Conflitto tra conviventi, mantenimento dei figli e alimenti
Che cosa accade quando i conviventi, genitori di figli minori, pongono fine alla loro relazione?
Quali norme soccorrono nel caso di conflitto tra le parti?
L’ex convivente ha il diritto ad ottenere un mantenimento o gli alimenti dal partner?
Sono queste le domande alle quali ha risposto il Tribunale di Milano con una interessante pronuncia che rappresenta una sorta di vademecum su come intraprendere le azioni più opportune per risolvere la crisi familiare.
Anzitutto, il Tribunale ha operato una fondamentale distinzione tra le due questioni maggiormente rilevanti: il mantenimento dei figli, da una parte, e l’eventuale diritto agli alimenti del convivente, dall’altra.
La pronuncia in questione chiarisce che le due domande non possono essere proposte nel medesimo giudizio: la trattazione simultanea delle due questioni rischierebbe di rallentare la controversia minorile alla quale il Legislatore riserva un regime accelerato e semplificato.
La domanda per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori (affido e mantenimento) deve essere proposta innanzi il Tribunale (competente funzionalmente) tramite ricorso (si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile). Il tribunale provvede in composizione collegiale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente.
Quanto poi alla domanda che il convivente può avanzare in proprio occorre evidenziare quanto segue.
Al convivente non spetta alcun diritto al mantenimento.
La legge 76 del 2016 rubricata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone delle stesso sesso e disciplina delle convivenze” ha riconosciuto al convivente solo il diritto agli alimenti in presenza di determinate condizioni che esamineremo di seguito.
La domanda per gli alimenti, dunque, deve essere proposta innanzi il Tribunale tramite atto di citazione: la competenza spetta al giudice ordinario in composizione monocratica, senza intervento del PM. La controversia in materia di alimenti è regolata dalle norme di diritto sostanziale di cui agli artt. 433 e ss c.c. e dalle norme processuali di cui agli artt. 163 e ss c.p.c.
Vediamo ora quali sono le condizioni che debbono sussistere per proporre fondatamente la domanda in questione, alla luce della nuova legge sopra citata.
- Quando l’ex convivente ha diritto agli alimenti?
L’art. 1 comma 65 legge 76/2016 prevede che in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
- Per quanto tempo?
Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
- In quale misura?
Nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438, secondo comma, del codice civile che così statuisce: “essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale”.
- Se vi sono altri familiari sussiste egualmente l’obbligo del convivente a prestare gli alimenti?
L’obbligo alimentare del convivente è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.
L’obbligo incombe sull’ex convivente soltanto qualora il richiedente abbia prima esperito, senza successo o per impossibilità, richiesta nei confronti di tutti i soggetti elencati dall’art. 433c.c. e quindi, ove presenti, coniuge, figli anche adottivi, genitori, ascendenti, adottanti, generi e nuore, suocero e suocera. I conviventi, infatti, hanno la precedenza unicamente sui fratelli, fanalino di coda dell’elencazione tassativa di cui all’articolo citato.
Ricordiamo ulteriormente che in ogni caso, e con precedenza su ogni altro obbligato, il donatario è tenuto a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione remuneratoria (art. 437 c.c.). Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.
- La richiesta di alimenti può essere avanzata da tutti gli ex-conviventi?
No. La domanda alimentare può essere proposta soltanto per quelle convivenze che siano cessate dopo il 5 giugno 2016, data di entrata in vigore della predetta legge sulle convivenze.
“ Il diritto alimentare, infatti, nella convivenza di mero fatto, sorge nel momento in cui si verifica lo stato di bisogno e coincide, dunque, con la cessazione del legame. […] Se la convivenza ha avuto termine prima del 5 giugno 2016, un diritto sostanziale di alimenti nemmeno è previsto dalla legge vigente ratione temporis”.
Il diritto agli alimenti nella vigenza della nuova legge potrà però essere richiesto anche se la convivenza non era stata formalizzata con la dichiarazione anagrafica prevista all’articolo 1 comma 37 legge 76/2016.
Riassumendo…
Mantenimento dei figli | Alimenti ex convivente |
Norme applicabili: Art. 337 bis c.c. e seguenti | Art. 433 c.c. e seguenti |
Atto introduttivo: Ricorso art. 737 c.p.c. | Citazione art. 163 c.p.c. |
Competenza: Tribunale collegiale in camera di consiglio | Tribunale in composizione monocratica |
Intervento pubblico ministero | / |
Le due domande non possono essere proposte nello stesso giudizio |
Avv. Rosalia Del Vecchio
Delegazione UPPI Castelmaggiore – Granarolo dell’Emilia – Argelato