I reati edilizi
La giurisprudenza della Cassazione ha sempre mostrato grande interesse al tema dell’abusivismo edilizio e dei reati che da tale fenomeno traggono origine.
In generale, l’opera edilizia abusiva identifica qualsiasi edificio o costruzione, o parte, o in senso più ampio, quell’assetto urbanisticamente significativo, risultato dell’attività umana,che contrasta con le regole poste con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o con altre norme giuridiche, sì che non dovrebbe esistere nel luogo in cui si trova, o non dovrebbe avere la tipologia, la destinazione, la superficie, la cubatura, l’altezza, l’aspetto che invece ha.
Parimenti, l’attività edilizia abusiva è quell’attività di edificazione o, in senso più ampio, di modifica dell’assetto del territorio, che non dovrebbe essere compiuta, perché non è stata preventivamente consentita dall’autorità che dispone del relativo potere.
La legge cui fare riferimento è il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 380/2001), che contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia.
All’art. 44 della suddette legge sono elencate le sanzioni penali irrogate in caso di violazioni. Perciò, salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l’ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
c) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La msentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.
In considerazione del dettato di tale norma, grande risalto ha avuto la questione circa il comportamento successivo di colui che, dopo aver eseguito un’opera abusiva, si è poi prodigato per sanarla, ad esempio attraverso la sua demolizione. In particolare, se tale condotta successiva possa rilevare ai fini dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis codice penale, introdotta dal D. Lgs. n. 28/2015.
Principio ispiratore della nuova causa di non punibilità è che quando l’offesa sia tenue e segua ad un comportamento non abituale, lo Stato rinuncerà ad applicare una pena per attuare una tutela risarcitoria e/o restitutoria tipicamente civile. Essa trova applicazione nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena.
Dunque, con specifico riferimento alle violazioni edilizie, l’esclusione della punibilità non può fondarsi sul mero dato della consistenza dell’intervento edilizio non autorizzato, che costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, l’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l’impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell’intervento.
Data l’ampiezza dei parametri su cui fondare il giudizio di esclusione, si è quindi posto il problema di quale importanza rivesta il comportamento successivo, anche in ottica di esclusione dell’abitualità alla commissione di reati.
Sul punto, si fronteggiano due orientamenti. Il primo che nega una rilevanza alla condotta tenuta successivamente al reato, dovendosi solo tenere conto dell’offensività unitaria e del danno cagionato dall’abuso. Il secondo, invece, maggiormente garantista, che assegna importanza alla demolizione ed eliminazione del danno provocato, attraverso il ripristino dello status quo.
L’anno si è aperto con un’interessante pronuncia della Cassazione, la n. 4123 del 2018, che sposa quest’ultimo indirizzo. Difatti, alla luce di tale pronuncia, chi rimuove gli effetti dannosi del reato non può certamente ritenersi dedito ad un comportamento delinquenziale abituale.
Avv. Maria Beatrice Berti
Delegazione UPPI IMola