Divisione ereditaria di immobili non comodamente divisibili

DIVISIONE EREDITARIA DI IMMOBILI NON COMODAMENTE DIVISIBILI

In tema di divisione ereditaria l’art. 727 c.c. statuisce il principio generale per cui le porzioni da attribuire a ciascun condividente devono comprendere una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità in proporzione all’entità di ciascuna quota, che possono essere pretesi da ciascun condividente in natura (art. 718 c.c.).

Al fine di risolvere i casi in cui i beni oggetto della comunione non consentono di giungere ad una divisione sulla base di detti principi (es. indivisibilità dei beni), il codice civile prevede alcune norme derogative dei suddetti principi.

L’art. 720 c.c., ad esempio, contempla l’ipotesi in cui nell’eredità vi siano immobili “non comodamente divisibili” (e la divisione dell’intera sostanza non possa effettuarsi senza il loro frazionamento).

In questi casi il su citato articolo prevede diversi criteri divisionali, previsti in ordine preferenziale, ovvero: il conferimento per l’intero con addebito dell’eccedenza a uno dei condividenti aventi diritto alla quota maggiore, l’assegnazione nelle porzioni di più coeredi se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione e, infine, qualora non fossero praticabile le prime due soluzioni, la vendita all’incanto.

Concetto  di “non comoda divisibilità”

Risulta ormai pacifico l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la non comoda divisibilità dell’immobile è configurabile qualora non sia possibile procedere alla omogenea divisione prevista dall’art. 718 c.c. anche a discapito di uno solo dei condividenti.

A tale proposito risulta necessario precisare che per indirizzo consolidato della Suprema Corte, in sede di formazione delle porzioni non si richiede un’omogeneità assoluta delle stesse essendo sufficiente che, nell’ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi siano assegnati per l’intero a una quota e altri sempre per l’intero ad altra quota salvi i necessari conguagli.

Il diritto dei condividenti a una porzione in natura di ciascuna delle categorie dei beni in comunione non consiste nell’assegnazione ai condividenti di una quota di beni paritetica per ogni categoria (immobili, mobili e crediti), ma nella proporzionale divisione dei beni  in base al loro valore, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti facenti parte della comunione che possa comportare pregiudizio al diritto dei coeredi e dei condividenti di ottenere una quota dell’asse ereditario corrispondente alla propria quota di eredità.

L’immobile, inoltre, può legittimamente definirsi “non comodamente divisibile” quando il frazionamento dello stesso sia oggettivamente impossibile (es. problemi tecnici eccessivamente gravosi e costosi ) o sia impossibile formare porzioni suscettibili di libero godimento (e cioè senza che il godimento stesso sia gravato da servitù, pesi o limitazioni eccessivi) oppure comporti un notevole deprezzamento del bene (es. incidere sull’originaria destinazione dello stesso).

Il momento dell’accertamento della non comoda divisibilità dell’immobile stabilisce che deve aversi riguardo alla situazione economica e giuridica dei beni al momento della divisione e non a quello dell’apertura della successione.

Infatti, non sempre al momento della divisione i condividenti sono gli stessi chiamati al momento dell’apertura della successione.

Può, infatti, accadere che i chiamati all’eredità o taluni di essi muoiano dopo averla acquistata ma prima della divisione, lasciando non un solo erede (caso in cui – senza dubbio – la divisione si farebbe sempre per capi) ma più eredi.

A tale proposito la Suprema Corte ha ritenuto opportuno precisare che ai fini dell’accertamento della comoda divisibilità o meno degli immobili deve aversi riguardo al numero delle quote che spettavano agli originari chiamati (di primo grado: una quota per ogni capo; o di secondo grado: una quota per ogni stirpe) che abbiano accettato, senza che abbia rilievo il fatto che a uno dei condividenti sia succeduta al momento della divisione una pluralità di soggetti.

Avv.Marco Perrina

Delegazione UPPI San Lazzaro di Savena