• Collegamento a Facebook
  • Collegamento a X
  • Servizi
  • Convenzioni
  • Iscriviti
  • Abitare informati
Tel 051.232790 - 051.222258 | email: info@uppi-bologna.it
UPPI Bologna
  • Home
  • UPPI
    • Servizi
    • Convenzioni
    • Iscriviti
    • Comunicati stampa
  • Settori
    • Legale
    • Fiscale
    • Tecnico
  • Contatti
  • Services provided to associates
  • Fare clic per aprire il campo di ricerca Fare clic per aprire il campo di ricerca Cerca
  • Menu Menu
Tutela degli eredi legittimari: l’azione di riduzione

TUTELA DEGLI EREDI LEGITTIMARI: L’AZIONE DI RIDUZIONE

29 Maggio 2019/in Legale /da UPPI Bologna
Difendi la tua casa, iscriviti all’UPPI!

La successione legittima e la successione testamentaria possono concorrere tra loro. La successione legittima si fonda sul rapporto di famiglia che unisce l’ereditando e gli eredi.

In questo vincolo familiare risiede la giustificazione sociale dell’acquisto dell’eredità, il titolo legislativamente valutato come idoneo all’acquisto, per successione ereditaria, del patrimonio altrui.

Il rapporto familiare è assunto in senso molto ristretto nella successione necessaria (ovvero limitato al coniuge, ai discendenti e agli ascendenti); diversamente nella successione legittima risulta in senso molto ampio (ovvero a favore dei parenti fino al sesto grado).

Mentre nel primo caso lo stretto rapporto di famiglia è concepito dalla legge come costitutivo di un diritto alla successione sottratto al potere dispositivo dell’ereditando, nel secondo caso, invece, il vincolo familiare è concepito come titolo per la successione, che opera solo in mancanza di una diversa disposizione dell’ereditando.

Pertanto, se la persona muore senza aver fatto testamento (oppure se il testamento risulta invalido), i beni ereditari andranno ai parenti, secondo il seguente ordine di successione:

1. se ci sono figli, legittimi o naturali o adottivi, i beni vanno a loro in parti uguali; al coniuge, se ancora in vita, va metà del patrimonio oppure un terzo a seconda che concorra con un figlio o con più figli;

2. se non ci sono figli, due terzi vanno al coniuge e un terzo a genitori, fratelli e sorelle; in mancanza di genitori, fratelli e sorelle, andrà tutto al coniuge;

3. se non ci sono né figli né coniuge superstite, succedono i genitori, i fratelli e le sorelle legittime; se mancano i genitori andrà tutto ai fratelli e alle sorelle; se mancano i fratelli e le sorelle, andrà tutto ai genitori;

4. se nessuno di costoro sia sopravvissuto, i beni vanno ai parenti, senza distinzione di linea (diretta o collaterale)

Ciascun grado esclude il successivo, vale a dire che se ci sono parenti di terzo grado essi succedono, in parti uguali fra loro, con esclusione dei parenti entro il quarto grado e così via, (si tenga però presente che con queste concorrono le norme sulla rappresentazione: così, se una sorella è premorta, succedono i figli della sorella, in concorso con gli altri successibili dello stesso ordine – i fratelli, i genitori ecc. – e se mancano altri successibili dello stesso ordine, tutto andrà ai figli della sorella premorta).

Quando, infine, non ci sono parenti entro il sesto grado, e non ci sono neanche sorelle e fratelli naturali dell’ereditando, i beni vanno allo Stato che li acquista senza bisogno di accettazione; non può rinunciarvi, ma risponde dei debiti ereditari solo entro il valore dei beni ereditati, in conformità delle norme che regolano gli effetti dell’accettazione con beneficio di inventario.

Secondo la formulazione dell’art. 536, i legittimari sono “le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione”, anche contro la volontà espressa dal defunto in atti di donazione o in un testamento.

Pertanto, se l’ereditando ha un coniuge o ha discendenti o ascendenti, una quota dell’eredità è riservata a costoro, anche contro la sua espressa volontà.

Questa quota, che corrisponde a una frazione aritmetica del patrimonio ereditario, è detta di riserva o legittima; mentre al resto del patrimonio ereditario, del quale il de cuius poteva liberamente disporre per atto di liberalità, si dà il nome di quota disponibile.

