La rinegoziazione del contratto

La rinegoziazione del contratto

La Cassazione con la relazione in questione dopo un’ampia e interessante disamina della normativa in materia contrattuale e concorsuale è pervenuta alle conclusioni a seguire.

I rapporti contrattuali sono stati innegabilmente stravolti dalla pandemia comportando una serie di conseguenze tra cui l’inadempimento di alcune parti agli accordi sottoscritti.

In una tale situazione gli strumenti della risoluzione e del risarcimento del danno non appaiono idonei a consentire il superamento dell’emergenza in quanto ciò significherebbe solo “demolire” i rapporti contrattuali in essere.

La soluzione che viene indicata è dunque quella della rinegoziazione del contratto cui si invitano le parti contraenti. La rinegoziazione implica l’obbligo di contrarre secondo le condizioni che risultano “giuste” avuto riguardo ai parametri risultanti dal testo originario del contratto, riconsiderati alla luce dei nuovi eventi imprevedibili e sopravvenuti. Qualora le due parti siano disponibili, si incontrano e concludono; qualora una delle due si neghi, è il giudice a decidere.

Si legge nella relazione che occorre dunque considerare la possibilità di richiedere un intervento del giudice ad integrazione del rapporto divenuto iniquo.[..] Un intervento sostitutivo del giudice sembrerebbe ammissibile al più ogni volta che dal regolamento negoziale dovessero emergere i termini in cui le parti hanno inteso ripartire il rischio derivante dal contratto, fornendo al giudice (anche in chiave ermeneutica) i criteri atti a ristabilire l’equilibrio negoziale[..] Qualora si ravvisi in capo alle parti l’obbligo di rinegoziare il rapporto squilibrato, si potrebbe ipotizzare che il mancato adempimento di esso non comporti solo il ristoro del danno, ma si esponga all’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c..

Al giudice potrebbe essere ascritto il potere di sostituirsi alle parti pronunciando una sentenza che tenga luogo dell’accordo di rinegoziazione non concluso, determinando in tale modo la modifica del contratto originario. L’obbligo di rinegoziare è un obbligo di contrarre le modifiche del contratto convenuto suggerite da ragionevolezza e buona fede; la parte che per inadempimento dell’altra non ottiene il contratto modificativo, cui ha diritto, può chiedere al giudice che lo costituisca per sentenza.

Avv. Rosalia Del Vecchio