SUCCESSIONI E TESTAMENTI NELL’ ERA DELLA PANDEMIA
In questo periodo di incertezza ed angoscia causate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, molte famiglie si trovano a dover affrontare passaggi generazionali non solo dolorosi, ma spesso inaspettati e non facilmente gestibili, vista la situazione di grande emergenza che stiamo vivendo.
E’ tuttavia da tener presente che anche in materia successoria, così come avvenuto per altri aspetti tributari, il legislatore è appositamente intervenuto. Fatta eccezione per ipotesi urgenti e contingenti, dettate soprattutto da scadenze prossime o necessità economiche impellenti, è stato possibile posticipare l’ avvio della parte burocratica relativa ad una successione.
Le norme dettate dal Codice Civile, nel libro II “Delle Successioni”, e dal Decreto legislativo n. 346/1990, in materia di “Imposte sulle successioni e donazioni”, prevedono termini relativamente lunghi per espletare l’intera procedura successoria e quindi, almeno in questo frangente, è opportuno non farsi prendere dall’ansia legata alle tempistiche burocratiche.
Andiamo con ordine e iniziamo ad analizzare i termini per il pagamento dell’imposta di successione, per poi passare, più in generale, ai termini per accettare l’eredità.
I soggetti tenuti ai sensi di legge a versare l’imposta di successione sono gli eredi ed i legatari. La normativa fiscale definisce eredi quei soggetti che sono chiamati all’eredità e non hanno rinunciato alla stessa. In caso di successione legittima, saranno i successibili designati dalla legge a dover provvedere al pagamento della relativa imposta, mentre in caso di successione testamentaria saranno i soggetti direttamente nominati dal de cuius nel testamento. Un punto fondamentale da chiarire è che il pagamento dell’imposta di successione non comporta in alcun modo accettazione dell’eredità: sono due fasi del medesimo procedimento, quello successorio, che però viaggiano su binari distinti e paralleli. L’adempimento di tale formalità fiscale non preclude la possibilità di procedere alla rinunzia all’eredità; in tale evenienza, i soggetti che avranno provveduto al pagamento – per poi rinunciare – si potranno rivalere sui soggetti che effettivamente accetteranno l’eredità.
Il termine per la presentazione della dichiarazione di successione è di dodici mesi decorrenti dal giorno della morte del defunto.
Si precisa che, ad oggi, come previsto dall’articolo 62 del Decreto Legge n. 18/2020 “Cura Italia”, messo in atto dal Governo per far fronte all’emergenza COVID-19, sono stati differiti i termini per effettuare i versamenti sospesi di imposte e degli altri adempimenti tributari. Pertanto anche i termini per presentare le dichiarazioni di successione in scadenza (tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020) sono stati posticipati al 30 giugno 2020. In materia di accettazione di eredità con beneficio d’inventario, invece, vi è ancora incertezza interpretativa sulla sospensione dei termini per ottenere dal Tribunale la proroga per la presentazione dell’inventario in quanto, con le nuove restrizioni, manca proprio la possibilità di recarsi fisicamente in Tribunale.
Per quanto concerne l’accettazione dell’eredità, tale diritto si prescrive nel termine di dieci anni.
E’ necessario precisare che l’accettazione può essere espressa o tacita, a seconda delle modalità con cui venga effettuata: nel primo caso il chiamato dichiarerà espressamente di accettare l’eredita, nelle forme richieste dalla legge, mentre nel secondo sarà sufficiente che lo stesso ponga in essere comportamenti concludenti perché accetti l’eredità e divenga erede.
Quanto al sopra citato termine decennale, è opportuno precisare che lo stesso decorre dall’apertura della successione e, quindi, dalla morte del de cuius. Alla norma di riferimento sono stati aggiunti, rispetto alla formulazione originaria, due commi che disciplinano il decorso del termine in occasione di ipotesi particolari. In caso di istituzione condizionale, il termine decorrerà dall’avveramento della condizione, mentre decorrerà dal passaggio in giudicato della sentenza accertante la filiazione, in caso di accertamento giudiziale della stessa (comma secondo); il terzo comma dispone che il termine non corre per i chiamati ulteriori, qualora i chiamati precedenti abbiano accettato e, successivamente, il loro acquisto ereditario sia venuto meno.
In conclusione, si può pacificamente sostenere che i termini per pagare le imposte di successione e per accettare l’eredità consentono di provvedervi senza eccessiva fretta, salvo specifiche contingenze.
Il discorso cambia, invece, riguardo la possibilità di redigere testamento.
Il Codice Civile contempla e disciplina espressamente la possibilità di redigere il proprio testamento anche in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni.
Occorre, in primis, rammentare che le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo ed il testamento pubblico e quello segreto. Partendo dal presupposto che il testamento olografo (scritto di pugno dal testatore) ha la stessa efficacia del testamento pubblico, si possono fare le seguenti considerazioni.
Il testamento olografo, per essere valido, deve necessariamente essere scritto di pugno dal testatore, dallo stesso sottoscritto e deve riportare la data in cui è stato redatto (con la precisazione che la data deve essere composta dal giorno, dal mese e dall’anno).
Esso può essere redatto direttamente dal testatore; . è tuttavia opportuno e consigliabile richiedere preliminarmente una consulenza da parte di un esperto, onde evitare errori di diritto e la redazione di disposizioni testamentarie inefficaci.
Il testamento pubblico, invece, è ricevuto in forma di atto pubblico e prevede necessariamente la presenza di due testimoni. Presuppone pertanto il necessario incontro tra il testatore, i testimoni ed il pubblico ufficiale, che provvederà alla redazione del documento.
Gli uffici dell’ Uppi assistono gli associati nelle pratiche di redazione e deposito fiduciario dei testamenti.
Per informazioni e appuntamenti rivolgersi alla segreteria.
Rag. Claudio Contini