La quota disponibile e, quindi, la riserva si calcolano detraendo dal valore del patrimonio relitto i debiti, ma aggiungendovi le donazioni elargite dal testatore in vita (relictum più donatum), secondo le regole sulla collazione.

Questa operazione, cui si dà il nome di riunione fittizia, ha la funzione di accertare se l’ereditando, donando in vita i propri beni, abbia pregiudicato diritti dei c.d. legittimari.

L’azione di riduzione

Prima dell’apertura della successione, i futuri successibili non hanno alcun diritto sul patrimonio del parente, né come pretesa sull’eredità, né come aspettativa giuridica.

La condizione di legittimario, dunque, assume rilevanza in ogni suo aspetto soltanto al momento dell’apertura della successione, poiché solo allora può evidenziarsi una lesione di legittima: di conseguenza, potrà aprirsi la successione necessaria (come effetto della dichiarazione di inefficacia, a seguito dell’esperimento dell’azione di riduzione, delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni lesive).

Quanto ai diritti spettanti al legittimario, egli è, innanzitutto, titolare dell’azione di riduzione, che costituisce un diritto potestativo.

L’ “azione di riduzione”, consta in realtà di tre azioni distinte e autonome, se pur strettamente connesse:

– l’azione di riduzione in senso stretto, volta a far dichiarare l’inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che, eccedendo la quota disponibile, abbiano leso la quota riservata dalla legge ai singoli legittimari;

– l’azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni lesive;

– l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti, volte a far recuperare al patrimonio del legittimario i beni – in possesso, rispettivamente, dei destinatari delle disposizioni lesive o di terzi acquirenti – oggetto delle disposizioni lesive rese inefficaci dall’azione di riduzione.

È pacifico che l’azione di riduzione sia un’azione di accertamento costitutivo, perché in giudizio si accerta l’esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell’azione, e dall’accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l’integrazione della quota a lui riservata.

Quanto alle distinzioni tra azione di riduzione e azione di restituzione giova precisare che l’effetto costitutivo dell’azione di riduzione si esaurisce nel rendere inefficaci le disposizioni lesive nei confronti dei legittimari che l’abbiano chiesta, e nella misura occorrente per reintegrare la quota agli stessi riservata.

Successivamente il legittimario, nella sua qualità di erede, agirà contro i beneficiari delle disposizioni lesive (o i terzi acquirenti) per ottenere la condanna giudiziale alla restituzione dei beni oggetto della sentenza di riduzione; l’azione di restituzione non costituisce, quindi, la fase esecutiva dell’azione di riduzione.

L’azione di restituzione può, comunque, essere proposta unitamente all’azione di riduzione, come domanda accessoria di quest’ultima e per il caso di accoglimento della stessa.

Avv. Marco Perrina

Delegazione UPPI San Lazzaro di Savena

Altri articoli che potrebbero interessarti:

  • Successione e quote testamentarie
    SUCCESSIONE E QUOTE TESTAMENTARIE
  • Il testamento olografo guida pratica
    IL TESTAMENTO OLOGRAFO Guida pratica
  • Contratto di locazione in caso di separazione o divorzio
    CONTRATTO DI LOCAZIONE IN CASO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO
  • Successioni e testamenti nell' era della pandemia
    SUCCESSIONI E TESTAMENTI NELL' ERA DELLA PANDEMIA
Difendi la tua casa, iscriviti all’UPPI!
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
https://www.uppi-bologna.it/wp-content/uploads/2020/10/Tutela-degli-eredi-legittimari-lazione-di-riduzione.jpg 853 1280 UPPI Bologna https://www.uppi-bologna.it/wp-content/uploads/2023/05/Logo-UPPI-2023-1030x412.png UPPI Bologna2019-05-29 16:17:192020-12-14 08:37:58TUTELA DEGLI EREDI LEGITTIMARI: L’AZIONE DI RIDUZIONE

Cerca nel sito

Search Search

Cerca per categorie

Scegli un argomento:

Orientamento dei giudici (24)

