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DELIBERA CONDOMINIALE: LA COMPETENZA NEI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE

3 Marzo 2022/in Legale /da UPPI Bologna
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L’impugnazione di una delibera condominiale rappresenta la contestazione della decisione assunta dai condomini nella sede istituzionale prevista per assumere le determinazioni afferenti alla vita condominiale.

L’iter giurisdizionale per l’impugnazione prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione avanti un Organismo di Mediazione abilitato, quale condizione di procedibilità per l’azione giudiziale.

In caso di esito negativo del predetto tentativo di conciliazione, il condomino, che intenda ottenere l’annullamento della delibera, deve adire l’Autorità Giudiziaria.

La prima valutazione che pertanto deve essere effettuata è l’individuazione del Giudice competente al quale rivolgere la domanda di annullamento, ovvero se attivare l’azione avanti il Tribunale o il Giudice di Pace, la cui competenza è rispettivamente disciplinata nel codice di procedura civile all’art. 9 c.p.c. ed all’art. 7 c.p.c.

Quanto al primo, l’art. 9 c.p.c. dispone che il Tribunale sia competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice e inoltre ha competenza, oltre a quella esclusiva per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso e per l’esecuzione forzata, in generale per ogni causa di valore indeterminabile.

L’art. 7 c.p.c., invece, prevede che il Giudice di Pace sia competente, oltre che per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore a ventimila euro e per le specifiche ipotesi di competenza per qualunque valore elencate dal comma 3 (cause relative ad apposizione di termini e distanze riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case; cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e altre propagazioni superiori alla normale tollerabilità; e cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali), per tutte le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando la legge non le attribuisce alla competenza di un altro giudice.

Da quanto sopra deriva pertanto che, per le cause di impugnazione di una delibera condominiale, sarà il Giudice di Pace ad essere competente se il valore della causa non sia superiore ad € 5.000,00, qualora invece il valore sia superiore ad €. 5.000,00 la competenza spetterà al Tribunale.

Il problema dell’identificazione del valore della causa afferente all’impugnazione di una delibera condominiale è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza di Cassazione, con orientamenti spesso contrastanti, rivelando pertanto una non immediata e semplice identificazione del valore da attribuire a siffatte azioni.

Se il problema potrebbe non porsi in caso di impugnazione di delibere a causa della denunciata presenza di diverse tipologie di vizi (come per esempio mancato rispetto delle norme sulla convocazione, l’erroneità di una tabella millesimale o l’utilizzo di un bene comune) il cui valore risulta indeterminabile poiché non quantificabile, la problematica si acuisce, invece, nel caso in cui l’impugnazione riguardi somme determinate come, per esempio, una determinata spesa condominiale che nel complesso superi l’importo di €. 5.000,00, ma che grava sul singolo condomino impugnante (che ovviamente è chiamato a corrispondere solo la propria quota millesimale) in un importo inferiore ad € 5.000,00.

Nei casi su citati, la giurisprudenza maggioritaria propende per la competenza del Giudice di Pace, in quanto considera rilevante non l’importo complessivo della delibera impugnata, ma quello della sola quota di competenza, vale a dire la singola obbligazione del condomino che impugna la delibera.

Tale orientamento pone l’accento sull’oggetto della decisione invece che alla questione di cui si discute, ovvero, in altre parole, anche se il condomino agisce per sentire dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, bisogna fare riferimento all’importo contestato relativamente alla sua sola singola obbligazione e non all’intero ammontare che risulta dal riparto approvato dall’assemblea di condominio (Cassaz. Ord. n.24748/2019; Cassaz. Ord. n. 21227/2018; Cassaz. Ord. n. 16898/2013).

V’è da segnalare, però, che molto recentemente, la stessa Corte Suprema di Cassazione, diverge per certi versi dall’orientamento maggioritario descritto e con la Ord. n. 19250/2021 afferma che “La domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega l’attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell’intera deliberazione e dunque all’intero ammontare della spesa, giacché l’effetto caducatorio dell’impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l’annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro”.

Tale ultimo arresto giurisprudenziale sembra fare riaffiorare un orientamento più risalente nel tempo (Cassaz. Ord. 12 n. 17278/2011; Cassaz. Ord. n. 1201/2010), ma forse più ponderato, secondo il quale, ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia che abbia ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio:

– se il condomino contesti il proprio obbligo di pagamento eccependo l’invalidità della deliberazione assembleare, contestando, pertanto, la stessa delibera nella sua totalità, la competenza si dovrà determinare con riguardo al valore dell’intera spesa deliberata;

– se il condomino, invece, lamenta l’insussistenza della propria obbligazione, per qualsiasi titolo diverso dall’invalidità dell’intera delibera, il valore della causa dovrà essere determinato in base al solo importo contestato, perché la decisione non implica appunto una pronuncia sulla validità della delibera di spesa nella sua globalità.

Avv. Marco Perrina

Delegazione UPPI San Lazzaro di Savena

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