CASETTE IN LEGNO FUORILEGGE
Sovente capita di imbatterci in offerte imperdibili per la nostra casa ed i più fortunati che hanno il privilegio di possedere un giardino avranno sicuramente spaziato negli scaffali dedicati nei centri commerciali agli attrezzi da giardinaggio; tuttavia rimane la problematica di dove conservare tutti questi utensili, se non fosse che immediatamente si pensa di acquistare una bella casetta in legno prefabbricata!!!
Il cittadino medio è ignaro di ciò che si cela dietro all’acquisto di una casetta in legno; sovente capita di imbattersi in venditori che assicurano e spergiurano che non serve nessun “permesso comunale”, quando loro stessi non conoscono il contenuto di un regolamento edilizio; a tal proposito prendiamo come riferimento il Comune di Bologna e vediamo come si esprime in merito al posizionamento di una casetta in legno in giardino, “del tipo di quelle che si vendono nei negozi di hobbystica”:
Una “casetta” di legno, di qualsiasi dimensione essa sia (ad eccezione di quelle che per dimensioni sono utilizzabili come cucce per animali), è classificabile in base all’art. 26 comma 5 del RUE come nuova costruzione e pertanto soggetta a permesso di costruire (classificazione confermata dall’art.3 del D.P.R. 380/2001). Generalmente si tratta quindi di intervento non ammesso.
E’ possibile in ogni caso verificare gli interventi ammessi negli ambiti del RUE- articoli 59 e seguenti.
Si ricorda che l’eventuale installazione del manufatto senza titolo è considerato abuso edilizio soggetto a verbalizzazione e in alcuni casi a notizia di reato (ad es. in zone vincolate come “bellezze naturali”).
Quanto sopra riportato sta a significare che l’installazione di qualsiasi tipo di casetta in legno, sia per dimensione in pianta che per altezza, e soprattutto per destinazione d’uso (ricovero attrezzi, box auto, etc. etc.) deve essere prima autorizzata dal Comune mediante la presentazione di una pratica edilizia a firma di geometra abilitato libero professionista; se tale intervento fosse ammesso bisogna tenere conto del fatto che dovranno essere versate alle casse del Comune gli oneri relativi all’aumento di superficie, oltre ai diritti di segreteria; a conclusione della pratica edilizia bisognerà aggiornare la posizione catastale, con l’inserimento in mappa del fabbricato e la sua regolare iscrizione all’Agenzia del Territorio: in parole povere un’altra unità immobiliare su cui graveranno tasse da pagare & Mi preme informarVi che non trova mai applicazione il detto ” & lo ha fatto il mio vicino, lo posso fare anche io ” perché non possiamo sapere se questi ha agito in maniera completamente regolare od in abuso; questa soluzione può risultare indolore fino al momento in cui non si verrà “scoperti” dalla pubblica amministrazione o se il nostro vicino ficcanaso avrà chiamato la Polizia Municipale per un controllo; in tal caso i vigili, anche senza aver la possibilità di accedere alla vostra proprietà, potranno constatare lo stato di fatto dei luoghi e redigeranno un verbale nel quale verranno contestati i lavori eseguiti senza titolo; successivamente seguirà un’prdinanza da parte del Comune dove si intima la regolarizzazione della situazione (se fattibile) con un ammenda ed il pagamento del doppio degli oneri comunali, oppure la demolizione/rimozione dell’oggetto contestato. Il comune di Bologna ha fatto da esempio nel caso sopra riportato; tuttavia è indispensabile che il privato chieda al proprio geometra di fiducia su come operare nel Comune di ubicazione del proprio immobile o che si rechi presso lo Sportello Edilizia al fine di appurare con il tecnico comunale le modalità di intervento e le relative conseguenze.
E’ il caso di dire che il detto “chi più spende meno spende” qui trova ampia applicazione.
Geom. MICHELE RELLA
Consulente Tecnico UPPI Bologna