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Dieci domande sulla certificazione energetica degli edifici

Dieci domande sulla certificazione energetica degli edifici

26 Maggio 2019/in Tecnico /da UPPI Bologna
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  • In quali casi è necessario predisporre l’APE?

In Emilia Romagna è obbligatorio procedere alla redazione dell’APE nel caso di:

  • edifici di nuova costruzione, compresi tutti i casi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, o di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti;
  • edifici esistenti, nel caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o di nuova locazione, qualora l’edificio o l’unità immobiliare non ne sia già dotato;
  • edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m2, qualora l’edificio non ne sia già dotato.
  • Per quali immobili è necessario predisporre l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)?

L’APE deve essere predisposta per tutti gli immobili ad eccezione dei seguenti casi:

  • per i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
  • per gli edifici industriali e artigianali, quando gli ambienti sono climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili o sfruttando gli apporti energetici gratuiti generati dal processo produttivo, ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano la climatizzazione invernale o estiva
  • per gli edifici agricoli o rurali non residenziali, sprovvisti di impianto termico di climatizzazione
  • per gli edifici il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali ad esempio box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi (in tali casi, l’obbligo di attestazione della prestazione energetica è limitato alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica)
  • per gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
  • per i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
  • per i fabbricati in costruzione purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento
    • agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio
    • agli immobili venduti “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici
  • i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio secondo la definizione della normativa regionale.
  • Nel caso di un condominio è possibile emettere un unico APE valido per tutte le unità immobiliari?

È ammessa la produzione di un singolo attestato “condominiale” soltanto a condizione che tutte le unità immobiliari:

  • abbiano la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria
  • siano servite dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva e che tali impianti centralizzati siano privi di sistema di contabilizzazione/ripartizione del calore.

In tutti gli altri casi occorre procedere sempre con l’emissione di un Attestato di Prestazione Energetica per ogni singola unità immobiliare

  • Da chi può essere redatto l’APE?

L’APE può essere predisposta e rilasciata esclusivamente da un soggetto certificatore accreditato dalla Regione ed inserito negli appositi elenchi regionali. Inoltre è necessario che verificare che vi sia assenza di conflitto d’interesse tra il certificatore e l’oggetto della certificazione.

Tra gli altri casi, si evidenzia che il certificatore non può certificare:

  • un immobile di cui è proprietario oppure è di proprietà di parenti (fino al 4° grado)
  • un immobile che ha progettato e/o realizzato
  • qualora sia coinvolto in modo diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati.
  • Qual è la procedura che il certificatore deve seguire una volta predisposto l’APE affinché risulti emesso e valido?

Una volta predisposto l’APE, il certificatore deve provvedere alla registrazione telematica presso il catasto regionale. L’avvenuta registrazione, mediante firma digitale apposta dal soggetto certificatore accreditato, è attestata dal codice univoco di identificazione rilasciato dal sistema al termine delle operazioni di registrazione che contraddistingue l’APE e va riportato nei contratti.

In alcuni casi (ad esempio in caso di richiesta dell’abitabilità) l’APE va anche consegnato in copia anche al Comune.

  • Che cosa indica l’APE?

L’APE contiene numerose informazioni sull’immobile ma soprattutto riporta l’indice di prestazione energetico (espresso in consumo annuo per unità di superficie utile) e la classe energetica.

  • Come viene attribuita la classe energetica all’immobile certificato?

Il sistema di classificazione si può definire come quel sistema mediante il quale viene definita la classe energetica dell’immobile. Il sistema un tempo era basato su 8 classi “fisse” di prestazione energetica (A+ / A / B / C / D / E / F / G) corrispondenti a determinati valori dell’indice di prestazione energetica espresso in kWh/mq. A partire dal 1° ottobre 2015 è stato introdotto un nuovo criterio per l’assegnazione della classe energetica basato su 10 classi “scorrevoli” (A4 / A3 / A2 / A1 / B / C / D / E / F / G), determinate in base al raffronto tra l’immobile certificato ed un edificio di riferimento “virtuale” identico in termini di geometria, orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati. È bene evidenziare come il passaggio da un criterio “assoluto” ad uno “relativo” comporta che:

  • l’aggiornamento di un’APE esistente (calcolato in base al vecchio sistema) può determinare teoricamente l’attribuzione di una classe inferiore (in senso relativo) anche in presenza di interventi di miglioramento energetico
  • non si può affermare a priori che un immobile con una classe energetica migliore abbia caratteristiche energetiche migliori rispetto ad un altro immobile con classe energetica peggiore qualora i due edifici abbiano caratteristiche tipologiche e strutturali non confrontabili.
  • Quali impianti vengono presi in considerazione nell’APE?

Per la determinazione dell’indice di prestazione energetica vengono presi in considerazione i seguenti impianti:

  • la climatizzazione invernale
  • la climatizzazione estiva
  • la produzione di acqua calda sanitaria.

Solo per gli edifici del settore terziario vengono inoltre contabilizzati anche i consumi legati ai seguenti impianti:

  • sistema di illuminazione
  • ascensori
  • Nel caso non siano presenti impianti l’APE va comunque predisposto?

Sì sempre. Per gli immobili privi d’impianto termico la determinazione della classe avviene simulando la presenza di un impianto tradizionale per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.

  • Qual è la validità temporale dell’APE?

L’APE ha una validità di 10 anni (la scadenza di validità è riportata sull’attestato) a meno che:

  • siano effettuati lavori che comportino la modifica delle prestazioni energetiche
  • cambino i riferimenti catastali
  • vengano modificate le dimensioni dell’immobile (ampliamento, frazionamento, demolizione,…)
  • non vengano rispettate le normative sul risparmio energetico ed in particolare gli impianti non siano sottoposti ai prescritti controlli

Ing. Massimo Corsini

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