IL TESTAMENTO OLOGRAFO Guida pratica
Il testamento “olografo” deve essere scritto interamente a mano dal testatore; contravvenendo a questa disposizione, come sancito dall’ art. 606 del codice civile, si ha la nullità dell’ atto e pertanto non è valido il documento scritto col computer o a macchina da scrivere, anche se datato e sottoscritto. Il legislatore fissa questa rigida norma a tutela della volontà del testatore che, qualora fosse espressa con mezzi meccanici sarebbe molto più facile da alterare, mentre è evidente come sia necessario salvaguardare le volontà testamentarie prevedendo che le stesse debbano essere espresse “di pugno”, con la propria grafia. Si sono posti dei casi in giurisprudenza in cui si ha avuto modo di chiedersi se un testamento olografo scritto in stampatello e non con la consueta grafia del testatore, integrasse il requisito di olografia; sebbene a tale quesito sia stata data risposta affermativa (App. Torino, 19.12.2000) appare prudenziale redigere il testamento olografo con la propria scrittura abituale, avendo cura di scrivere in modo chiaro e leggibile.
Il testamento olografo deve essere sottoscritto dal testatore al termine delle disposizioni, e possibilmente subito dopo le stesse, “in calce” alle medesime. Qualora il documento redatto consti di più di una pagina (non facciata) è opportuno che il testatore sottoscriva ogni pagina dell’atto al fine di evitare qualsiasi possibilità di censura giudiziale per difetto di sottoscrizione. A tale proposito si ricorda come le pronunce giurisprudenziali della Suprema Corte si siano espresse nel senso della necessaria riconducibilità delle volontà testamentarie contenute nel documento al testatore (Cass. Civ. Sez.II, 16186/03), e il difetto di tale requisito determinerà senz’altro la nullità del testamento, come del resto previsto all’articolo 606 del codice civile. La giurisprudenza ha ritenuto valida anche la sottoscrizione con il solo pseudonimo, ma è evidente che sia preferibile sottoscrivere con il proprio nome e cognome anagrafico, in modo da rendere facilmente determinabile l’identità del testatore.
Il testamento olografo deve essere datato dal testatore, di suo pugno, e la giurisprudenza ha avuto modo di sancire come la datazione scritta anche soltanto non di pugno del testatore determini l’annullabilità del testamento, come previsto dallo stesso articolo 606 del codice civile. La data deve essere comprensiva di giorno, mese ed anno, ma la giurisprudenza ha ritenuto valide datazioni cosiddette “per relationem”, come ad esempio “Il giorno di Natale 2005”; il principio è quello di salvaguardare la volontà testamentaria, che deve essere ritenuta non viziata ove la data sia ricostruibile per relationem, attraverso fatti noti; nell’esempio di cui sopra è evidente e noto a tutti come il giorno di Natale del 2005 fosse il 25 dicembre dello stesso anno.
Dopo aver brevemente trattato dei requisiti di forma del testamento olografo, è opportuno fare un breve cenno sulle disposizioni testamentarie: per chi non è un tecnico del diritto non è infatti facile, superato l’ostacolo dei requisiti di forma, disporre validamente ed efficacemente attraverso un testamento.
Le disposizioni si dividono fondamentalmente in due specie: ai sensi dell’articolo 588 del codice civile, ove siano a titolo particolare sono denominate “legati” ed attribuiscono la qualità di “legatario“, ove siano a titolo universale attribuiscono la qualità di erede. Bisogna tuttavia precisare che anche disponendo di tutti i propri beni a titolo particolare, attraverso una serie di legati, il testatore avrà degli eredi: l’apertura di una successione determinerà necessariamente che gli eredi subentrino nelle posizioni del testatore, anche in difetto di parenti entro il sesto grado, infatti, l’articolo 586 del codice civile sancisce come “in mancanza di altri successibili l’eredità sarà devoluta allo Stato”.
Cosa succederà dunque se il testatore disponga di alcuni suoi beni a titolo particolare senza istituire erede alcuno?
In questo caso si aprirà la successione legittima e l’eredità del testatore sarà devoluta ai sensi degli articoli 565 e seguenti del codice civile (fatte salvi naturalmente i legati disposti). Per questo motivo sarà sempre opportuno che un testamento, ove non esistano precedenti volontà testamentarie, inizi con l’istituzione d’erede e prosegua con le disposizioni a titolo particolare.
In presenza di volontà testamentarie anteriori, è invece opportuno, sempre nell’ipotesi il testatore voglia con il redigendo testamento disciplinare tutti gli aspetti della propria successione, revocare le precedenti disposizioni testamentarie. La revocazione delle precedenti disposizioni testamentarie è consigliabile al fine di evitare dubbi interpretativi sulle proprie volontà, facendo quindi operare le disposizioni di legge previste agli articoli 679 e seguenti del codice civile.
Esistono soggetti ai quali la legge riconosce il titolo di legittimari, con annessi particolari diritti sulla successione non solo del testatore, ma anche di chi muoia senza aver disposto delle proprie sostanze per testamento. L’elencazione di tali soggetti è contenuta nell’articolo 536 del codice civile: essi sono il coniuge, i figli e gli ascendenti.
La dottrina e la giurisprudenza hanno analiticamente avuto modo di precisare come la successione necessaria, quella dei cosiddetti legittimari, non sia un terzo tipo di successione rispetto a quella legittima e a quella testamentaria: ai sensi dell’articolo 457 del codice civile infatti la successione si devolve o per legge o per testamento, la successione dei legittimari è soltanto una particolare forma di tutela a favore di questi ultimi in relazione alla posizione che essi ricoprono rispetto al de cuius.
Al legittimario sono riconosciute dal legislatore delle quote di eredità da calcolarsi in base a quanto disposto dall’articolo 556 del codice civile, non sull’eredità, ma sul patrimonio del testatore, con riguardo ai meccanismi dello stesso articolo, ma non solo, ove l’eredità sia incapiente per la soddisfazione dei diritti del legittimario, lo stesso potrà agire in riduzione anche avverso alle donazioni precedentemente perfezionate in vita dal de cuius, seppure si fosse trattato di donazioni cosiddette “indirette”, ed eventualmente anche in restituzione nel caso trattasi di donazioni non indirette.
Per i suesposti motivi è sempre opportuno tenere conto, nella redazione del testamento, della posizione dei legittimari: gli stessi, qualora siano lesi nella porzione a loro riservata dalla legge, potranno infatti agire contro i propri coeredi ai sensi degli articoli 553 e seguenti: il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione darà luogo ad un cosiddetto “accertamento costitutivo”, che renderà il legittimario erede nella quota a lui devoluta ai sensi degli articoli 536 e seguenti del codice civile.
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Claudio Contini