SUCCESSIONE E CASSETTA DI SICUREZZA
Di frequente all’apertura della successione di un soggetto, emerge che questi fosse titolare di una cassetta di sicurezza in banca. La fattispecie non è semplice da gestire e, in questa situazione, occorre tempestivamente rivolgersi al proprio consulente di fiducia. Preliminarmente, però, occorre precisare due aspetti.
In primo luogo, va rammentato che la problematica accennata sorge solo ove il defunto fosse intestatario, in senso tecnico, della cassetta (congiuntamente ad altre persone). Qualora egli fosse stato semplicemente persona delegata all’apertura, non si pone alcun problema in quanto la cassetta potrà continuare ad esser aperta dagli altri aventi diritto e senza alcun riflesso fiscale per quanto concerne i beni in essa contenuti. Va inoltre precisato che le cassette di sicurezza sono sicuramente la fattispecie più frequente, ma ad esse sono equiparate – in termini di obblighi di carattere fiscale – anche armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano servizio di custodia.
Il caso del decesso dell’intestatario o di uno dei cointestatari di una cassetta di sicurezza è preso in considerazione dall’art. 1840 del codice civile; in tale ipotesi, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l’apertura della cassetta, se non con l’accordo di tutti gli aventi diritto e nel rispetto delle norme di legge. A tal proposito, l’art. 48 del D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (Testo unico successioni e donazioni) dispone che le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un perito estimatore e di pubblico ufficiale (es. Funzionario dell’Agenzia delle
Il giorno designato, si procederà alle operazioni di apertura della cassetta di sicurezza alla presenza degli eredi e del Direttore della Filiale.
Due precisazioni: la prima riguarda la qualifica di erede. È possibile assistere al verbale di apertura della cassetta anche prima di assumere la veste di eredi, cioè da semplici chiamati all’eredità. In alcuni casi, il contenuto della cassetta stessa può far propendere, ad esempio, per la rinuncia o per l’accettazione. In secondo luogo, è sufficiente la presenza di un avente diritto (opportunamente delegato dagli aventi diritto) e non di tutti gli eredi. L’impossibilità da parte di uno di questi ad assistere alle operazioni di apertura non è dunque di ostacolo alla procedura.
Ultimato e valorizzato l’inventario, i beni vengono nuovamente riposti in cassetta. Successivamente, quando sia stata presentata la relativa dichiarazione di successione, la banca acconsente all’apertura, richiedendosi la presenza diretta o per procura di tutti gli aventi diritto. Per l’identificazione di questi ultimi, viene di regola richiesta la produzione di un atto notorio o, alternativamente, della dichiarazione sostitutiva.
Si ricorda che la legge vieta espressamente che, dopo il decesso, gli eredi aprano la cassetta di sicurezza senza aver comunicato alla banca l’avvenuto decesso; sono previste pesanti sanzioni sia pecuniarie, che penali (per false dichiarazioni a pubblico ufficiale).
Gli uffici dell’Uppi sono a disposizione per fornire assistenza e consulenza.
Claudio Contini