La nuova legittima difesa: cosa cambia?
La nuova legge n. 36/2019 in materia di legittima difesa modifica, almeno in parte, la precedente normativa. E’ fin d’ora necessario sottolineare che chi si difende, all’interno della propria abitazione, con un’arma da un’aggressione, causando danni fisici al ladro o al rapinatore, anche in futuro sarà sottoposto a indagini e ci sarà sempre un giudice che valuterà se archiviare o rinviare a giudizio. Ma quindi cosa cambia? Innanzitutto si considera sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa. Mentre in passato era sempre necessario valutare se la difesa, tramite un’arma, da parte del proprietario della casa era equivalente all’offesa (ovvero il furto o la rapina) posta in essere dal ladro o dal rapinatore, bilanciando quindi da una parte tra il bene vita del malvivente e il bene patrimonio, con la pubblicazione della legge n. 36/2019, si ritiene che questo bilanciamento si realizzi in ogni caso.
Nei casi di legittima difesa all’interno del proprio domicilio, di un negozio o di un ufficio, si esclude quindi la punibilità di chi, trovandosi in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo (assalti notturni, figli minori in casa, donne sole aggredite, etc.), commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, sempre tenendo presente anche l’età della persona che si difende. Sarà comunque sempre un giudice a valutare la fattispecie in cui è autorizzato il ricorso a «un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo». Accanto a questa modifica legislativa, vi è poi un inasprimento delle pene previste.
Il provvedimento interviene anche in materia di spese di giustizia estendendo il gratuito patrocinio alla persona nei cui confronti si procede penalmente, per fatti commessi in condizioni di legittima difesa, nei confronti del quale è disposta l’archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato. Lo Stato avrà, tuttavia, diritto a ripetere le somme anticipate nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.
Avv. Maria Beatrice Berti