Che fine fa la casa donata alla fidanzata se il matrimonio non si celebra più?

La casa donata va restituita al donante (fidanzato)

Così ha statuito la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 25 ottobre 2021 n. 29980

La norma del Codice civile di riferimento è l’art. 80 c.c. che prevede quanto segue:

“Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto”.

L’azione di ripetizione può essere esperita a pena di decadenza entro un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti (art. 80 c. 2 c.c.).

Tra tali doni rientra anche l’immobile donato? Si

Questo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte:

  • i doni tra fidanzati, di cui all’art. 80 c.c., non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d’uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette”;
  • anche in questa eventualità, ai fini dell’azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio”, e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo”;
  • tale circostanza opera nel contesto di una presupposizione, sicché ove sia accertato il sopravvenuto venir meno della causa donandi (in caso di donazione indiretta immobiliare fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) si determina la caducazione dell’attribuzione patrimoniale al donatario senza incidenza, invece, sull’efficacia del rapporto fra il venditore e il donante, il quale per effetto di retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente”.

In considerazione di tale principio, se viene dunque meno la causa donandi (il matrimonio), le conseguenze che si verificheranno nel rapporto trilatero tra donante (fidanzato), donataria(fidanzata) e il venditore saranno le seguenti:

  • diverrà inefficace il rapporto tra donante e donatario (cioè tra gli ex fidanzati);
  • rimarrà efficace il rapporto tra il venditore e l’acquirente sostanziale (vale a dire chi ha versato il corrispettivo).

Pertanto, il bene dovrà essere restituito al fidanzato che ha versato la somma (donante), in qualità di acquirente sostanziale del bene.

Fonte: Altalex

 

Avv. Rosalia Del Vecchio

Delegazione UPPI Castelmaggiore – Granarolo dell’Emilia – Argelato