. va riferito ad un principio negativo, che dunque nega al condomino il rimborso delle spese anticipate, salvo che non si tratti di spese urgenti: l’onere della prova graverà pertanto sul singolo condomino, che dovrà dimostrare, nei confronti degli altri comproprietari o del condominio, quali legittimati passivi (Cass. Civ. n. 5256/1980) le caratteristiche non solo di necessità, che come abbiamo visto apparirebbero insufficienti, ma di urgenza delle spese anticipate.

Secondo il pacifico insegnamento della Corte di Cassazione, deve ritenersi urgente la spesa, sostenuta con la diligenza del bonus pater familias, “la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l’amministratore o l’assemblea dei condomini possano utilmente provvedere”. Tale assunto è ribadito in una pronuncia resa mediante Ordinanza n. 13293 del 28.5.2018.

Con tale provvedimento, peraltro, la Suprema Corte interviene sulla questione, in un caso relativo ad un condominio minimo, composto dunque di soli due partecipanti, ribadendo un proprio insegnamento costante anche in caso di condominio piccolo e dunque composto di meno di nove proprietari e privo di amministratore  (v. Cass. Civ. 21015/2015), con il quale ritiene applicabile anche a tale realtà il disposto di cui all’art. 1134 c.c.

È interessante notare come, in quel caso, la vicenda processuale prendeva spunto dalla richiesta, avanzata da uno dei due condomini nei confronti dell’altro, avente ad oggetto il ristoro pro quota delle spese sostenute per il rifacimento della facciata e del tetto condominiale, andati distrutti in seguito ad un incendio. Tuttavia, la Corte di Cassazione, avendo acclarato in fatto come la responsabilità della causazione dell’incendio fosse da ascriversi a quello stesso condòmino che richiedeva il rimborso delle spese e dalla cui proprietà, tuttavia, tale incendio si era sviluppato, ha stabilito che “non può comunque spettare al condomino alcun diritto al riborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, ai sensi dell’art. 1134 c.c., ove l’esigenza di manutenzione e riparazione della stessa abbia trovato la sua causa in una specifica condotta illecita a lui attribuibile e le opere fatte eseguire dal singolo abbiano perciò dato luogo ad una forma di risarcimento del danno in forma specifica”.

In linea generale, in caso di riconoscimento del diritto al rimborso della spesa, il credito del condòmino deve intendersi quale credito di valuta, e non di valore, e come tale maggiorabile degli interessi nella misura legale ma non anche assoggettabile a rivalutazione monetaria (Cass. Civ. 7834/1996).

In conclusione: anticipare spese nell’interesse del Condominio, ove queste non siano indiscutibilmente necessarie ed urgenti, espone il proprietario al rischio di non vedersele rimborsate. Ove ci si trovasse di fronte all’inerzia dell’Assemblea che non deliberasse spese che si ritengono chiaramente necessarie, ma che non abbiano il requisito dell’urgenza – inteso come assenza di pericolo o di danno per cose o persone –  si potrà sempre ricorrere all’Autorità giudiziaria per fare disporre dette spese, senza così esporsi al concreto rischio di un mancato rimborso di quelle che si dovessero anticipare, pur nell’interesse comune.

Avv. Lorenzo Cottignoli

Presidente U.P.P.I. Provinciale Modena

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