Ultime notizie

  • PER NON PAGARE L’IMU SI PUO’ COSTITUIRE IL DIRITTO DI ABITAZIONE SENZA INTERVENTO DEL NOTAIO 18 Maggio 2026
  • TASSAZIONE SUI CANONI DI LOCAZIONE E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 17 Aprile 2025
  • CEDOLARE SECCA: INCERTEZZA GIURIDICA PER I PROPRIETARI IMMOBILIARI 17 Aprile 2025
  • Affitti sociali diffusi, la proposta alla Camera dei piccoli proprietari 17 Aprile 2025
  • IL TAGLIO AI BONUS FISCALI PER LA RISTRUTTURAZIONE CAUSERÀ DANNI A CASCATA 2 Gennaio 2025

Seguici su Facebook

X Logo X Logo Seguiresu X
UPPI Bologna @Twitter
© UPPI Bologna - Via San Lorenzo, 20/C - 40122 Bologna (BO) - CF & P. IVA 91383770376
  • Collegamento a Facebook
  • Collegamento a X
  • Uppi
  • Servizi
  • Iscriviti
  • Contatti
  • Privacy
  • Cookie
  • ENGLISH VERSION
Collegamento a: La legittimazione del singolo condomino Collegamento a: La legittimazione del singolo condomino La legittimazione del singolo condominoLa legittimazione del singolo condominoCollegamento a: Locazioni brevi e locazioni di natura transitoria Collegamento a: Locazioni brevi e locazioni di natura transitoria Locazioni brevi e locazioni di natura transitoriaLocazioni brevi e locazioni di natura transitoria
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto
My Agile Privacy®
✕

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare. 

Accettando, sei consapevole che i tuoi dati personali possono essere raccolti allo scopo di personalizzare e misurare l'efficacia della pubblicità. 

Inoltre, questo sito installa Google Analytics nella versione 4 (GA4) con trasmissione di dati anonimi tramite proxy. 

Prestando il consenso, l'invio dei dati sarà effettuato in maniera anonima, tutelando così la tua privacy. 

AccettaRifiutaPersonalizza
Consenso / Visualizza la Cookie Policy

Impostazioni privacy

Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito.
Visualizza la Cookie Policy Visualizza l'Informativa Privacy

My Agile Pixel® – Google AnalyticsSempre Abilitato

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland Limited (“Google”). Google Ireland Limited è di proprietà di Google LLC USA. Google utilizza i Dati Personali raccolti per tracciare ed esaminare l’uso di questo sito, compilare report sulle sue attività e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.

Per garantire una maggiore aderenza al GDPR in merito al trasferimento dei dati al di fuori dell'UE, è opportuno effettuare tale trasferimento esclusivamente in forma anonima. È importante sottolineare che la semplice anonimizzazione non offre un livello di protezione sufficiente per i dati personali esportati al di fuori dell'UE. Per questo motivo, i dati inviati a Google Analytics, e quindi potenzialmente visibili anche al di fuori dell'UE, potranno essere resi anonimi attraverso un sistema di proxy denominato My Agile Pixel. Questo sistema potrà sostituire i tuoi dati personali, come l'indirizzo IP, con informazioni anonime che non sono riconducibili alla tua persona. Di conseguenza, nel caso in cui avvenga un trasferimento di dati verso Paesi extra UE o negli Stati Uniti, non si tratterà dei tuoi dati personali, ma di dati anonimi.

I dati inviati vengono collezionati per gli scopi di personalizzazione dell'esperienza e il tracciamento statistico. Trovi maggiori informazioni alla pagina "Ulteriori informazioni sulla modalità di trattamento delle informazioni personali da parte di Google".

Consensi aggiuntivi:

Ad Storage
Ad Storage
Definisce se i cookie relativi alla pubblicità possono essere letti o scritti da Google.
Ad User Data
Ad User Data
Determina se i dati dell'utente possono essere inviati a Google per scopi pubblicitari.
Ad Personalization
Ad Personalization
Controlla se la pubblicità personalizzata (ad esempio, il remarketing) può essere abilitata.
Analytics Storage
Analytics Storage
Definisce se i cookie associati a Google Analytics possono essere letti o scritti.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook servono per interagire con il social network Facebook e sono forniti da Facebook Ireland Ltd.

Luogo del trattamento: Irlanda - Privacy Policy

GDPR Cookie Banner by My Agile Privacy®