SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE EREDITARIA
Il procedimento di scioglimento della comunione ereditaria è finalizzata a far acquisire agli eredi la titolarità esclusiva di una quota dell’asse ereditario.
Il provvedimento di scioglimento, avendo natura dichiarativa e non traslativa, ha effetto retroattivo per ciò che attiene la titolarità dei beni, rimanendo esclusi gli eventuali frutti percepiti dai soggetti partecipanti alla comunione eventualmente incamerati prima dello scioglimento.
Ogni coerede ha diritto di attivarsi per lo scioglimento della comunione ereditaria; tale diritto è imprescrittibile e, pertanto, può essere azionato senza limiti di tempo.
Il diritto di divisione dell’asse ereditario può essere momentaneamente soggetto a sospensione, nei seguenti casi:
– per volontà del testatore, che può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non superiore a cinque anni, oppure quando tutti vi siano eredi minorenni, potendo disporre che la divisione sia sospesa sino a quando non sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato;
– per accordo dei coeredi per un periodo massimo di 10 anni (accordo che deve essere redatto in forma scritta e trascritto nei registri immobiliari);
– per ordine del giudice, per un tempo non eccedente i cinque anni, se l’immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi dei condividenti;
– sospensione legale ex art. 715 cod. civ., quando tra i coeredi vi siano soggetti futuri e incerti (nascituri concepiti e non concepiti, pendenza in giudizio della qualità di figlio legittimo).
Il procedimento giudiziale di scioglimento della comunione ereditaria prevede il litisconsorzio necessario (vale a dire l’obbligatoria citazione in causa) di tutti i coeredi.
Inoltre, nel procedimento in esame, hanno diritto ad intervenire:
– i creditori (privilegiati, ipotecari o chirografi, anche per crediti non scaduti o sottoposti a condizione sospensiva o risolutiva);
– gli aventi causa di uno dei coeredi, ovvero coloro che abbiano acquistato diritti su uno dei beni comuni (l’acquirente di una quota immobiliare, un usufruttuario ecc.).
I creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale devono necessariamente essere chiamati ad intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti.
Il procedimento giudiziale di scioglimento della comunione ereditaria deve essere preceduto dal procedimento di mediazione, che in questo caso è obbligatoria, poiché prevista ex lege come condizione di procedibilità del giudizio.
Il procedimento di mediazione consiste nel tentativo di conciliazione della vertenza insorta fra i condividenti.
Il procedimento di mediazione si svolge presso un organo di mediazione abilitato e necessita della presenza delle parti (o di un loro delegato) e dei rispettivi avvocati.
Il mediatore, che non ha alcun potere giurisdizionale e quindi di coazione sulla volontà delle parti, tenta di agevolare la conciliazione delle diverse posizioni, tramite colloqui congiunti e separati con le parti assistite dai propri avvocati.
In caso di fallimento del tentativo di mediazione, viene redatto un verbale negativo, che determina la conclusione del procedimento di mediazione.
Da quale momento ogni coerede ha diritto di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria.
Il procedimento in esame ha un iter bifasico.
Nella prima fase il Giudice è chiamato a delibare eventuali questioni di giuridiche sul diritto di ogni coerede o sulla consistenza dell’asse ereditario, come per esempio:
– l’entità della quota di ciascun coerede;
– l’eventuale presenza di diritti particolari sui beni oggetto dell’asse ereditario;
– la richiesta di inclusione di alcuni determinati beni nell’asse ereditario, magari intestati ad altri soggetti, ecc.
Risolte le questioni su citatesi può, quindi avere un quadro definito dell’asse ereditario e dei diritti dei condividenti.
La seconda fase del procedimento di scioglimento della comunione ereditaria prosegue con la nomina di un consulente tecnico, che viene incaricato dal Tribunale di stimare i beni oggetto dell’asse ereditario e redigere un progetto di divisione.
Il Consulente Tecnico nominato dal Tribunale, di norma unitamente ai consulenti che ogni parte ha il diritto di nominare in causa, procede quindi alla stima dei beni ed alla redazione di un progetto divisionale secondo le quote di tutti i partecipanti.
Redatto il progetto di divisione e, pertanto, formati i lotti, l’assegnazione può avvenire per accordo fra le parti, per estrazione a sorte o per ordine del giudice con la sentenza definitiva.
Avv. Marco Perrina
Delegazione UPPI San Lazzaro di Savena