Alberi e distanze
Qual è la distanza che si deve tenere dai confini per alberi e siepi, e se sporgono rami e radici sulla mia proprietà cosa posso fare?
Problematiche che tutti prima o poi ci troviamo ad affrontare.
Una prima risposta arriva dal Codice civile che indica le distanze legali degli alberi e delle siepi. L’art. 892 c.c. individua infatti le distanze che il proprietario di un fondo deve rispettare se vuole piantare alberi e/o siepi in prossimità dei confini.
È bene precisare che tali prescrizioni dell’art. 892 c.c. si applicano se non vi sono a livello locale altre norme in deroga.
Dunque, stando a quanto dispone l’art. 892 c.c. gli alberi di alto fusto vanno piantati ad una distanza di almeno 3 metri dal confine tra le due proprietà. Per alberi di alto fusto devono intendersi quelle piante che possono superare i 3 metri di altezza. A titolo esemplificativo il Codice elenca i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili. Sono da considerare ad alto fusto anche gli alberi il cui tronco, pur essendo inferiore ai 3 metri di altezza, si diffonda in rami alti più di 3 metri (Cassazione sentenza n. 3232/2015). Si potranno invece piantare ad una distanza di 1 metro e mezzo gli alberi di non alto fusto e cioè quelli che non raggiungono l’altezza di 3 metri. È di mezzo metro la distanza dal confine per le viti, gli alberi da frutto non più alti di 2 metri e mezzo ed alcune siepi elencate al n. 3 dell’art.892 c.c.
Lo scopo della norma è quello di limitare il diritto a piantare alberi e siepi per tutelare la proprietà del vicino dai possibili danni derivanti dal propagarsi delle radici, dalla caduta delle foglie ovvero dall’immissione di ombra e umidità ed impedire che la parte fuori terra degli alberi riesca di danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità.
La Cassazione ha inoltre precisato che tali distanze previste dall’art. 892 c.c. vanno rispettate anche se gli alberi non sono piantati in terra e si trovano in vasi e contenitori mobili.
Quando vi è un muro sul confine, gli alberi e le siepi potranno sì essere impiantate ad una distanza minore rispetto a quella indicata dall’art. 892 c.c. ma dovranno mantenersi all’altezza massima del muro e ciò perché, innalzandosi al di sopra del muro l’albero/siepe vada ad incidere nuovamente in maniera negativa sulla vista e sulla luce del fondo vicino. Lo stesso non vale per gli altri tipi di recinzione (rete metallica, cancello ecc.) in quanto queste servono solo a delimitare i confini ma non arrecano nessuna diminuzione di luce e/o vista.
Se il vicino non si attiene a queste distanze, abbiamo il diritto di chiedere ed ottenere l’estirpazione della pianta. Tale richiesta deve essere formulata con sollecitudine, infatti qualora il vicino abbia piantato ad una distanza inferiore nella tolleranza del vicino e siano trascorsi 20 anni, questi avrà usucapito il diritto a tenere l’albero ad una distanza inferiore rispetto a quella legale e non potrà più farsi valere il diritto all’estirpazione. L’inizio del termine ventennale per usucapire la servitù costituita dal diritto a tenere l’albero a distanza inferiore a quella prevista dalla legge decorre dal momento del piantamento, ma si estingue se muore o viene eliminato l’albero non essendo possibile una sostituzione dello stesso.
Inoltre, l’art. 896 c.c., invece, dispone che i rami del vicino non possono protendere sino alla nostra proprietà così come le radici. Qualora il vicino abbia invaso la nostra proprietà con i suoi rami se ne potrà chiedere il taglio, e potremmo addirittura recidere noi stessi le radici dell’albero del vicino che giungano sino al nostro fondo. Il diritto a chiedere il taglio dei rami e delle radici non si prescrive mai, non essendo possibile l’usucapione della relativa servitù stando a quanto sinora affermato dalla Cassazione.
Avv. Maria Beatrice BERTI