La comunione legale dei beni
La comunione dei beni diventa il regime patrimoniale legale della famiglia con la riforma di cui alla legge 19.05.1975 n. 151.
Dopo un iniziale accoglimento favorevole della comunione legale da parte delle coppie italiane, che nel 1976 avevano optato per il regime di separazione in misura inferiore all’1%, anno dopo anno è continuamente aumentata la quota di coloro che, al momento della celebrazione delle nozze, hanno optato per il regime separatista. Sono inoltre aumentati gli abbandoni del regime legale effettuati, per così dire, “in corso d’opera”, dai coniugi che avevano scelto la comunione.
Dal 1976 al 1991 la quota degli sposi che hanno scelto la separazione dei beni è passata dall’1% al 40%, poi al 50% e addirittura al 69%. Questo soprattutto nell’Italia settentrionale; nelle regioni meridionali hanno scelto la separazione dei beni il 30% degli sposi.
Il disfavore per la comunione legale è conseguenza della problematicità dell’Istituto.
I problemi attengono non tanto alla individuazione dei beni che cadono in comunione legale immediata e alla individuazione dei beni della comunione de residuo (quella comunione meramente residuale e differita che viene a formarsi all’atto stesso dello scioglimento del regime legale), ma alla rigidità dell’Istituto; le norme che disciplinano la comunione legale non sono derogabili neppure per concorde volontà delle parti.
Anche l’individuazione dei beni della comunione immediata è stata comunque fonte di contrasti giurisprudenziali.
Basti pensare alla problematica degli acquisti a titolo originario (usucapione, accessione).
Possono i beni acquistati per usucapione o per accessione cadere in comunione o cadono in comunione solo gli acquisti a titolo derivativo?
Sentenza storica in materia di accessione: Sez. Unite 27.01.96 n. 651.
E ancora: per anni la giurisprudenza di Cassazione ha ritenuto che la comunione legale tra i coniugi di cui all’art. 177 c.c. riguardasse gli acquisti, cioè gli atti implicanti l’effettivo trasferimento della proprietà della “res” o la costituzione di diritti reali sulla medesima (vedi Cass. 18.2.99 n. 1363; Cass. 4.3.03 n. 3185; Cass. 1.4.03 n. 4959), non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi.
Poi la Cassazione, con sentenza del 9.10.2007 n. 21098, ha affermato che anche i crediti – così come i diritti a struttura complessa, come i diritti azionari – in quanto “beni” ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 c.c., sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell’art. 177 c.c. poste dall’art. 179 c.c. (nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto costituenti oggetto della comunione i titoli obbligazionari acquistati da un coniuge con proventi della propria attività personale).
Per quanto riguarda i mezzi di tutela dei beni della comunione legale offerti a ciascun coniuge, l’articolo 184 c.c. prevede il termine di un anno per richiedere l’annullamento degli atti che riguardano beni immobili compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro. La Corte Costituzionale con sentenza n. 17.3.88 n. 311 ha ritenuto legittimo tale breve termine; a ciò aggiungasi, che la Corte di Cassazione, con sentenza 16099/2003, ha ritenuto non applicabile l’art. 1442 u.c. c.c. secondo cui l’annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto anche se è prescritta l’azione per farla valere.
Per quanto riguarda l’individuazione, al momento dello scioglimento della comunione legale, dei beni della comunione de residuo (quella comunione meramente residuale e differita che viene a formarsi all’atto stesso dello scioglimento del regime legale a condizione che i beni che ne formano oggetto non siano stati consumati prima di tale momento) diversi sono stati nel tempo gli orientamenti della Corte di Cassazione sul punto. Secondo un primo orientamento costituiscono oggetto della comunione “de residuo” tutti i redditi percetti e percipiendi rispetto ai quali il titolare dei redditi stessi non riesca a dare la prova che o sono stati consumati per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione (Cass. 10.10.1996 n. 8865). L’ultimo orientamento esclude dalla comunione legale i proventi dell’attività separata svolta da ciascun coniuge e consumati anche per fini personali in epoca precedente allo scioglimento della comunione (Cass. 7.2.06 n. 2597).
A proposito della divisione della comunione legale ( con i previsti rimborsi e restituzioni) è interessante la possibilità riconosciuta al giudice – Trib. dei Minori – di costituire a favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro coniuge (Cass. 9.4.94 n. 3350).
Avv. Sabina Bonazzelli
Consulente legale UPPI