Successioni:  i  titoli e i conti correnti bancari

SUCCESSIONI: I TITOLI E I CONTI CORRENTI BANCARI

La successione di un conto corrente è un processo che si avvia con il decesso dell’unico intestatario o di un cointestatario e prevede il subentro degli eredi legittimi nella titolarità del rapporto giuridico con la banca, ovvero nel possesso dell’importo di denaro nel saldo contabile.
Dal punto di vista giuridico la “successione del conto corrente” rientra nel caso generale di trasferimento agli eredi, per legge – secondo quanto stabilito dal codice civile – o per testamento, di tutti i beni e degli eventuali debiti posseduti dal defunto.
La successione del conto corrente assume tuttavia forme diverse a seconda che il decesso riguardi l’unico intestatario del conto, ovvero quello degli eventuali cointestatari, con sopravvivenza degli altri titolari.
Conto corrente con unico intestatario (deceduto)
Nel caso di unico intestatario del conto corrente, gli eredi devono avvisare la banca del decesso tramite dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà (da redigere presso il Comune) richiedendo all’Istituto di Credito l’elenco completo dei rapporti intrattenuti dal defunto (libretti di risparmio, polizze vita, conto deposito titoli, azioni e obbligazioni) e le rispettive giacenze. Il conto corrente viene immediatamente bloccato alla notifica del decesso dell’intestatario.
Contestualmente, gli eredi devono restituire alla banca gli assegni non utilizzati, la carta di debito o bancomat, le carte di credito e tutti gli strumenti di moneta elettronica associati al conto corrente. Se non disponibili, è necessario denunciarne lo smarrimento e procedere al blocco della movimentazione del conto.
Tutte le disponibilità dei saldi liquidi e dei titoli giacenti sul conto corrente diventano disponibili ali eredi solo ed esclusivamente alla conclusione della pratica di successione.

Conto corrente cointestato
Qualora il decesso riguardi solo uno dei cointestatari, la successione del conto corrente prevede due iter differenti, a seconda che il conto sia a firma disgiunta o a firma congiunta.
1. Dato che nel caso di conto corrente cointestato a firma disgiunta ognuno ha il diritto di effettuare prelievi, disponendo in autonomia della giacenza sul conto, la stessa possibilità spetta agli eredi del defunto che dovranno esercitarlo tutti insieme. In questo caso è necessaria una modifica di intestazione a favore degli eredi: sul conto corrente invece del nominativo del defunto cointestario, compaiono quindi gli eredi. Il conto corrente continua ad essere operativo e tutti gli strumenti di moneta, dal bancomat alle carte di credito o al libretto assegni, giungono nelle disponibilità degli eredi stessi.
2. Se la cointestazione del conto corrente è a firma congiunta, il prelievo del denaro richiede sempre la firma di tutti i cointestatari, quindi diventa obbligatoria l’identificazione degli eredi. Il conto corrente viene temporaneamente bloccato fintanto che, gli eredi legittimi, insieme ai cointestatari in vita ne stabiliranno la sorte. Alla fine del processo di successione, le somme disponibili sul conto corrente saranno divise tra i cointestatari proporzionalmente, oppure in maniera diversa, con onere della prova, come sancito dall’articolo 11 del decreto legge 346/90.
Gli uffici dell’ associazione sono a disposizione per le consulenze in materia successoria e per la redazione delle dichiarazioni di successione.

Claudio Contini
Segretario Generale
Coordinatore Commissione Fiscale Nazionale Uppi